§ 5.1.18 - L.R. 19 aprile 1993, n. 24.
Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:19/04/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifiche all'art. 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).
Art. 3.  Modifiche all'art. 4 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).
Art. 4.  Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).
Art. 5.  Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).
Art. 6.  Abrogazione dell'art. 10 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52.
Art. 7.  Abrogazione dell'art. 11 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52.
Art. 8.  Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).
Art. 9.  Norme transitorie e finali.


§ 5.1.18 - L.R. 19 aprile 1993, n. 24. [1]

Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8-6-1990, n. 142.

(B.U. 28 aprile 1993, n. 25).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta modifiche transitorie alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con la quale saranno individuati, in coerenza anche con le funzioni delle province relativamente al piano previsto dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, gli interessi provinciali nella materia delle bellezze naturali e subdelegate alla provincia le funzioni relative, segnatamente per quanto riguarda gli interventi che interessano il territorio extraurbano assoggettato ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all'art. 4 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).

 

     Art. 4. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).

 

     Art. 5. Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).

 

     Art. 6. Abrogazione dell'art. 10 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52.

     1. L'articolo 10 della L.R. 2 novembre 1979 n. 52 è abrogato.

 

     Art. 7. Abrogazione dell'art. 11 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52.

     1. L'articolo 11 della L.R. 2 novembre 1979 n. 52 è abrogato.

 

     Art. 8. Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52. (Omissis).

 

     Art. 9. Norme transitorie e finali.

     1. Le integrazioni delle Commissioni edilizie comunali sono effettuate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in attesa dell'integrazione delle Commissioni edilizie comunali le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali sono esercitate secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Commissioni beni ambientali, istituite con L.R. 2 novembre 1979 n. 52, trasmettono ai Comuni competenti gli atti in corso e non perfezionati entro il termine di cui al primo comma. Dalla ricezione degli atti decorre il termine di sessanta giorni di cui al nono comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, integrato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

     3. Le Commissioni beni ambientali trasmettono ai Comuni competenti tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente al termine di cui al primo comma.

     4. Le Commissioni beni ambientali predispongono una relazione sull'attività svolta sino alla cessazione delle loro funzioni che trasmettono alla Regione ed ai Comuni.

     5. Ove i Comuni non adottino gli atti di propria competenza nei termini di cui al primo comma si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della L.R. 2 novembre 1979 n. 52.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.