§ 2.1.226 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 13.
Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:26/02/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 2.1.226 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 13. [1]

Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.

(B.U. 28 febbraio 2003, n. 11).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali).

     1. Per l’anno 2004 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26) [2].

     2. Per l’anno 2004 le procedure di reclutamento del personale degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l’ordinamento e l’organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali [3].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie; l’attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale è subordinata all’approvazione della Giunta regionale.

     4. Per l’anno 2004 l’amministrazione regionale, gli enti e le aziende regionali possono procedere all’avvio delle procedure di reclutamento per i posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilità prevista dalle norme vigenti [4].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Coma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 febbraio 2004, n. 12.

[3] Coma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 febbraio 2004, n. 12.

[4] Coma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 febbraio 2004, n. 12.