§ 6.1.189 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:28/12/2000
Numero:81


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Conferimento di funzioni).
Art. 4.  (Funzioni esercitate dalla Regione).
Art. 5.  (Archivio regionale dei trasgressori).
Art. 6.  (Organi e agenti accertatori).
Art. 7.  (Processo verbale di accertamento).
Art. 8.  (Pagamento in misura ridotta).
Art. 9.  (Rapporto all'autorità competente).
Art. 10.  (Ordinanza-ingiunzione).
Art. 11.  (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 12.  (Applicazione delle sanzioni accessorie).
Art. 13.  (Pagamenti rateale della sanzione pecuniaria).
Art. 14.  (Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione).
Art. 15.  (Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso).
Art. 16.  (Trattamenti di dati).
Art. 17.  (Abrogazioni. Sostituzione di norme).


§ 6.1.189 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

(B.U. 5 gennaio 2001, n. 1).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione).

     1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.

     2. Le disposizioni delle presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".

 

     Art. 2. (Principi generali). [1]

     1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L’autorità competente all’applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.

     2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all’amministrazione dello Stato, l’applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

     3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4.

     4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative spettano all’ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.

 

     Art. 3. (Conferimento di funzioni).

     1. In applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 2, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le potestà sanzionatorie esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

     2. Sono parimenti conferite le funzioni già delegate a Province e Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     3. Il conferimento di funzioni si intende effettuato allo stesso titolo in base al quale sono esercitate le funzioni di amministrazione attiva.

     4. La Regione mette a disposizione degli enti ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni conferite e garantirne la massima omogeneità.

 

     Art. 4. (Funzioni esercitate dalla Regione). [2]

     1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;

b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano;

b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

     1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), anche tramite funzionari appositamente delegati. Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell’Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

     2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. (Archivio regionale dei trasgressori).

     1. I dati relativi ai precedenti dei trasgressori, rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni accessorie ai sensi della legislazione vigente, sono raccolti in un archivio istituito presso la competente struttura della Giunta regionale.

     2. Nell'archivio regionale sono iscritti i provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative relativi a violazioni individuate con regolamento della Giunta regionale, che definisce inoltre le caratteristiche e le modalità tecniche per la tenuta dell'archivio stesso.

 

Capo II

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 6. (Organi e agenti accertatori).

     1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

     2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

     3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

     4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.

     5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

 

     Art. 7. (Processo verbale di accertamento).

     1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

     2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

     a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

     c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge statale e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

     d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

     e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

     f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

     g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

     h) la sottoscrizione del verbalizzante [3].

     3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.

     4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

     5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Pagamento in misura ridotta).

     1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge statale, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 9.

     2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.

     3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

     4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto.

     5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.

     6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalle autorità competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 9. (Rapporto all'autorità competente).

     1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa:

     a) l'originale del processo verbale;

     b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;

     c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

     2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.

 

     Art. 10. (Ordinanza-ingiunzione).

     1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

     2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all'autorità responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

     3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, l'autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

     4. Qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

     4 bis. Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa [4].

     5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall'autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.

     6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

     7. L'autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

 

     Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

     2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

     3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della legge statale con riferimento alla reiterazione generica.

     4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

 

     Art. 12. (Applicazione delle sanzioni accessorie).

     1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.

     2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

     3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 10.

     4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

     5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

 

     Art. 13. (Pagamenti rateale della sanzione pecuniaria).

     1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione.

     2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'autorità competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

     3. La decisione dell'autorità, se non contenuta nell'ordinanza- ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione).

     1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la Giunta regionale continua ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

     a) la tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili);

     b) la difesa del suolo, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

 

     Art. 15. (Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso).

     1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 3 ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima del termine di cui al primo comma sono conclusi dall'autorità competente ai sensi delle norme previgenti.

     2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti [5].

 

     Art. 16. (Trattamenti di dati).

     1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

     2. In materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con regolamento i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 comma 1 e 24 della legge n. 675 del 1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

 

     Art. 17. (Abrogazioni. Sostituzione di norme).

     1. La legge regionale 12 novembre 1993, n. 83 (Disposizioni per l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283), la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie) e la legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono abrogate.

     2. [6].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[2] Articolo già modificato dall'art. 64 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 64 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[3] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 28 maggio 2001, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[5] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[6] Sostituisce il comma 1, art. 24 della L.R. 22 marzo 1999, n. 16.