§ 2.1.276 - L.R. 5 ottobre 2009, n. 54.
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/10/2009
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Applicazione al Consiglio regionale
Art. 4.  Rapporto con la Rete telematica regionale toscana
Art. 5.  Cittadinanza, identificazione e servizi digitali
Art. 6.  Servizi digitali della Toscana
Art. 7.  Gestione informatica dei documenti
Art. 8.  Partecipazione a distanza agli organi collegiali
Art. 9.  Pagamenti on-line
Art. 10.  Attività documentale
Art. 11.  Sistema di pubblicazione in via telematica
Art. 12.  Archivio informatico delle misure antielusione
Art. 13.  Biblioteche e centri di documentazione della Regione
Art. 14.  Archivi della Regione
Art. 15.  Sistema informativo regionale
Art. 16.  Risorse informative
Art. 17.  Organizzazione del sistema informativo regionale
Art. 18.  Ricomposizione informativa
Art. 19.  Pubblicità del SIR
Art. 20.  Riutilizzo dei dati pubblici
Art. 21.  Banche dati di interesse regionale
Art. 22.  Patrimonio informativo regionale
Art. 23.  Sicurezza informatica
Art. 24.  Promozione della cultura della protezione dei dati personali
Art. 25.  Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata dei servizi
Art. 26.  Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi
Art. 27.  Riuso dei programmi informatici
Art. 28.  Ordinamento del sistema statistico regionale
Art. 29.  Compiti del sistema statistico regionale
Art. 30.  Attività delle strutture e degli uffici di statistica
Art. 31.  Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana
Art. 32.  Trattamento dei dati personali e segreto statistico
Art. 33.  Obbligo di fornire dati statistici
Art. 34.  Accesso ai dati statistici
Art. 35.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2004
Art. 36.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2004
Art. 37.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 1/2004
Art. 38.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2004
Art. 39.  Amministrazione digitale in Toscana
Art. 40.  Convenzioni e centri di competenza
Art. 41.  Sussidiarietà progettuale
Art. 42.  Accesso ai finanziamenti
Art. 43.  Norma finanziaria
Art. 44.  Normativa di attuazione
Art. 45.  Abrogazione


§ 2.1.276 - L.R. 5 ottobre 2009, n. 54.

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

(B.U. 14 ottobre 2009, n. 38)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

 

Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;

 

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”);

 

Considerato quanto segue:

1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della società dell’informazione e della conoscenza e dell’amministrazione digitale su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti.

2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la dematerializzazione dei documenti amministrativi, il protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e la partecipazione a distanza agli organi collegiali, e promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione.

3. Per semplificare i rapporti fra i cittadini e le imprese della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come i servizi che possono essere erogati con l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni.

4. Per offrire ai cittadini e alle imprese livelli essenziali di servizi digitali e effettiva parità di accesso agli stessi indipendentemente dalla particolare collocazione geografica di riferimento e favorire la reale circolazione delle informazioni e della conoscenza, la legge promuove le misure per la riduzione di ogni forma di divario digitale in relazione alle possibilità di accesso alla rete e alla propensione e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di imprese e persone.

5. Per consentire la raccolta, l’elaborazione, lo scambio e l’archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

6. Per assicurare l’accessibilità e l’interoperabilità del patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni, la legge prevede che la Regione operi per l’individuazione e la condivisione di standard all’interno dei soggetti delle Rete telematica regionale toscana, in conformità con gli standard fissati a livello statale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

7. Per consentire livelli adeguati di servizi digitali e l’interoperabilità con le infrastrutture informatiche statali, la Regione mantiene e mette a disposizione delle altre amministrazioni l’infrastruttura di rete regionale, intesa anche come l’insieme dei servizi infrastrutturali con particolare riferimento a quelli relativi alla connettività (dati, voce e video), alla cooperazione applicativa, alla identificazione ed accesso.

 

8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformità, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, la Regione detta disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi informativi degli enti locali che hanno comunque espresso parere favorevole sulla presente proposta di legge in sede di concertazione istituzionale.

9. Per l’obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei procedimenti che li riguardano in possesso delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione toscana, la presente legge definisce la funzione di ricomposizione informativa.

10. La realizzazione da parte della Regione di quanto previsto dalla presente legge costituisce, ai fini del trattamento dei dati personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali in materia di protezione dei dati personali nell’uso delle nuove tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy nella comunità regionale, la legge implementa lo svolgimento di un’attività di assistenza e formazione sul territorio da parte della Regione.

12. Per favorire la sostenibilità nell’uso delle tecnologie informatiche applicate all’attività delle pubbliche amministrazioni, la legge promuove l’utilizzo di programmi a codice sorgente aperto e di formati liberi.

13. Per organizzare sul territorio regionale l’attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinandosi con sistema informativo regionale.

14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all’interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l’inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.

15. Per concorrere all’attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l’organizzazione dell’attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l’attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.

16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza.

17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.

18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.

19. Per raggiungere l’efficacia e migliorare l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, sia nell’attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l’innovazione tecnologica e i sistemi informativi.

 

Si approva la seguente legge

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Principi

1. La presente legge detta disposizioni in armonia con:

a) il principio di semplicità e unitarietà dell’azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto regionale;

b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”);

c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in quanto predispone strumenti per gli enti pubblici e per i residenti in Toscana per la sua efficace implementazione.

2. La presente legge, nel rispetto delle competenze statali, è altresì conforme:

a) ai principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), in quanto, in osservanza del quadro normativo comunitario, favorisce l’esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce l’interoperabilità dell’infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettività;

b) al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi-benefici, segreto statistico e trasparenza come definiti dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

3. La Regione promuove le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale.

4. La Regione favorisce l’attuazione dell’amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell’ambito del sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica:

a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;

b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;

c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre:

a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;

b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;

c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.

3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

 

     Art. 3. Applicazione al Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l’amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

 

     Art. 4. Rapporto con la Rete telematica regionale toscana

1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. 1/2004.

2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l’infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.

3. L’infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge è definita ai sensi della l.r. 1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso.

4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.

5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.

 

CAPO II

Misure per l’amministrazione digitale

 

     Art. 5. Cittadinanza, identificazione e servizi digitali

1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l’obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione.

2. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l’infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’articolo 64 del d.lgs. 82/2005:

a) l’accertamento nell’erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l’accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale;

b) le verifiche di qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a).

3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.

4. In attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all’articolo 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l’aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilità di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.

 

     Art. 6. Servizi digitali della Toscana

1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana.

2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l’informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete.

3. La Giunta regionale, con deliberazione e conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalità di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.

4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 7. Gestione informatica dei documenti

1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.

2. A tal fine i soggetti di cui all’articolo 2 adottano, anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”), l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.

3. Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

 

     Art. 8. Partecipazione a distanza agli organi collegiali

1. La Regione promuove l’uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalità virtuale agli organi collegiali.

2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica.

3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalità telematica alle seguenti condizioni:

a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili;

b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale;

c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto;

e) il presidente deve dar atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalità telematica.

4. Il presente articolo si applica:

a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per ciò che concerne le conferenze di servizi;

b) agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalità organizzative, con l’esclusione degli organi di governo.

 

          Art. 9. Pagamenti on-line

1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 i servizi digitali per i pagamenti.

3. Affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, la Regione predispone e attiva, nell’ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie.

4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 affinchè gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione.

 

     Art. 10. Attività documentale

1 Nel rispetto del d.lgs. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l’archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.

2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.

3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.

4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all’articolo 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.

 

     Art. 11. Sistema di pubblicazione in via telematica

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all’articolo 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs.196/2003.

2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all’articolo 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Archivio informatico delle misure antielusione

1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso.

3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.

 

     Art. 13. Biblioteche e centri di documentazione della Regione

1. La Regione organizza, tramite l’infrastruttura di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti.

2. La rete favorisce l’accesso alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l’accesso telematico ai medesimi.

 

     Art. 14. Archivi della Regione

1. La Regione promuove, tramite la Rete telematica regionale toscana, la costituzione della rete archivistica dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti, al fine di favorire in modo coordinato la condivisione degli strumenti e delle informazioni, l’accesso alla documentazione archivistica e la valorizzazione del patrimonio documentale.

 

CAPO III

Sistema informativo regionale

 

     Art. 15. Sistema informativo regionale

1. E’ istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.

2. Il SIR:

a) è costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2 che rispondono alle finalità di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale;

b) è disciplinato dall’insieme delle regole tecniche che garantiscono l’interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all’interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l’infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettività previsto dal d.lgs 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il SIR:

a) garantisce l’interoperabilità delle sue componenti, attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;

b) è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;

c) valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.

 

     Art. 16. Risorse informative

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all’articolo 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attività istituzionali di rispettiva competenza.

 

     Art. 17. Organizzazione del sistema informativo regionale

1. Le forme organizzative di cui al capo II della l.r. 1/2004, definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del dlgs. 196/2003, la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l’approvazione di apposite determinazioni.

2. La Giunta Regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell’ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalità di cui al comma 1.

3. A fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.

4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti.

5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le più efficienti ed efficaci modalità di integrazione delle proprie attività informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonché dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR.

6. La Regione e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l’uso o l’ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.

7. Le modalità organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel d.lgs. 196/2003.

 

     Art. 18. Ricomposizione informativa

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione sviluppa e rende disponibile l’infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa.

2. Per ricomposizione informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003, la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono.

3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni di attuazione del comma 2, anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003.

4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità tecniche di sviluppo e gestione della infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a:

a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

b) servizi sociali, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), ivi compreso il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

e) sistema del turismo, di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

f) sistema informativo regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

g) sistema delle professioni intellettuali di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

h) sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

i) sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

j) sistema informativo della programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali;

k) sistema delle posizioni debitorie previsto all’art. 9, ivi compreso il sistema informativo tributario regionale di cui all’articolo 22 della l.r. 31/2005 ed il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio [1].

5. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

 

     Art. 19. Pubblicità del SIR

1. Conformemente all’articolo 43 del d.p.r. 445/2000 e all’articolo 50 del d.lgs. 82/2005, la Regione e i soggetti di cui all’articolo 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

2. Il SIR assicura la pubblicità delle informazioni e rende agevole l’accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d’autore, della proprietà industriale e di qualunque altra forma di segreto.

3. L’accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, è concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.

 

     Art. 20. Riutilizzo dei dati pubblici

1. La Regione consente il riutilizzo dei propri documenti contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti.

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1 [2].

 

     Art. 21. Banche dati di interesse regionale

1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

2. Per le finalità di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, la Giunta regionale con propria delibera:

a) predispone strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti;

b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilità delle applicazioni, attraverso l’infrastruttura di rete e gli standard previsti dall’articolo 25;

c) definisce le modalità di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2;

d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale;

e) dispone le misure minime comuni relative all’accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.

3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

     Art. 22. Patrimonio informativo regionale

1. Costituisce patrimonio informativo regionale l’insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l’insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

2. Le modalità e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.

 

     Art. 23. Sicurezza informatica

1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.

2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al d.lgs. 82/2005.

 

     Art. 24. Promozione della cultura della protezione dei dati personali

1. Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, la Regione promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, attraverso la struttura competente in materia di protezione dei dati personali, svolge attività di assistenza e formazione al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali negli enti territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con l’autorità Garante, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.

 

     Art. 25. Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata dei servizi

1. Per consentire un’erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all’articolo 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell’osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.

2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1.

3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità nell’ambito della infrastruttura di rete regionale.

4. Le forme di pubblicità degli standard, l’aggiornamento e l’adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. L’elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformità è pubblico.

 

     Art. 26. Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l’innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l’interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell’offerta dei prodotti informatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

 

     Art. 27. Riuso dei programmi informatici

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità, conformi agli standard previsti all’articolo 25.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all’articolo 25, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l’inserimento all’interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalità tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.

 

CAPO IV

Sistema statistico regionale

 

     Art. 28. Ordinamento del sistema statistico regionale

1. E’ istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:

a) l’articolazione organizzativa della Regione di cui all’articolo 31;

b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del d. lgs. 322/1989.

2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della l.r. 1/2004, definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.

 

     Art. 29. Compiti del sistema statistico regionale

1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.

2. Nell’ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:

a) promuove e realizza l’attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;

b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;

c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;

d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;

e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.

 

     Art. 30. Attività delle strutture e degli uffici di statistica

1. Oltre alle competenze di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989, l’articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all’articolo 28:

a) coordinano, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico, l’attività statistica dell’amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall’amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l’esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;

b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione o ente di appartenenza.

 

     Art. 31. Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana

1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 322/1989, sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

 

     Art. 32. Trattamento dei dati personali e segreto statistico

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione.

2. Agli addetti alle strutture che svolgono attività statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.

 

     Art. 33. Obbligo di fornire dati statistici [3]

1. E’ fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989.

2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Per le statistiche di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e), ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli atti di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 possono prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 34. Accesso ai dati statistici

1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all’articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.

2. La struttura di cui all’articolo 31 consente l’accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.

3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

 

CAPO V

Modifiche alla l.r. 1/2004

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2004 [4]

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, è sostituito dal seguente:

“2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene:

a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;

d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);

e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il Programma, quanto alla parte relativa al comma 2, lettere d) ed e), si raccorda con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.”

2 ter. Per quanto attiene alle attività statistiche che richiedono il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, il Programma è adottato in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 e del relativo regolamento attuativo.”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2004

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2004, è inserita la seguente:

“d bis) la Commissione statistica regionale;”.

 

     Art. 37. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 1/2004

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 bis. Commissione statistica regionale

“1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete.

2. La Commissione è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione.

3. La Commissione predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attività annuale della Rete.”.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2004

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è sostituita dalla seguente:

“b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l’attuazione dell’amministrazione elettronica, per la promozione della società dell’ informazione e della conoscenza, della statistica e dell’uso della rete a fini partecipativi;”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell’informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.”.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 39. Amministrazione digitale in Toscana

1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all’attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all’articolo 2 in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 40. Convenzioni e centri di competenza

1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l’inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.

 

     Art. 41. Sussidiarietà progettuale

1. La Giunta regionale, previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, può avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

     Art. 42. Accesso ai finanziamenti

1. Per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2 costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l’attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale negli atti di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti [5].

2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 43. Norma finanziaria

1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica della società dell’informazione e della conoscenza di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004.

2. Agli oneri di cui all’articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate all’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 44. Normativa di attuazione

1 La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

a) le modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 12;

b) la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18.

 

     Art. 45. Abrogazione

1. La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 114 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così sostituito dall'art. 78 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[3] Articolo così modificato dall'art. 70 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 71 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.