Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 09/08/2016 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999 |
Art. 2. Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003 |
Art. 3. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003 |
Art. 4. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003 |
Art. 5. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003 |
Art. 6. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015 |
Art. 7. Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 83/2015 |
Art. 8. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004 |
Art. 9. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007 |
Art. 10. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2009 |
Art. 11. Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010 |
Art. 12. Trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2016 |
Art. 13. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2016 |
Art. 14. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 15. Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000 |
Art. 16. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2000 |
Art. 17. Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2000 |
Art. 18. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000 |
Art. 19. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 29/2004 |
Art. 20. Accesso alle prestazioni. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 40/2005 |
Art. 21. Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007 |
Art. 22. Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007 |
Art. 23. Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007 |
Art. 24. Formazione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2007 |
Art. 25. Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007 |
Art. 26. Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007 |
Art. 27. Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2008 |
Art. 28. Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 66/2008 |
Art. 29. Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2009 |
Art. 30. Accreditamento dei servizi. Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 82/2009 |
Art. 31. Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute” nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008 |
Art. 32. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della l.r. 84/2015 |
Art. 33. Rapporti di lavoro. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 84/2015 |
Art. 34. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 35. Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis. Abrogazione dell'articolo 31 quater della l.r. 25/1998 |
Art. 36. Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998 |
Art. 37. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/2009 |
Art. 38. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2014 |
Art. 39. Sanzioni. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2015 |
Art. 40. Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016 in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue |
Art. 41. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016 |
Art. 42. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993 |
Art. 43. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993 |
Art. 44. Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 67/1993 |
Art. 45. Vigilanza e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 67/1993 |
Art. 46. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998 |
Art. 47. Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012 |
Art. 48. Adeguamento normativo. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995 |
Art. 49. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 nonies e 21 della l.r. 66/2005 |
Art. 50. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 26 e 30 della l.r. 56/2009 |
Art. 51. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 e 19 della l.r. 58/2014 |
Art. 52. Correzione di errore materiale. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 4/2016 |
Art. 53. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 14 e 16 della l.r. 20/2016 |
§ 2.1.319 - L.R. 9 agosto 2016, n. 58.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
(B.U. 12 agosto 2016, n. 35)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Visto il
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Visto il
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Visto il
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Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):
1. E’ necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della
2. E’ necessario adeguare la
Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):
3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della
Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):
4. E’ necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):
5. E’ necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all’articolo 112 quater del
6. E’ necessario puntualizzare che nella
7. E’ opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'articolo 7 della
Per quanto concerne il capo V (Ambiente):
8. In applicazione della modifica all’articolo 5, comma 4 del
9. Occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17 della
10. E’ necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della
Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):
11. E’ opportuno adeguare la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall’ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall’Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell’elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;
12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l’adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;
Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):
13. E’ necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l’acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;
Approva la presente legge
CAPO I
Programmazione e bilancio
Art. 1. Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della
1. L'articolo 26 bis della
“ Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale. ”.
Art. 2. Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
“ c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della
Art. 3. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“ Art. 6 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
Art. 4. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
“ 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della
Art. 5. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 6. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
“ 2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile. ”.
Art. 7. Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella
1. Dopo l'articolo 8 della
“ Art. 8 bis - Parere dei revisori dei conti della Regione
1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della
CAPO II
Organizzazione e personale
Art. 8. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 9. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della
Art. 10. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 bis della
“ a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 bis della
Art. 11. Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 12. Trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 19 della
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della
Art. 13. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 6 dell'articolo 21 della
CAPO III
Istruzione e formazione
Art. 14. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 ter della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 ter della
CAPO IV
Sanità e coesione sociale
Art. 15. Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
“ h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’articolo 112 quater, comma 3, del
Art. 16. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 17. Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 18. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 - Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all’articolo 6 della
Art. 19. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della
“ 3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione. ”.
Art. 20. Accesso alle prestazioni. Modifiche all'articolo 75 della
1. Il comma 1 bis dell'articolo 75 della
Art. 21. Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 22. Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
“ 2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario. ”.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 23. Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
“ 1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’articolo 4 del
Art. 24. Formazione. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 25. Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 26. Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 27. Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della
Art. 28. Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 29. Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della
1. All’inizio del comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 30. Accreditamento dei servizi. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 della
Art. 31. Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute” nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008
1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrano, le parole “ conferenza regionale delle società della salute ” sono sostituite dalle seguenti: “ Conferenza regionale dei sindaci ”.
Art. 32. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della
2. Al comma 5 dell’articolo 72 della
Art. 33. Rapporti di lavoro. Modifiche all'articolo 86 della
1. Al comma 2 dell'articolo 86 della
CAPO V
Ambiente
Art. 34. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all'articolo 6 ter della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 ter della
Art. 35. Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis. Abrogazione dell'articolo 31 quater della
1. L’articolo 31 quater della
Art. 36. Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
“ Art. 17 - Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla
c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.”.
Art. 37. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della
Art. 38. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 39. Sanzioni. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 40. Modifiche al preambolo della
1. Nel preambolo della
“ 5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del
Art. 41. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
Art. 42. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 43. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“ 3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo. ”.
2. Al comma 12 dell’articolo 6 della
Art. 44. Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 45. Vigilanza e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 46. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 26 della
1. Alla lettera a quater) del comma 1 dell’articolo 26 della
Art. 47. Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
“ e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto ”.
CAPO VII
Sviluppo economico e rurale
Art. 48. Adeguamento normativo. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della
Art. 49. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 nonies e 21 della
1. L’intestazione dell’articolo 17 nonies della
2. Ai commi 8 e 10 dell’articolo 21 della
Art. 50. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 26 e 30 della
1. Nella rubrica dell’articolo 26 della
2. Alla lettera h) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 51. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 e 19 della
1. Nella rubrica dell’articolo 17 della
2. Ai commi 8 e 10 dell’articolo 19 della
Art. 52. Correzione di errore materiale. Sostituzione dell’articolo 47 della
1. L’articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2016, n.4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 “Legge forestale della Toscana” in attuazione della
“ Art. 47 - Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 79 bis della
2. Al comma 4 dell’articolo 79 bis della
Art. 53. Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 14 e 16 della
1. Nella rubrica degli articoli 14 e 16 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della