Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 07/12/1987 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento della tariffa. |
Art. 2. Decorrenza. |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 4. Mezzi finanziari. |
§ 6.1.17 - L.R. 7 dicembre 1987, n. 57. [1]
Modifica della voce n. 16 della tariffa allegata alla L.R. 54/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali «aziende faunistico-venatorie».
Art. 1. Adeguamento della tariffa.
(omissis) [2].
Ai fini della determinazione della superficie da sottoporre a tassazione si deve tenere conto di tutta la superficie reale, arrotondando all'ettaro superiore le altre frazioni.
Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è inoltre dovuta la sopratassa di L. 100, ai sensi dell'art. 91 del R.D. 5-6-1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2-8-1967, n. 799.
Art. 2. Decorrenza.
Gli importi delle tasse previsti dal precedente articolo si applicano per i pagamenti dovuti dal 10 gennaio 1988 e dalla stessa data è abrogata la distinzione fra tassa relativa al rilascio della concessione e tassa relativa al rinnovo annuale, introdotta con la
Art. 3. Norma transitoria.
Limitatamente alle aziende faunistico-venatorie che per ottenere il rinnovo della concessione hanno dovuto assolvere, come tassa di rilascio, l'obbligo tributario nella misura della tariffa ancora in atto, è disposto solo per l'anno 1987, il rimborso della somma introitata in eccedenza al limite della tassa rideterminata con la presente legge.
Art. 4. Mezzi finanziari.
(omissis).
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] La parte omessa del presente articolo è riportata in modifica alla