Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 09/08/2013 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2000 |
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 24 bis della l.r. 36/2001 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 22/2002 |
Art. 4. Modifiche al titolo della l.r. 23/2007 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 62/2007 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 4/2008 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2008 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2008 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2008 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2009 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/2009 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2009 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/2009 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/2009 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 19/2009 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 26/2009 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 26/2009 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 40/2009 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2009 |
Art. 22. Inserimento della sezione V bis nel capo I del titolo II della l.r. 40/2009 |
Art. 23. Inserimento dell'articolo 20.1 nella l.r. 40/2009 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2010 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011 |
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 68/2011 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 68/2011 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 68/2011 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 68/2011 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 68/2011 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 68/2011 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 68/2011 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011 |
Art. 36. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 80 della l.r. 68/2011 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011 |
Art. 42. Modifiche all'allegato B della l.r. 68/2011 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2012 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 77/2012 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 85/2012 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/1999 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 64/2004 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 64/2004 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 64/2004 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 64/2004 |
Art. 53. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 64/2004 |
Art. 54. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 64/2004 |
Art. 55. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 64/2004 |
Art. 56. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2004 |
Art. 57. Abrogazioni |
Art. 58. Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000 |
Art. 59. Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 |
Art. 60. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 38/2004 |
Art. 61. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004 |
Art. 62. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005 |
Art. 63. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 40/2005 |
Art. 64. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005 |
Art. 65. Sostituzione dell'articolo 59 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 66. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 40/2005 |
Art. 67. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005 |
Art. 68. Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 40/2005 |
Art. 69. Modifiche all'articolo 120 della l.r. 40/2005 |
Art. 70. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 40/2005 |
Art. 71. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 40/2005 |
Art. 72. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006 |
Art. 73. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/2008 |
Art. 74. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 67/1993 |
Art. 75. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994 |
Art. 76. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 65/1997 |
Art. 77. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/1997 |
Art. 78. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 65/1997 |
Art. 79. Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 |
Art. 80. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998 |
Art. 81. Modifiche all'articolo 12 bis della l.r. 91/1998 |
Art. 82. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998 |
Art. 83. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2006 |
Art. 84. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2006 |
Art. 85. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 86. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006 |
Art. 87. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006 |
Art. 88. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2006 |
Art. 89. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2006 |
Art. 90. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006 |
Art. 91. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 92. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2006 |
Art. 93. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2006 |
Art. 94. Modifiche all'articolo 21 ter della l.r. 20/2006 |
Art. 95. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2006 |
Art. 96. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006 |
Art. 97. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2006 |
Art. 98. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 69/2011 |
Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2012 |
Art. 100. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012 |
Art. 101. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2012 |
Art. 102. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 80/2012 |
Art. 103. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2012 |
Art. 104. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 38/2007 |
Art. 105. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 38/2007 |
Art. 106. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 38/2007 |
Art. 107. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 38/2007 |
Art. 108. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009 |
Art. 109. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009 |
Art. 110. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009 |
Art. 111. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2009 |
Art. 112. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009 |
Art. 113. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009 |
Art. 114. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009 |
Art. 115. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009 |
Art. 116. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009 |
Art. 117. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009 |
Art. 118. Abrogazioni |
§ 2.1.304 - L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
(B.U. 14 agosto 2013, n. 41)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, comma 1, lettera z), 9, 28, 30 e 56, dello Statuto;
Visto il
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Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 ottobre 2010 (Disposizioni applicative del
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012 (Disposizioni applicative del
Vista la
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Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 novembre 2012, n. 244;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 2013, n. 27;
Visto il parere favorevole con una raccomandazione espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 10 luglio 2013;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I, sezione I (Modifiche alla
1. Si ritiene necessario integrare la vigente disciplina della composizione del Consiglio delle autonomie locali al fine di garantire la presenza nello stesso del rappresentante della Provincia di Massa Carrara la quale, privata dei suoi organi per effetto della parziale riforma delle province, si trova in stato di commissariamento ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della
Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla
2. È opportuno abrogare l'articolo 24 bis della
Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla
3. Le modifiche alla
Per quanto concerne il capo I, sezione V (Modifiche alla
4. È necessario precisare, in conformità a quanto si dispone per la generalità dei referendum disciplinati dalla
Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla
5. È necessario correggere un errore materiale e specificare che le funzioni ivi previste possono essere delegate dal segretario generale ad un dirigente dallo stesso individuato.
Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla
6. È necessario raccordare alcune previsioni della
Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla
7. È necessario correggere un errore materiale relativo a un rinvio nell'articolo 23 della
Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla
8. È opportuno modificare la
Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla
9. È necessario modificare la
10. è necessario altresì modificare le disposizioni della
Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla
11. La normativa vigente consente al Difensore civico regionale di attivare consulenze solo per lo svolgimento di indagini. In relazione al ruolo che esso svolge in qualità di coordinatore nazionale per la difesa civica, appare utile estendere questa possibilità anche per attività che non si configurano come indagini in senso stretto.
Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla
12. È necessario definire la durata della fase di formazione di accordi e intese che si svolge a livello regionale. È opportuno altresì un chiarimento, in quanto la competenza a sottoscrivere accordi è prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera b). Pertanto la lettera c) del comma 2 dello stesso articolo 20, si ritiene debba prevedere solo la competenza a sottoscrivere intese.
Per quanto concerne il capo I, sezione XIII (Modifiche alla
13. Si correggono degli errori materiale nella
Per quanto concerne il capo I, sezione XIV (Modifiche alla
14. È opportuno precisare che, nel caso di cessione del marchio a titolo gratuito, le modalità di utilizzo possono essere disciplinate da apposite convenzioni, escludendo in tal modo l'obbligo di stipulazione di un contratto che, in tale ipotesi, appare eccessivamente gravoso per le parti.
Per quanto concerne il capo I, sezione XV (Modifiche alla
15. Si introducono nella
16 È necessario chiarire che gli affidamenti di funzioni fondamentali delle province a enti locali mediante convenzione, fino alla conclusione del processo di riordino delle province, possono essere confermati, quantomeno in via transitoria, onde garantire la conclusione di procedimenti in corso e comunque la continuità dell'azione amministrativa.
Per quanto concerne il capo I, sezione XVI (Modifiche alla
17. È opportuno eliminare dalla
Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla
18. In relazione alle deduzioni della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a fronte di assunzioni di lavoratori non occupati, occorre correggere un errore materiale. Infatti la riconduzione delle deduzioni al regime "de minimis" rende superflua la previsione di divieti di cumulo, già assicurati dal regime medesimo.
Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla
19. È necessario correggere degli errori materiale nell'articolo 25 della
Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla
20. Al fine di rendere uniforme il contenuto della
21. Al fine di recepire quanto previsto dalla
22. Al fine di recepire formalmente le disposizioni nazionali con le quali sono state recepite alcune direttive comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi e che istituiscono il registro nazionale delle stesse, si abrogano, esplicitamente, le disposizioni che prevedono il registro regionale delle varietà da conservazione, in quanto le registrazioni regionali sono ora previste in una apposita sezione del registro nazionale.
Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla
23. È necessario abrogare alcune disposizioni della
Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla
24. È opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della
Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla
25. È necessario adeguare l'articolo 41 della
Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla
26. È necessario l'adeguamento di alcune disposizioni della
27. È necessario modificare l'articolo 89 della
Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla
28. Al fine di eliminare incertezze applicative nella liquidazione dei contributi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla
29. È necessario adeguare la
Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla
30. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali nel testo della
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla
31. È necessario armonizzare la normativa regionale al mutato assetto delle competenze stabilito dall'articolo 154 del
32. La normativa statale recepita a livello regionale per il servizio idrico integrato ha demandato a un regolamento regionale la determinazione dei canoni per le utenze pubbliche: è quindi necessario, poiché la materia di cui si tratta attiene alla disciplina ambientale ed è quindi ascritta alla competenza esclusiva dello Stato, modificare le disposizioni della
33. La determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa compete all'Autorità idrica toscana (AIT) sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del
Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla
34. È opportuno, per ragioni di correttezza normativa, eliminare dalla
Per quanto concerne il capo IV, sezione VII (Modifiche alla
35. È opportuno eliminare nella
36. È opportuno sostituire la norma transitoria ormai superata e consentire, per la prima nomina dei supplenti, di avvalersi delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.
Per quanto concerne il capo V, sezione I (Modifiche alla
37. Si introducono modifiche rispettivamente agli articoli 12, 17 e 42 della
38. Si provvede a correggere un errore materiale nella formulazione dell'articolo 56 della
Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla
39. È opportuno inserire fra le competenze del direttore generale, previste dall'articolo 7 della
40. È necessario chiarire la disposizione relativa al reclutamento del personale di cui all'articolo 24 della
41. È opportuno semplificare la procedura di autorizzazione agli incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale attribuendola ai singoli direttori generali anziché in via centralizzata a quello competente in materia di personale;
42. È necessario esplicitare la possibilità che il personale delle strutture previste negli articoli 49 e 55 della
43. È necessario disciplinare la fattispecie in cui un dipendente assunto presso le strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale, del portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare possa, con il consenso dell'interessato e dei competenti organismi politici, essere assegnato ad una struttura di supporto agli organi di governo e viceversa, prevedendo che il contratto non si risolva, ma venga integrato;
Approva la presente legge
CAPO I - Affari istituzionali
SEZIONE I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
SEZIONE II - Modifiche alla
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 24 bis della
1. L'articolo 24 bis della
SEZIONE III - Modifiche alla
Art. 3. Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il numero 10) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della
“ 10 bis) promuove il livello qualitativo della comunicazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico. ”.
SEZIONE IV - Modifiche alla
Art. 4. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
SEZIONE V - Modifiche alla
Art. 5. Modifiche all'articolo 62 della
1. Al comma 2 dell'articolo 62 della
SEZIONE VI - Modifiche alla
Art. 6. Modifiche all'articolo 27 ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 27 ter della
SEZIONE VII - Modifiche alla
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della
" c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del
Art. 8. Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
" a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della
SEZIONE VIII - Modifiche alla
Art. 9. Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della
SEZIONE IX - Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
" 3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità e dell'AIR. ".
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della
" 4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge. ".
SEZIONE X - Modifiche alla
Art. 12. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 10 bis della
1. All'articolo 10 bis della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della
“ 1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. ”.
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 6 dell'articolo 15 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
“ 3 bis. Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno vitalizio l'indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015. ”
Art. 16. Modifiche all'articolo 26 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 26 della
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della
“ 5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l'erogazione anticipata di parte dell'indennità di fine mandato nella misura non superiore all'ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L'erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. ”.
SEZIONE XI - Modifiche alla
Art. 17. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 2 dell'articolo 30 della
SEZIONE XII - Modifiche alla
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
" 1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.”.
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della
SEZIONE XIII - Modifiche alla
Art. 20. Modifiche all'articolo 2 bis della
1. La rubrica dell'articolo 2 bis della
Art. 21. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 22. Inserimento della sezione V bis nel capo I del titolo II della
1. Dopo la sezione V del capo I del titolo II della
Art. 23. Inserimento dell'articolo 20.1 nella
1. Dopo l'articolo 20 della
"Art. 20.1. Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.".
SEZIONE XIV - Modifiche alla
Art. 24. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della
SEZIONE XV - Modifiche alla
Art. 25. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 7 dell'articolo 9 della
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
" Art. 12. Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
b) riduzione dei residui passivi;
c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;
d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale;
e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
f) riduzione del livello di indebitamento;
g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.
6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione. ".
Art. 27. Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della
" 3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma. ".
Art. 28. Modifiche all'articolo 25 della
1. Il comma 6 dell'articolo 25 della
“ 6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili. "
Art. 29. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 4 dell'articolo 26 della
" 4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti. ".
Art. 30. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 4 dell'articolo 31 della
" 4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'articolo 11 del
d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;
f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;
g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio. ".
Art. 31. Modifiche all'articolo 34 della
1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 34 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 36 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della
" 2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell'unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della
" 3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell'unione da un consigliere del comune non in carica nell'unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell'unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell'unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell'unione. ".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 36 della
" 5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell'unione, dalle disposizioni del capo VI del
Art. 33. Modifiche all'articolo 37 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 37 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della
" 2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del
Art. 34. Modifiche all'articolo 48 della
1. Al comma 8 dell'articolo 48 della
2. Al comma 9 dell'articolo 48 della
3. Al comma 10 dell'articolo 48 della
4. Dopo il comma 11 della
“ 11 bis. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall'articolo 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014. ”.
Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della
1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 55 della
" b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l'unione; ".
Art. 36. Modifiche all'articolo 64 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, le parole: " 14 settembre 2011, n. 148 " sono sostituite dalle seguenti: " 15 luglio 2011, n. 111 ".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della
" 1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo. ".
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 64 della
" 1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti ".
Art. 37. Modifiche all'articolo 80 della
1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della
Art. 38. Modifiche all'articolo 83 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 83 della
" 4 bis. A decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B;
b) se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione.".
Art. 39. Modifiche all'articolo 87 della
1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 87 della
Art. 40. Modifiche all'articolo 90 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 90 della
" a bis) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della
2. Il comma 4 dell'articolo 90 della
" 4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. ".
3. Il comma 13 dell'articolo 90 della
Art. 41. Modifiche all'articolo 111 della
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 111 della
“ 7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l'effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l'esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del
Art. 42. Modifiche all'allegato B della
1. Il titolo dell'elenco “ Comuni facenti parte di comunità montana o già facenti parte di comunità fino all'attuazione della
2. Alla fine dell'allegato B della
SEZIONE XVI - Modifiche alla
Art. 43. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
SEZIONE XVII - Modifiche alla
Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
" 3. Le deduzioni di cui al presente articolo rientrano nella disciplina del regime "de minimis. "
SEZIONE XVIII - Modifiche alla
Art. 45. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”), le parole: “
CAPO II - Sviluppo economico
SEZIONE I - Modifiche alla
Art. 46. Modifiche all'articolo 25 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della
" c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00; ".
SEZIONE II - Modifiche alla
Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 3 quater dell'articolo 10 della
Art. 48. Modifiche all'articolo 82 della
1. Al numero 3 bis) della lettera b del comma 1 dell'articolo 82 della
SEZIONE III - Modifiche alla
Art. 49. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
" 2. Il programma d’intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
Art. 50. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 51. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 52. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 53. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 54. Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 55. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
" Art. 13. Norma finanziaria
1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF. "
Art. 56. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della
SEZIONE IV - Modifiche alla
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 80;
b) articolo 81;
c) articolo 84, comma 4;
d) articolo 84 bis, comma 5.
CAPO III - Sanità e coesione sociale
SEZIONE I - Modifiche alla
Art. 58. Abrogazione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
SEZIONE II - Modifiche alla
Art. 59. Sostituzione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41 della
" Art. 41 - Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
1. L'avvio di un’attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 3, e dall'articolo 7, comma 1, della
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall'articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività. ".
Art. 60. Inserimento dell'articolo 48 bis nella
1. Dopo l'articolo 48 della
“ Art. 48 bis. Ulteriore norma transitoria
1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, lettera f bis).
2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività. ”.
Art. 61. Modifiche all'articolo 49 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 della
" f bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41; ".
SEZIONE III - Modifiche alla
Art. 62. Modifiche all'articolo 37 della
1. Il comma 1 dell'articolo 37 della
" 1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. ".
2. Il comma 7 dell'articolo 37 della
" 7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della
Art. 63. Sostituzione dell'articolo 38 della
1. L'articolo 38 della
" Art. 38. Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale
1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel
2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.
3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto. ".
Art. 64. Modifiche all'articolo 41 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della
" 2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio. ".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della
" 3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell'intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. ".
Art. 65. Sostituzione dell'articolo 59 bis della
1. L'art. 59 bis della
" Art. 59 bis. Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario.
1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al
2. Nell'avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.
3. La commissione di cui all'articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 8 del
4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell'avviso di cui al comma 1.
5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l'incarico nell'ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente. ".
Art. 66. Modifiche all'articolo 89 della
1. Il comma 6 dell'articolo 89 della
“ 6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g bis), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale. ”
Art. 67. Modifiche all'articolo 103 della
1. Al comma 3 dell'articolo 103 della
Art. 68. Sostituzione dell'articolo 108 della
1. L'articolo 108 della
" Art. 108. Patrimonio, contabilità e contratti
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.
3. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
4. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.
5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio. ".
Art. 69. Modifiche all'articolo 120 della
1. Il comma 1 dell'articolo 120 della
" 1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. ".
Art. 70. Modifiche all'articolo 122 della
1. Il comma 3 dell'articolo 122 della
" 3. La struttura del bilancio di esercizio e dei documenti a suo corredo si conforma agli schemi previsti dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può integrare tali schemi, impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni. ".
Art. 71. Modifiche all'articolo 125 della
1. Il comma 3 dell'articolo 125 della
SEZIONE IV - Modifiche alla
Art. 72. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
" f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa; ".
SEZIONE V - Modifiche alla
Art. 73. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
" 1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3 del
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
" 2. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 3 bis, comma 3, del
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della
" 3. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel
CAPO IV - Territorio, ambiente e infrastrutture
SEZIONE I - Modifiche alla
Art. 74. Modifiche all'articolo 6 della
1. Alla lettera a) del comma 2, e al comma 4 dell'articolo 6 della
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della
" 5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio. ".
SEZIONE II - Modifiche alla
Art. 75. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
" 1 bis. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni. ".
SEZIONE III - Modifiche alla
Art. 76. Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera a), del comma 2 dell'articolo 6 della
“ a) sette membri designati dalla Comunità del parco; ”.
Art. 77. Modifiche all'articolo 10 della
1. Nella rubrica dell'articolo 10 della
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 78. Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
" 1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell'ente. ".
Art. 79. Modifiche all'articolo 23 ter della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 ter della
" 5 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione. ".
SEZIONE IV - Modifiche alla
Art. 80. Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della
" c bis) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in attuazione dell'articolo 154 del
Art. 81. Modifiche all'articolo 12 bis della
1. Nella rubrica dell'articolo 12 bis della
2. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della
" 2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi. ".
3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis della
4. La lettera i) del comma 4 dell'articolo 12 bis della
Art. 82. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della
2. Al comma 1 bis dell'articolo 14 della
SEZIONE V - Modifiche alla
Art. 83. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della
" o) autorità idrica toscana (AIT): l'autorità di cui all'articolo 3 della
Art. 84. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 85. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della
"b) dell'AIT; ".
Art. 86. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della
3. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 5 della
4. Al comma 6 dell'articolo 5 della
Art. 87. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 88. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della
Art. 89. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 90. Modifiche all'articolo 13 della
1. Alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 13 della
2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 91. Modifiche all'articolo 13 bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 13 bis della
2. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della
Art. 92. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della
Art. 93. Modifiche all'articolo 21 della
1. Alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 21 della
Art. 94. Modifiche all'articolo 21 ter della
1. Al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 21 ter della
2. Al comma 6 e al comma 7 dell'articolo 21 ter della
Art. 95. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 2 e al comma 8 dell'articolo 25 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della
3. Al comma 4 dell'articolo 25 della
Art. 96. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della
2. Al comma 4 dell'articolo 26 della
Art. 97. Modifiche all'articolo 27 della
1. Al comma 5 dell'articolo 27 della
SEZIONE VI - Modifiche alla
Art. 98. Modifiche all'articolo 27 della
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della
SEZIONE VII - Modifiche alla
Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
" 4. Per ciascun membro di cui al comma 2, è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare .".
Art. 100. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
" 2 bis. Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, scelti nell'ambito delle terne ivi previste. ".
Art. 101. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“ Art. 7. Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 4, come modificato dalla
SEZIONE VIII - Modifiche alla
Art. 102. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della
“ 6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ”.
Art. 103. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della
“ 5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”
CAPO V - Organizzazione e personale
SEZIONE I - Modifiche alla
Art. 104. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 105. Modifiche all'articolo 17 della
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della
Art. 106. Modifiche all'articolo 42 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della
Art. 107. Modifiche all'articolo 56 della
1. Al comma 1 dell'articolo 56 della
SEZIONE II - Modifiche alla
Art. 108. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della
" k bis) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della
Art. 109. Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 6 dell'articolo 24 della
" 6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). ".
Art. 110. Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 4 dell'articolo 33 della
" 4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è disposta dal direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente .".
Art. 111. Modifiche all'articolo 34 della
1. Il comma 3 bis dell'articolo 34 della
Art. 112. Modifiche all'articolo 40 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della
" 3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale .".
Art. 113. Modifiche all'articolo 42 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 della
" 3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7. ".
Art. 114. Modifiche all'articolo 44 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della
" 4 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7. ".
Art. 115. Modifiche all'articolo 51 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
" 3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2. ".
Art. 116. Modifiche all'articolo 53 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 53 della
" 5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3. ".
Art. 117. Modifiche all'articolo 56 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 56 della
" 8 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3. ".
CAPO VI - Norme finali
Art. 118. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b) legge regionale 21 marzo 2006, n.11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n.52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
c) gli articoli da 20 a 25 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 36 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 140 della