§ 5.3.43 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 96.
Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:24/12/1997
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Affidamento dei servizi.
Art. 2.  Ammissione ai contributi regionali.
Art. 3.  [3]


§ 5.3.43 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 96. [1]

Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 2 gennaio 1999, n. 1).

 

Art. 1. Affidamento dei servizi. [2]

 

     Art. 2. Ammissione ai contributi regionali.

     1. Il Consiglio regionale stabilisce con deliberazione le condizioni ed i criteri a cui la Giunta regionale e le Province devono attenersi nella individuazione dei servizi da ammettere al contributo regionale per il 1998, nonché gli schema tipo del piano economico-finanziario, dell'accordo di servizio e del contratto di servizio.

     2. Sulla base dell'assegnazione delle risorse per l'anno 1998, nonché della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale e le Province, rispettivamente per i servizi di competenza regionale e per quelli di ciascun bacino di traffico, in sede di stipula dell'accordo di servizio od, eventualmente, del contratto di servizio, individuano i servizi da ammettere al contributo regionale nell'anno medesimo.

     3. La Giunta regionale e le Province determinano il contributo regionale sulla base dei costi e dei ricavi effettivi risultanti dai consuntivi di gestione, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti, stabiliti dalla Regione negli anni pregressi, nonché delle specifiche condizioni ambientali e delle caratteristiche di produzione dei servizi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1.

     4. L'assegnazione delle risorse da attribuire ai servizi di competenza regionale ed a ciascuno dei bacini di traffico di cui agli articoli 7 e 32 della L.R. 28.2.1984, n. 14 è stabilita con apposita norma della legge regionale recante disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000.

 

     Art. 3. [3]

 

     Artt. 4. - 6. [4]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Modificano ed integrano la L.R. 18 maggio 1983, n. 33.