Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 06/07/1972 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 10. Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti: |
Art. 11. Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti: |
§ 2.3.1 - L.R. 6 luglio 1972, n. 18.
Norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.
Artt. 1. - 9. (Omissis) [1]
Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti:
a) delle Province;
b) degli Enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale regionale o provinciale, ai sensi della
c) dei Consorzi di cui fanno parte le Province.
Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti:
a) dei Comuni;
b) delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza;
c) degli Enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale di zona ai sensi della
d) dei Consorzi operanti nell'ambito del territorio di uno o più Comuni della Provincia. Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio;
e) dei Consigli di valle o Comunità Montane tra Comuni di una stessa Provincia. Ove il Consiglio di valle o Comunità Montana comprenda Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consiglio di valle o Comunità Montana.
Ogni sezione esercita il controllo nella circoscrizione della Provincia nel cui capoluogo ha sede.
Artt. 12. - 24. (Omissis) [1]
[1] La presente legge è abrogata con
[1] La presente legge è abrogata con