Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 01/02/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Fondo speciale rischi. |
Art. 2. Fondo di rotazione. |
Art. 3. Garanzia a favore dei Confidi. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 2.1.198 - L.R. 1 febbraio 2000, n. 11. [1]
"Fidi Toscana S.p.A. - Costituzione fondi per il supporto delle operazioni di internazionalizzazione ed esportazione e per la concessione di prestiti partecipativi alle PMI".
(B.U. 7 febbraio 2000, n. 5).
Art. 1. Fondo speciale rischi.
1. E' istituito presso Fidi Toscana un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie a favore di piccole e medie imprese localizzate in Toscana su operazioni di vendita di beni e servizi a committenti esteri, nonché di operazioni di finanziamento di programmi di penetrazione commerciale all'estero.
2. Il fondo di cui al primo comma è alimentato dai contributi della Regione Toscana, nonché da eventuali contributi di altri soci di Fidi Toscana S.p.A.
3. Le garanzie rilasciate sul fondo possono essere integrative di quelle concesse da soggetti preposti ad assumere in assicurazione o riassicurazione i rischi ai quali sono esposti gli operatori nelle sopraindicate attività con l'estero.
4. Il Consiglio Regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente a Fidi Toscana S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 5.6.1974 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle garanzie sussidiarie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il contributo della Regione Toscana al fondo speciale rischi di cui al presente articolo è determinato per l'anno 2000 in L. 5.000.000.000.
Art. 2. Fondo di rotazione.
1. E' istituito presso Fidi Toscana un fondo di rotazione per la concessione di prestiti partecipativi a favore delle piccole e medie imprese localizzate in Toscana, costituite in forma di società di capitali.
2. Il fondo di cui al primo comma è alimentato da contributi della Regione Toscana, nonché da eventuali contributi di altri soci di Fidi Toscana S.p.A..
3. Il Consiglio Regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente a Fidi Toscana S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 5.6.1974 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione dei prestiti partecipativi.
4. Il contributo della Regione Toscana al fondo di cui al presente articolo è determinato per l'anno 2000 in L. 2.000.000.000.
Art. 3. Garanzia a favore dei Confidi.
1. Al fine di consentire a Fidi Toscana S.p.A. di intervenire con operazioni di garanzia a favore dei Confidi operanti in Toscana è corrisposta la somma di L. 500.000.000 in conto futuri aumenti del capitale sociale di Fidi Toscana medesima.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è disposta la seguente variazione, per analoghi importi di competenza e di cassa, al bilancio di previsione dell'anno 2000:
Parte Spesa
In diminuzione
Cap. 50060 "Fondo globale finanziamento ulteriori Programmi di sviluppo" L. 7.500.000.000
Totale in diminuzione L. 7.500.000.000
Di nuova istituzione
Cap. 36205 "Fondo speciali rischi" presso Fidi Toscana S.p.A. per garanzia crediti verso l'estero, nonché garanzia di operazioni di penetrazione commerciale all'estero delle P.M.I. (art. 1
Cap. 36207 "Fondo di rotazione" presso Fidi Toscana S.p.A. per la concessione di prestiti partecipativi alle piccole e medie imprese (art. 2
Totale di nuova istituzione L. 7.000.000.000
In aumento con modifica declaratoria
Cap. 02260 Fidi Toscana S.p.A, spese in conto futuri aumenti di capitale sociale (art. 3, comma 2, e art. 13 L.R. 42/99 e art. 3
Totale in aumento L. 500.000.000
[1] Abrogata dall'art. 70 della