Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 01/02/1982 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. Il personale dell'istituto nazionale dei Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L. R. 26 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel [...] |
Art. 4. La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-3-79, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili. [...] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. Il personale addetto alla scuola cani guida per ciechi, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della L.R. 24 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale [...] |
Art. 8. La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-1-1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, [...] |
Art. 9. [6] |
Art. 10. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL ed [...] |
Art. 11. [7] |
§ 2.1.26 - L.R. 1 febbraio 1982, n. 9. [1]
Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del D. P. R. 616/77 - Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale.
(B.U. 9 febbraio 1982, n. 7).
Titolo I
STAMPERIA BRAILLE
Il personale dell'istituto nazionale dei Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della
Trattandosi di personale privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, l'inquadramento decorre dal 1° aprile 1979 ed è effettuato in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:
_________________________________________________________________ |
Posizione Livello |
di provenienza e mansioni |
al 31-3-1979 di inquadramento |
__________________________________________________________________ |
Direttore VIII - funz. amni.vo |
Elaboratore VI - istruttore in materia |
di istruz. |
Trascrittore-correttore |
- Addetto stampa e confezionamento |
testi Braille V - collab. tecnico |
Impiegato amm.vo V - collab. amm.vo |
__________________________________________________________________ |
La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-3-79, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della L. R. n. 38/79, con riferimento alla data del 31-3-79
Titolo II
SCUOLA CANI GUIDA PER CIECHI
Il personale addetto alla scuola cani guida per ciechi, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:
__________________________________________________________________ |
Posizione Livello |
di provenienza e mansioni |
al 31-1-1981 di inquadramento |
__________________________________________________________________ |
Assistente amm.vo VI - istrutt. amm.vo |
Istruttore V - collab. tecnico |
Impiegato amm.vo V - collab. amm vo |
Agente tecnico e funzioni ausiliarie III - operaio qual.to |
__________________________________________________________________ |
Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione dal 1° aprile 1979 fino alla predetta data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.
La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31-1-1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per il personale regionale, previsti dagli artt. 19 e 20, secondo comma, lett. b) e c) della L.R. 19-1-1981, n. 11. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della L.R. 17-8-1979, n. 38, con riferimento alla data del 31-1-1981.
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL ed alla CPDEL.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Articolo abrogato dall’allegato A della
[3] Articolo abrogato dall’allegato A della
[4] Articolo abrogato dall’allegato A della
[5] Articolo abrogato dall’allegato A della
[6] Articolo abrogato dall’allegato A della
[7] Articolo abrogato dall’allegato A della