Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 19/04/1993 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modifiche all'art. 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis). |
Art. 3. Modifiche all'art. 4 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis). |
Art. 4. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis). |
Art. 5. Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis). |
Art. 6. Abrogazione dell'art. 10 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. |
Art. 7. Abrogazione dell'art. 11 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. |
Art. 8. Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis). |
Art. 9. Norme transitorie e finali. |
§ 5.1.18 - L.R. 19 aprile 1993, n. 24. [1]
Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8-6-1990, n. 142.
(B.U. 28 aprile 1993, n. 25).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge detta modifiche transitorie alla
Art. 2. Modifiche all'art. 3 della
Art. 3. Modifiche all'art. 4 della
Art. 4. Sostituzione dell'art. 5 della
Art. 5. Sostituzione dell'art. 6 della
Art. 6. Abrogazione dell'art. 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 7. Abrogazione dell'art. 11 della
1. L'articolo 11 della
Art. 8. Sostituzione dell'art. 12 della
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. Le integrazioni delle Commissioni edilizie comunali sono effettuate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in attesa dell'integrazione delle Commissioni edilizie comunali le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali sono esercitate secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le Commissioni beni ambientali, istituite con
3. Le Commissioni beni ambientali trasmettono ai Comuni competenti tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente al termine di cui al primo comma.
4. Le Commissioni beni ambientali predispongono una relazione sull'attività svolta sino alla cessazione delle loro funzioni che trasmettono alla Regione ed ai Comuni.
5. Ove i Comuni non adottino gli atti di propria competenza nei termini di cui al primo comma si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della
[1] Abrogata dall'art. 70 della