§ 2.1.214 - L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:31/10/2001
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Presupposti per la nomina).
Art. 3.  (Diffida).
Art. 4.  (Preavviso).
Art. 5.  (Atto di nomina dei commissari).
Art. 6.  (Atti aggiuntivi).
Art. 7.  (Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti).
Art. 8.  (Attività dei commissari).
Art. 9.  (Anticipazioni per le attività commissariali).
Art. 10.  (Trattamento economico e giuridico dei commissari).
Art. 11.  (Sospensione e revoca degli incarichi).
Art. 12.  (Cessazione dell'attività commissariale).
Art. 13.  (Commissari previsti da specifiche disposizioni).
Art. 14.  (Disposizioni di attuazione).
Art. 15.  (Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale).
Art. 16.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 17.  (Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.214 - L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

(B.U. 7 novembre 2001, n. 37).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina la nomina di commissari da parte della Regione per gli adempimenti previsti dalla legge stessa; stabilisce altresì gli effetti che derivano dalla nomina, i poteri e il trattamento economico e giuridico dei commissari.

     2. Ai fini della presente legge, per ente sostituito si intende il soggetto nei cui confronti è disposto il commissariamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per l'esercizio di funzioni o attività di uno o più organi.

 

     Art. 2. (Presupposti per la nomina).

     1. La Regione ha facoltà di nominare commissari:

     a) quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi della Regione o la nomina di commissari da parte della Regione sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;

     b) quando la legge attribuisce alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza;

     c) relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo, ovvero si tratta di provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, per i quali l'ente risulti inadempiente;

     c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari [1];

     d) quando la legge regionale prevede lo scioglimento di enti ed occorre provvedere alla loro liquidazione.

     2. La Regione ha, altresì, la facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni. La nomina può essere disposta anche in deroga a quanto previsto dal Titolo III della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), fatte salve le competenze attribuite agli organi di direzione politica.

     3. Salvo che debba provvedersi per necessità e urgenza, la nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida ovvero da preavviso nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4; la diffida e il preavviso sono comunicati ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

     4. Sono fatte salve le disposizioni di legge regionale che prevedono espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Diffida).

     1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.

     2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.

     3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000.

     4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

     4 bis. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall’istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall’accertamento d’ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all’ente locale per accertare la sussistenza dell’inadempimento [2].

     4 ter. L’ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l’autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell’atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l’atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l’organo dell’ente locale competente all’adozione dell’atto in via sostitutiva, oppure, se l’atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l’ente locale adempie all’obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida [3].

 

     Art. 4. (Preavviso).

     1. La nomina è preceduta da congruo preavviso alle amministrazioni interessate quando la legge statale o regionale prevede la nomina di commissari per l'esercizio unitario di funzioni e attività ovvero per la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, che coinvolgono le competenze di una o di più amministrazioni.

     2. Il preavviso contiene l'indicazione delle funzioni e delle attività che devono essere esercitati, ovvero degli interventi o delle opere che devono essere realizzati, nonché dei presupposti di legge per la nomina del commissario e degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina.

     3. Nel caso in cui le amministrazioni interessate dichiarino, entro il termine previsto dall'atto di preavviso, la disponibilità a provvedere autonomamente nel senso indicato dall'atto medesimo, la Regione ha facoltà, in alternativa alla nomina del commissario, di accordare a tali amministrazioni un ulteriore termine entro il quale le amministrazioni stesse, anche sulla base di accordi e convenzioni, danno inizio all'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso.

     4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, ovvero in caso di ritardi nell'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, la Regione ha facoltà di procedere alla nomina del commissario.

     5. All'atto di preavviso provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

 

     Art. 5. (Atto di nomina dei commissari).

     1. La nomina dei commissari è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi. Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale [4].

     1 bis. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all’inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida [5].

     2. Nell'atto di nomina sono indicati:

     a) le funzioni che devono essere esercitate dal commissario, le attività e gli atti singoli o tra loro collegati che devono essere portati a compimento;

     b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all’articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo [6];

     c) l'eventuale indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario, e le modalità della loro erogazione;

     d) gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina;

     e) gli altri elementi espressamente previsti dalla presente legge.

     3. Nel caso in cui l'attività commissariale concerna la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, l'atto di nomina indica, altresì, gli stanziamenti comunitari, statali, regionali o degli enti locali che devono essere preordinati allo scopo.

     4. L'atto di nomina è comunicato ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

 

     Art. 6. (Atti aggiuntivi).

     1. L'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di emanare direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.

     2. L'organo che ha provveduto alla nomina ha altresì facoltà:

     a) di rideterminare il contenuto del mandato commissariale per realizzare le medesime finalità stabilite dai presupposti di legge della nomina, ovvero per realizzare le finalità stabilite dall'articolo 7, comma 6, o dall'articolo 8, comma 9;

     b) di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario.

     3. Gli atti aggiuntivi di cui al comma 2 producono gli stessi effetti dell'atto di nomina.

 

     Art. 7. (Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti).

     1. I commissari sostituiscono a tutti gli effetti, per le funzioni, le attività e gli atti indicati nell'atto di nomina, gli organi ordinari degli enti sostituiti, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di nomina.

     2. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti sostituiti.

     3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico degli enti sostituiti.

     4. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando si provvede alla nomina previa diffida o previo preavviso, il commissario, al momento del suo insediamento e prima di esercitare le funzioni e le attività previste nell'atto di nomina, verifica se l'ente sostituito ha adempiuto in senso conforme all'atto di diffida o di preavviso entro la data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Il commissario, se accerta l'avvenuto adempimento nel termine suddetto, procede ai sensi dell'articolo 8, comma 10; diversamente, procede all'esercizio dei compiti attribuiti. L'adempimento non esonera l'ente sostituito dagli oneri finanziari per l'attività commissariale compiuta.

     5. Gli enti sostituiti provvedono direttamente alle spese di cui al comma 3, compresi l'indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario; a tal fine, provvedono alle eventuali variazioni di bilancio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Nel caso in cui l'attività commissariale si svolga contestualmente in sostituzione di più amministrazioni, l'atto di nomina determina i criteri di ripartizione delle spese tra le amministrazioni competenti. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, quando ciò non è previsto, in proporzione al numero di residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.

     6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, e in assenza di specifiche previsioni dell'atto di nomina, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di attribuire al commissario, previa diffida agli enti ad adempiere, il potere di disporre, in sostituzione degli organi competenti degli enti, gli atti relativi all'accertamento delle entrate e al pagamento degli oneri derivanti dall'attività commissariale.

     7. A seguito della nomina, gli enti sostituiti sono tenuti ad assicurare al commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento della sua attività. In particolare, il commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali degli enti sostituiti, previa autorizzazione dei rappresentanti legali degli enti medesimi.

     8. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, qualora nel corso dell'attività commissariale le funzioni, gli atti e le attività, per l'esercizio o il compimento dei quali è stato nominato il commissario, siano conferiti dalla legge statale o regionale alla competenza di un ente diverso da quello sostituito, detto conferimento ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale. Restano fermi gli effetti previsti dal presente articolo nei confronti del soggetto sostituito per tutte le funzioni, gli atti e le attività del commissario.

     9. Nei confronti del commissario la Regione risponde delle sole obbligazioni espressamente previste a carico della Regione medesima nell'atto di nomina.

     10. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando alla nomina del commissario si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero per l'esercizio di poteri straordinari che comportano l'esercizio coordinato o unitario di attività e funzioni della Regione e di altre amministrazioni, l'atto di nomina stabilisce i soggetti a cui sono imputati le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario. Nello stesso atto di nomina sono indicate le modalità dell'eventuale ripartizione degli oneri derivanti dall'attività commissariale.

     11. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario medesimo sono direttamente e soggettivamente imputati alla Regione. Il commissario può avvalersi delle risorse strumentali e professionali della Regione, previa autorizzazione dei coordinatori dei dipartimenti interessati. Agli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dall'attività commissariale si provvede a carico del bilancio regionale; la Regione provvede al recupero delle somme nei confronti degli enti inadempienti anche quando la nomina del commissario regionale, disposta nell'ambito di procedimenti di sostituzione di detti enti, è volta allo svolgimento di attività propedeutiche all'esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi politici della Regione.

     12. Restano ferme le norme statali o regionali che prevedono, a carico di altri soggetti pubblici o privati tenuti a determinate attività o interventi, l'addebito delle spese sostenute. Dette disposizioni si applicano anche quando le spese derivano dallo svolgimento delle attività commissariali di cui alla presente legge; in tali casi, salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge statale o regionale, al recupero delle somme provvede il soggetto a carico del quale sono posti, ai sensi del presente articolo, gli oneri finanziari dell'attività commissariale.

 

     Art. 8. (Attività dei commissari).

     1. Il commissario esercita le funzioni e i poteri indicati nell'atto di nomina e adotta gli atti tipici degli organi degli enti sostituiti, ovvero, nei casi previsti dalla presente legge, degli organi regionali.

     2. Il commissario non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuiti con l'atto di nomina.

     3. Il commissario può avvalersi delle procedure amministrative semplificate previste dalla legge per l'esercizio delle funzioni e per il compimento degli atti e delle attività oggetto dell'incarico. Può, altresì, provvedere alla richiesta di finanziamenti, contributi e sovvenzioni previsti per le funzioni e le attività di competenza.

     4. Il commissario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

     5. Gli atti del commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2 e nel caso di conferimento di poteri straordinari ai sensi delle leggi che li prevedono, l'atto di nomina può stabilire, anche in deroga alla legge regionale n. 26 del 2000, forme specifiche o semplificate di controllo degli atti del commissario.

     6. Il commissario, qualora non possa avvalersi delle risorse professionali degli enti sostituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, ovvero queste non siano sufficienti per lo svolgimento dell'attività commissariale, può avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, se l'atto di nomina lo prevede e nei limiti di detta previsione; gli atti del commissario concernenti i rapporti di collaborazione o di consulenza sono comunicati al rappresentante legale dell'ente. Nei casi di cui agli articoli 2, comma 2, e 7, comma 10, la Regione può provvedere ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero a conferire incarichi professionali o di consulenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale); resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2001.

     7. Quando la nomina del commissario è disposta per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico da eseguire mediante appalto o concessione, l'attività del commissario è limitata all'esercizio delle funzioni e al compimento degli atti e delle attività necessari per la conclusione dei procedimenti di aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti. Resta ferma la facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi per gli atti successivi, quando si tratta di atti singoli o tra loro collegati obbligatori per legge, per il compimento dei quali gli enti sostituiti risultino inadempienti.

     8. Nei casi di cui al comma 7, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di stabilire la prosecuzione dell'attività commissariale:

     a) quando la nomina del commissario è stata disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2;

     b) quando la nomina è stata disposta ai sensi di una legge regionale, che espressamente prevede la nomina di speciali commissari per realizzazione di determinati interventi o opere di interesse pubblico;

     c) quando la nomina è stata disposta a seguito dell'inadempimento dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi o delle opere di interesse pubblico.

     9. Quando il tipo di attività commissariale lo richiede, l'atto di nomina o un successivo atto aggiuntivo può attribuire al commissario, anche in deroga alle competenze degli enti interessati, la facoltà di acquisire o alienare beni, e di procedere ad occupazioni, espropri e alle attività ad essi preordinate. In tali casi, l'atto che conferisce dette facoltà dispone anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarità dei beni da acquisire.

     10. Alla scadenza dell'incarico, il commissario presenta all'organo che lo ha nominato una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Nella relazione il commissario dà conto degli eventuali incarichi affidati e dei contenziosi insorti.

     11. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alle strutture regionali competenti gli elementi necessari per la verifica dell'attività commissariale, secondo le procedure stabilite ai sensi degli articoli 12 e 14 e le prescrizioni eventualmente stabilite nell'atto di nomina.

 

     Art. 9. (Anticipazioni per le attività commissariali).

     1. Il commissario, qualora accerti la carenza di disponibilità finanziarie nel bilancio dell'ente sostituito preordinate alla copertura degli oneri per l'attività commissariale e l'impossibilità da parte dell'ente di provvedere tempestivamente agli atti necessari per far fronte alle spese dell'attività commissariale, può richiedere alla Regione una anticipazione, dandone comunicazione al rappresentante legale dell'ente sostituito.

     2. La Regione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle finalità per le quali è stata disposta l'attività commissariale, può accreditare a favore dell'ente sostituito l'anticipazione di parte o di tutte le somme occorrenti, ivi comprese quelle necessarie per il pagamento dell'indennità e dei rimborsi spese del commissario.

     3. Le somme anticipate sono recuperate con rateizzazioni senza interessi, entro un anno dalla cessazione dell'attività commissariale.

     4. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alle anticipazioni con proprio decreto. Nel decreto sono stabiliti i termini e le modalità di recupero delle somme anticipate.

 

     Art. 10. (Trattamento economico e giuridico dei commissari).

     1. L'incarico di commissario è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti nell'atto di nomina.

     2. Al commissario può essere attribuita, per l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all'incarico onorario, una indennità, determinata in misura forfetaria; al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute.

     3. I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all’incarico da conferire. Il regolamento di cui all'articolo 14 stabilisce, altresì, i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai commissari, anche in relazione a procedimenti penali in corso [7].

     4. La nomina a commissario di soggetto dipendente di altra amministrazione pubblica è subordinata all'autorizzazione

dell'amministrazione medesima, resa in conformità ai vincoli e alle condizioni previste dalla vigente legislazione.

     5. La nomina a commissario di dipendente dell'amministrazione regionale è subordinata all'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. Ove la nomina sia in tutto o in parte inconciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 26 del 2000, può prevedere:

     a) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;

     b) la riduzione fino al cinquanta per cento dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico, ove lo stesso comporti una limitazione dell'impegno lavorativo fino al cinquanta per cento.

     6. Anche nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, restano fermi i limiti previsti dall'articolo 59 della legge regionale n. 26 del 2000.

     7. Nei casi di urgenza, la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 può essere effettuata entro dieci giorni successivi alla nomina.

 

     Art. 11. (Sospensione e revoca degli incarichi).

     1. Quando è accertata la temporanea impossibilità da parte del commissario di svolgere il mandato per un arco di tempo significativo in relazione alla natura e alla durata dell'attività commissariale, possono essere disposte la sospensione dell'incarico del commissario e la nomina, in sua vece, di un sostituto, ovvero la revoca dell'incarico.

     2. Il commissario è revocato qualora l'organo che lo ha nominato accerti il venir meno dei requisiti o delle condizioni per la nomina previsti dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5. Può essere, altresì, revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale.

     3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono disposti dall'organo che ha provveduto alla nomina.

     4. Durante la sospensione il commissario sostituito non percepisce indennità né rimborsi spese.

     5. La revoca dell'incarico per inadempienze o gravi irregolarità comporta la riduzione totale o parziale dell'indennità originariamente prevista. La riduzione dell'indennità è stabilita con l'atto di revoca.

     6. Delle gravi irregolarità della gestione commissariale, che siano state accertate ai sensi del comma 2, il commissario risponde agli organi dell'ente cui gravano gli oneri dell'attività commissariale.

 

     Art. 12. (Cessazione dell'attività commissariale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la cessazione dell'attività commissariale, per i commissari da lui nominati, ai sensi della presente legge, previo accertamento, tramite il dipartimento competente nelle materie oggetto dell'attività commissariale, della conclusione dell'attività medesima.

     2. Per i commissari nominati da altri organi, alla dichiarazione di cessazione provvede, ove necessario, l'organo che ha disposto la nomina, previo accertamento della conclusione dell'attività commissariale.

     3. La cessazione può essere dichiarata anche relativamente a singole parti del mandato conferito.

     4. Per quanto non indicato nell'atto di nomina, l'atto di cessazione individua i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.

     5. Con il medesimo atto possono essere individuati gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

 

     Art. 13. (Commissari previsti da specifiche disposizioni).

     1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.

     2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3.

     3. [Il Difensore civico regionale, per i commissari da lui nominati, può provvedere agli atti relativi alle anticipazioni di cui all'articolo 9, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14] [8].

     4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li prevedono.

     5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).

     6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti, che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14 [9].

 

     Art. 14. (Disposizioni di attuazione).

     1. Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge; i regolamenti definiscono, in particolare:

     a) i procedimenti per la nomina, la sospensione e la revoca dei commissari, le forme e i procedimenti per la verifica e la dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale;

     b) i tempi e le modalità di espressione del parere del comitato tecnico della programmazione per la nomina dei commissari di cui all'articolo 2, comma 2;

     c) i procedimenti di attuazione dell'articolo 9;

     d) i requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui all'articolo 10, comma 3, e le procedure di accertamento;

     e) i criteri per la determinazione delle eventuali indennità, individuate in forma forfetaria per l'intero mandato commissariale in relazione agli organi sostituiti, alla complessità dell'incarico e alle diverse tipologie di commissariamento; i limiti minimi e massimi di dette indennità; i criteri per la determinazione dei rimborsi spese da corrispondere.

 

     Art. 15. (Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale).

     1. Gli atti di nomina dei commissari disposti dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività commissariali in corso e su quelle concluse nell'anno precedente.

 

     Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano anche alle attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono state disposte con atto del Presidente della Giunta regionale. L'applicazione delle suddette disposizioni decorre dalla data di emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, dei relativi decreti di adeguamento; i decreti sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora le attività commissariali di cui al comma 1 rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 8, l'eventuale prosecuzione dell'attività commissariale è disposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i decreti di adeguamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

     3. Salvo che si procede ai sensi del comma 2, le attività commissariali che sono state disposte dal Presidente della Giunta regionale per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi mediante appalto o concessione, e per le quali sono stati conclusi i procedimenti di aggiudicazione e sono stati stipulati i relativi contratti, cessano di diritto il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati i soggetti che, ai sensi delle disposizioni della presente legge, subentrano nei rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, nella titolarità dei beni acquisiti con l'attività commissariale e nelle controversie derivanti dagli atti del commissario; con lo stesso atto si provvede alla definizione degli oneri da carico degli enti sostituiti.

     4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 14 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 27 settembre 1999 (Modifica deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 1997 n. 1130. Approvazione "Dispositivo organico in attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 7, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1994. Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").

     5. Per il pagamento degli oneri derivanti dalle attività commissariali di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 45 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), qualora ciò sia espressamente previsto dai decreti di cui al presente articolo [10].

 

     Art. 17. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge regionale n. 45 del 1994, e l'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 61 (Bilancio di Previsione 1995, 1° variazione).

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rinvii contenuti nelle disposizioni di legge regionale, relativi all'applicazione della disciplina della legge regionale n. 45 del 1994 per la nomina di commissari da parte della Regione, si intendono sostituiti dal rinvio alla presente legge.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) al comma 14 dell'articolo 38, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione della Giunta medesima";

     b) al comma 3 dell'articolo 28, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del Diritto allo Studio Universitario), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa";

     c) [11];

     d) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima," [12];

     e) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";

     f) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";

     g) al comma 1 dell'articolo 19, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta,";

     h) - i) [13];

     j) [14];

     k) [15];

     l) - m) [16];

     n) al comma 1 dell'articolo 15, della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale -ARSIA-), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa e";

     o) al comma 1 dell'articolo 16, della legge regionale n. 37 del 1993, sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione del Consiglio regionale e".

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con gli stanziamenti previsti negli stati di previsione della competenza e della cassa di bilancio di previsione 2001 approvato con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001); le declaratorie dei capitoli della spesa sono modificati come di seguito:

     Uscita

     Cap. 28240 - Anticipazioni di somme agli enti sostituiti per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

     Cap. 28250 - Spese per gestioni commissariali a carico della Regione di cui alla legge regionale n. 53/01: indennità e rimborsi; acquisizione di beni strumentali; contratti, incarichi e consulenze di cui all'articolo 8, comma 6, della legge medesima.

     Entrata

     Cap. 24110 - Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti competenti per le anticipazioni ai commissari di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.

 

Indice generale

Art.  1 - Oggetto

Art.  2 - Presupposti per la nomina

Art.  3 - Diffida

Art.  4 - Preavviso

Art.  5 - Atto di nomina dei commissari

Art.  6 - Atti aggiuntivi

Art.  7 - Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti

Art.  8 - Attività dei commissari

Art.  9 - Anticipazioni per le attività commissariali

Art. 10 - Trattamento economico e giuridico dei commissari

Art. 11 - Sospensione e revoca degli incarichi

Art. 12 - Cessazione dell'attività commissariale

Art. 13 - Commissari previsti da specifiche disposizioni

Art. 14 - Disposizioni di attuazione

Art. 15 - Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali Art. 18 - Disposizioni finanziarie


[1] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[8] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2008, n. 19.

[10] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2001, n. 41.

[11] Modifica il comma 7, art. 5 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 6.

[12] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2007, n. 2.

[13] Lettere abrogate dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Sostituiscono i commi 2 e 3, art. 13 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

[14] Sostituisce il comma 8, art. 13 della L.R. 19 luglio 1995, n. 77.

[15] Modifica il comma 2, art. 39 della L.R. 9 novembre 1994, n. 86.

[16] Lettere abrogate dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Sostituiscono i commi 2 e 3, art. 24 della L.R. 16 marzo 1994, n. 24.