§ 4.1.126 - L.R. 27 luglio 1995, n. 83.
Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/07/1995
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Organi dell’Azienda.
Art. 4.  Amministratore.
Art. 5.  Attribuzioni dell'Amministratore.
Art. 5 bis.  Direttore tecnico.
Art. 6.  Collegio dei revisori
Art. 7.  Incompatibilità.
Art. 8.  Decadenza.
Art. 9.  Sostituzione.
Art. 10.  Compensi e rimborsi spese.
Art. 11.  Piano di attività e bilancio
Art. 12.  Comitato consultivo.
Art. 12 bis.  Attribuzioni del Comitato consultivo.
Art. 13.  Vigilanza.
Art. 14.  Controllo sugli organi.
Art. 15.  Dotazione organica.
Art. 16.  Personale
Art. 17.  Finanziamento.
Art. 18.  Patrimonio.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 4.1.126 - L.R. 27 luglio 1995, n. 83. [1]

Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese.

(B.U. 7 agosto 1995, n. 50).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita l'Azienda regionale, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese", ai fini dell'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

     2. L'Azienda Regionale Agricola di Alberese è soggetto pubblico economico fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonchè di patrimonio proprio.

 

     Art. 2. Finalità. [2]

     1. L’Azienda:

     a) svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;

     b) esercita la selvicoltura e l’allevamento del bestiame;

     c) svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;

     d) esercita l’agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;

     e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività aziendali.

     2. L’Azienda può svolgere, su proposta della Giunta regionale o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica [3].

     3. L’azienda, per lo svolgimento dell’attività di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale [4].

     4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell’Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.

     5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all’Azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all’ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l’Azienda medesima un polo europeo per l’agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo.

 

     Art. 3. Organi dell’Azienda. [5]

     1. Sono organi dell’Azienda:

     a) l’Amministratore

     b) il Collegio dei revisori

     c) [il Comitato consultivo] [6].

 

     Art. 4. Amministratore. [7]

     1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Azienda per entità di bilancio e complessità organizzativa [8].

     2. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all’ amministratore dell’Azienda o a soggetti dallo stesso proposti.

     3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Attribuzioni dell'Amministratore.

     1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo [9].

     2. L’Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell’Azienda [10].

     3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3 [11].

     4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti [12].

     5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.

     L'alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della L.R. 16.5.1991, n. 20.

     L'Amministratore dell'Azienda provvede a formare ed emanare l'avviso d'asta, a presiedere la gara e a stipulare l'atto di cessione.

     6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nonchè le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall'Amministratore entro sei mesi dall'insediamento adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della Giunta [13].

 

     Art. 5 bis. Direttore tecnico. [14]

     1. Per la direzione tecnica dell’Azienda l’Amministratore nomina un direttore tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.

     2. [Il direttore tecnico è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato] [15].

 

     Art. 6. Collegio dei revisori [16]

     1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

     2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

     3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

     4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

     5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

     6. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell’Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all’articolo 5, comma 3.

     7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall’Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.

     8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 7. Incompatibilità. [17]

     1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati Amministratore i consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri enti regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti; i presidenti, direttori o componenti di organi di rappresentanza o esecutivi di enti pubblici e privati, anche economici, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; gli amministratori straordinari delle Aziende sanitarie locali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all’Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

     2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale". Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell’incarico, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché dell’anzianità di servizio.

     3. L’incarico di direttore tecnico non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.

     3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi [18].

 

     Art. 8. Decadenza.

     1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Sostituzione. [19]

     1. La nomina dell’amministratore e dei membri del collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti [20].

 

     Art. 10. Compensi e rimborsi spese. [21]

     1. I compensi e le indennità per l’amministratore e i revisori sono così determinati [22]:

a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

b) agli amministratori di società costituite dall’Azienda, diversi dall’amministratore della stessa, l’indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;

c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;

d) [al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00 [23]] [24].

     2. Ai membri componenti il Collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell’Azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

     3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale [25].

     4. All’Amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spose di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

     5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell’Azienda.

 

     Art. 11. Piano di attività e bilancio [26]

1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.

2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento [27].

3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione [28].

 

     Art. 12. Comitato consultivo. [29]

     [1. Il Comitato consultivo dell’azienda coordina le politiche aziendali con quelle delle istituzioni operanti sul territorio nel cui ambito ricade l’Azienda.

     2. Il Comitato consultivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne individua il presidente, ed è composto da sei membri, tre dei quali designati rispettivamente dal Comune di Grosseto, dalla Provincia di Grosseto e dall’Ente Parco della Maremma. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale [30].

     3. Il Presidente convoca il Comitato consultivo e ne stabilisce l’ordine del giorno in conformità alla richieste di parere da parte dell’Amministratore [31].

     4. Il Comitato delibera validamente sui pareri allo stesso richiesti con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.]

 

     Art. 12 bis. Attribuzioni del Comitato consultivo. [32]

     [1. L’Amministratore richiede il parere obbligatorio del Comitato consultivo sulle seguenti materie:

     a) piano di attività [33];

     b) bilancio;

     c) alienazioni e acquisizioni di patrimonio;

     d) costituzioni e partecipazioni societarie;

     e) dotazione organica e piani occupazionali;

     f) iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli delle Aziende operanti nel Parco della Maremma.

     2. I pareri del Comitato sono obbligatori ma non vincolanti per l’amministratore.

     3. L’Amministratore provvede a richiedere al Comitato consultivo pareri in merito alle materie indicate al precedente comma ed il Comitato provvede al loro rilascio entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta, trascorso il quale l’amministratore ha facoltà di procedere in loro assenza.

     4. Nei casi in cui l’Amministratore assuma decisioni non conformi ai pareri espressi dal Comitato, lo stesso Amministratore deve darne motivata comunicazione al Presidente del Comitato e alla Giunta regionale, che provvede ad informarne il Consiglio regionale. In concomitanza con l’invio da parte dell’Amministratore del bilancio di esercizio dell’Azienda, il Comitato consultivo trasmette alla Giunta regionale una relazione sui rapporti tra pareri espressi dal Comitato e decisioni assunte dall’Amministratore. La Giunta regionale inserisce la relazione tra la documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, da inviare al Consiglio regionale.]

 

     Art. 13. Vigilanza.

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda e può disporre ispezioni e controlli a mezzo di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Azienda.

 

     Art. 14. Controllo sugli organi.

     1. Gli organi dell'Azienda possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di disposizioni normative o regolamentari. Del predetto decreto è data informazione al Consiglio regionale.

     2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), per l’amministrazione dell’Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali [34].

     3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi [35].

 

     Art. 15. Dotazione organica.

     1. E' soggetta ad approvazione della Giunta regionale la dotazione organica del personale a tempo indeterminato.

     La proposta è inviata dall'Amministratore alla Giunta regionale che si esprime su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

 

     Art. 16. Personale [36]

1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.

 

     Art. 17. Finanziamento.

     1. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:

     - proventi dell'attività imprenditoriale;

     - proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, commi 2 e 4;

     - contributi regionali, statali e comunitari;

     - ricorso al credito;

     - ulteriori entrate eventuali [37].

     2. Gli eventuali utili di gestione sono destinati ad investimenti migliorativi del patrimonio dell'Azienda.

     3. La contabilità dell'Azienda è tenuta secondo il disposto del Codice civile e delle altre leggi in materia.

 

     Art. 18. Patrimonio.

     1. L'Azienda ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinati, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale provvede ad individuare i beni da assegnare con propria deliberazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il verbale di consegna dei beni assegnati all'Azienda costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali, nonchè per le iscrizioni nei pubblici registri.

     3. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Il personale regionale in servizio presso l'Azienda agricola regionale di Alberese, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere assunto dall'Azienda con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e gli impiegati agricoli, nei limiti della dotazione organica di cui all'art. 15.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[3] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[6] Lettera abrogata dall'art. 65 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[7] Articolo modificato dall’art. 3 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[8] Comma così sostituito dall'art. 67 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[10] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60, dall'art. 53 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e così modificato dall'art. 66 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[11] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[12] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[13] Vedi avviso di rettifica in B.U. 4 ottobre 1995, n. 62.

[14] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[15] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[16] Articolo già sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[18] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[20] Comma così sostituito dall'art. 67 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.

[22] Alinea così modificato dall'art. 68 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[23] Lettera abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[24] Comma sostituito dall'art. 26 bis della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza ivi prevista all'art. 26 ter. Il testo previgente recava: "1. I compensi e le indennità per l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati: a) all’amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennità per la funzione di coordinamento; b) agli Amministratori di società costituite dall’Azienda diversi dall’Amministratore della stessa l’indennità è determinata nella misura del trenta per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 3; c) al Presidente del Collegio dei Revisori una indennità annua pari al quindici per cento del compenso spettante all’Amministratore; d) ai membri del Collegio dei Revisori una indennità annua pari al dieci per cento del compenso spettante all’Amministratore; e) al Presidente del Comitato Consultivo è corrisposta una indennità mensile pari a euro 735,00."

[25] Comma così sostituito dall'art. 26 bis della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, con la decorrenza ivi prevista all'art. 26 ter. Il testo previgente recava: "3. Per il Presidente ed i membri dei Collegi dei revisori di società costituite dall’Azienda le indennità sono determinate nella misura del cinquanta per cento di quelle previste alle lettere c) e d) del comma 1 ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2".

[26] Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 27 dicembre 1996, n. 98, già sostituito dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[27] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[28] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[29] Articolo sostituito dall’art. 10 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66. La rubrica è stata così modificata dall'art. 22 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[30] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[31] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[32] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 60 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 56 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[34] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[35] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[37] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.