Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 05/06/2017 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009 |
Art. 2. Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009 |
Art. 3. Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 |
Art. 4. Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 |
Art. 5. Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 |
Art. 6. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 7. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali |
Art. 8. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori |
Art. 9. Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa |
Art. 10. Pubblicità dei dati dei consiglieri |
Art. 11. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori |
Art. 12. Aggiornamenti |
Art. 13. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica |
Art. 14. Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia |
Art. 15. Diffida e sanzioni amministrative |
Art. 16. Abrogazione della l.r. 61/2012 |
Art. 17. Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014 |
Art. 18. Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014 |
Art. 19. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014 |
Art. 20. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014 |
§ 2.1.323 - L.R. 5 giugno 2017, n. 26.
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014.
(B.U. 14 giugno 2017, n. 24)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della
2. Il
3. Con l'entrata in vigore del
4.Tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella
5. Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale;
6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella
Per quanto concerne il capo II:
7. La
8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il
9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni;
10. Le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite, altresì, prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;
11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della
Per quanto concerne il capo III:
12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione relativi al
Approva la presente legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della
“Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel
2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del
4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al
Art. 2. Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della
1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della
Art. 3. Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“Art. 5 Diritto di accesso
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della
Art. 4. Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
“Art. 10 Provvedimenti organizzatori
1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.”.
Art. 5. Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della
1. Gli articoli da 6 a 9 della
CAPO II
Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza
Art. 6. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella
2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all’articolo 14.
3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.
4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.
Art. 7. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del
Art. 8. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale la dichiarazione sugli investimenti [2].
2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale.
Art. 9. Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. La mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 10. Pubblicità dei dati dei consiglieri [3]
1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:
a) la dichiarazione sugli investimenti;
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'articolo 7, comma 6, della
c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 1.
2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.
4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
Art. 11. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della
c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 2 [4].
2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina [5].
3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1 [6].
Art. 12. Aggiornamenti
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, ai fini della pubblicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno [7].
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1 [8].
Art. 13. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, ai fini della pubblicazione [9].
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica [10].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.
Art. 14. Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un’indennità continuativa di carica o di funzione, rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2 [11]:
a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla
b) Difensore civico regionale di cui alla
c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla
d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla
e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla
f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla
g) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente [12].
4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso [13].
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.
Art. 15. Diffida e sanzioni amministrative
1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida [14].
2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida [15].
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
4. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della
6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:
a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);
b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 9.
Art. 16. Abrogazione della
1. La
CAPO III
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla
Art. 17. Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 18. Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi
1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla
Art. 19. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“Art. 6 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house
1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 20. Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[7] Comma così modificato dall'art. 5 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[9] Comma così modificato dall'art. 6 della
[10] Comma inserito dall'art. 6 della
[11] Alinea così modificato dall'art. 14 della
[12] Comma così modificato dall'art. 14 della
[13] Comma così modificato dall'art. 14 della
[14] Comma così modificato dall'art. 7 della
[15] Comma così modificato dall'art. 7 della