§ 2.1.182 - L.R. 3 agosto 1998, n. 48.
Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprietà della Intermedical, società di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:03/08/1998
Numero:48


Sommario
Art. Unico.      1. Il personale dipendente dalla Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprietà dell'Intermedical, società di gestione finanziaria s.r.l.), licenziato a seguito della intervenuta cessazione del [...]


§ 2.1.182 - L.R. 3 agosto 1998, n. 48. [1]

Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprietà della Intermedical, società di gestione finanziaria s.r.l.).

(B.U. 12 agosto 1998, n. 29).

 

Art. Unico.

     1. Il personale dipendente dalla Casa di cura "Villa delle Rose" (di proprietà dell'Intermedical, società di gestione finanziaria s.r.l.), licenziato a seguito della intervenuta cessazione del rapporto convenzionale intercorrente tra tale struttura e il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, può fare richiesta, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale di assunzione presso le Aziende sanitarie della Toscana.

     2. L'assunzione avverrà nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 1, comma 9, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 39, comma 19, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. Il personale di cui al comma 1 verrà assunto presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana in conformità ai principi in materia recati dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dal D.M. 30 gennaio 1982, tramite procedure selettive per l'accertamento dell'idoneità da effettuarsi secondo modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

     4. Sono ammessi alla selezione, secondo i criteri stabiliti nella delibera di cui al comma 3, i soggetti con anzianità lavorativa continuativa di almeno tre anni in attività corrispondenti o analoghe a quelle del profilo professionale cui si riferisce la domanda e che, alla data di presentazione di quest'ultima, siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili.

     5. Il personale giudicato idoneo, ai sensi del comma 3, viene inserito in un unico elenco suddiviso in graduatorie per ciascun profilo professionale ed assunto dalle singole Aziende Sanitarie sulla base delle modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3 medesimo.

     6. Il personale assunto dovrà espletare il periodo di prova ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.