Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 26/02/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 2.1.226 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 13. [1]
Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.
(B.U. 28 febbraio 2003, n. 11).
Art. 1. (Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali).
1. Per l’anno 2004 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dalla
2. Per l’anno 2004 le procedure di reclutamento del personale degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l’ordinamento e l’organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali [3].
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie; l’attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale è subordinata all’approvazione della Giunta regionale.
4. Per l’anno 2004 l’amministrazione regionale, gli enti e le aziende regionali possono procedere all’avvio delle procedure di reclutamento per i posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilità prevista dalle norme vigenti [4].
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Coma così sostituito dall’art. 1 della
[3] Coma così modificato dall’art. 1 della
[4] Coma così modificato dall’art. 1 della