§ 2.3.1 - L.R. 6 luglio 1972, n. 18.
Norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:06/07/1972
Numero:18


Sommario
Art. 10.      Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti:
Art. 11.      Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti:


§ 2.3.1 - L.R. 6 luglio 1972, n. 18.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

 

     Artt. 1. - 9. (Omissis) [1]

 

Art. 10.

     Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti:

     a) delle Province;

     b) degli Enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale regionale o provinciale, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     c) dei Consorzi di cui fanno parte le Province.

 

     Art. 11.

     Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti:

     a) dei Comuni;

     b) delle istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza;

     c) degli Enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale di zona ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     d) dei Consorzi operanti nell'ambito del territorio di uno o più Comuni della Provincia. Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio;

     e) dei Consigli di valle o Comunità Montane tra Comuni di una stessa Provincia. Ove il Consiglio di valle o Comunità Montana comprenda Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consiglio di valle o Comunità Montana.

     Ogni sezione esercita il controllo nella circoscrizione della Provincia nel cui capoluogo ha sede.

 

     Artt. 12. - 24. (Omissis) [1]

 

 


[1] La presente legge è abrogata con L.R. 7 luglio 1992, n. 31, art. 55, ad esclusione degli artt. 10 e 11 che restano in vigore fino al 1° gennaio 1993.

[1] La presente legge è abrogata con L.R. 7 luglio 1992, n. 31, art. 55, ad esclusione degli artt. 10 e 11 che restano in vigore fino al 1° gennaio 1993.