Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 13/06/1983 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla L.R. 15-5-1980, n. 54, è così modificato |
Art. 2. Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15-5-1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento |
Art. 3. Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge |
Art. 4. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto [...] |
Art. 5. L'art. 1 della Legge Regionale n. 54 del 15-5-1980 è sostituito dal seguente |
§ 6.1.11 – L.R. 13 giugno 1983, n. 44. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/80 ed alle annesse tariffe.
(B.U. 22 giugno 1983, n. 31).
Il numero d'ordine 17 del titolo II della tariffa annessa alla L.R. 15-5-1980, n. 54, è così modificato:
(omissis).
Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 15-5-1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati del 100 per cento.
Sono esclusi dall' aumento suddetto gli importi di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della stessa tariffa.
Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella succitata tariffa.
Gli aumenti previsti dai precedenti articoli si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale delle tasse e del contributo.
L'art. 1 della Legge Regionale n. 54 del 15-5-1980 è sostituito dal seguente:
(omissis) [2].
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Le parti omesse sono state riportate in modifica alla