§ 2.1.349 - L.R. 11 ottobre 2022, n. 32.
Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:11/10/2022
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento del capo II ter nella l.r. 40/2009
Art. 2.  Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento dell’articolo 34 decies nella l.r. 40/2009
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 2.1.349 - L.R. 11 ottobre 2022, n. 32.

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(B.U. 19 ottobre 2022, n. 52)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la nota del Consiglio delle autonomie locali del 7 giugno 2022, con la quale comunica che non è stato espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il funzionamento e la continuità dell’azione amministrativa, si rende necessario disciplinare in via generale, nell’ambito dei procedimenti di nomina in cui sia previsto il meccanismo dell’intesa, una soluzione al caso di mancato raggiungimento della stessa, che costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, considerato che il principio di leale collaborazione deve comunque garantire il funzionamento e continuità dell’azione amministrativa;

2. Si rende pertanto necessario integrare le discipline vigenti attraverso la previsione di meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina, qualora le singole discipline settoriali non individuino specifici meccanismi di superamento della mancata nomina o designazione;

3. Si prevede che, in caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale proponga un secondo nominativo diverso dal primo e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo, proceda alla individuazione del soggetto da nominare o designare con parere non vincolante dell'amministrazione interessata;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento del capo II ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo il capo II bis del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), è inserito il seguente: “CAPO II ter - Intese con amministrazioni pubbliche locali”.

 

     Art. 2. Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento dell’articolo 34 decies nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 34 novies, nel capo II ter del titolo II della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“Art. 34 decies Intese con amministrazioni pubbliche locali

1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.

2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.