§ 2.1.13 - L.R. 16 novembre 1979, n. 58.
Istituzione del Servizio di mensa per il personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:16/11/1979
Numero:58


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare presso propri locali in Firenze un servizio di mensa per il personale regionale, per particolari esigenze d'ufficio ed in relazione con l'orario [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979 la spesa di Lire 30 milioni, cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio in [...]
Art. 3.  [2]


§ 2.1.13 - L.R. 16 novembre 1979, n. 58. [1]

Istituzione del Servizio di mensa per il personale regionale.

(B.U. 23 novembre 1979, n. 65).

 

     Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare presso propri locali in Firenze un servizio di mensa per il personale regionale, per particolari esigenze d'ufficio ed in relazione con l'orario di lavoro giornaliero funzionale e flessibile, che preveda un breve intervallo fra la presenza antimeridiana e quella pomeridiana in attuazione di quanto stabilito dall'art. 50 della L.R. 6-9-1973, n. 54, sostituito con l'art. 34 della L.R. 17-8-1979, n. 38, stipulando idonea convenzione con ditta specializzata.

     La convenzione disciplina tra l'altro la composizione del pasto, il prezzo, la misura dei costi fissi e l'organizzazione, la durata ed i casi di cessazione del rapporto, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979 la spesa di Lire 30 milioni, cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio in apposito capitolo che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo 3.

     La spesa per gli anni successivi è determinata con le singole leggi di bilancio.

 

     Art. 3. [2]


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.