§ 6.1.120 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 4.
Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:23/01/1998
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17.01.83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L.R. 15.01.97, n. 3 è aumentata di L. 1.380.000.000.
Art. 2.      1. L'autorizzazione di spesa di L. 2.165.000.000, di cui all'art. 3 della L.R. 15.01.97 n. 3, per interventi di opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. [...]
Art. 3.      1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa, per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie, di cui all'art. 8 della L.R. n. 3 del 15.1.1997, è aumentata di L. [...]
Art. 5.      1. L'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 1998, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico è determinata, per il [...]
Art. 6.      1. Il fondo relativo ai contributi in c/interessi su prestiti partecipativi in favore di piccole e medie imprese manifatturiere, edili e estrattive, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai [...]
Art. 7.      1. E' autorizzata la spesa nel bilancio pluriennale 1998-2000 della somma di L. 10.920.000.000 per l'anno 1998 e L. 5.080.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento di interventi nelle [...]
Art. 8.      1. E' autorizzata la spesa, nel bilancio pluriennale 1998/2000, della somma di L. 3.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 3.000.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento degli interventi [...]
Art. 9.      1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1998 della somma di L. 350.000.000 per il finanziamento degli interventi derivanti dalle LL.RR. 12.08.1991 n. 39, 12.06.1981 n. 51 e 18.06.1984 n. 38.
Art. 10.      1. Gli enti regionali sottoelencati:
Art. 11.      1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1999 per gli interventi di progettazione della rete stradale statale di interesse regionale, di cui alla L.R. 25.07.1996 n. 58, della somma di L. [...]
Art. 12. 
Art. 13.      1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio [...]


§ 6.1.120 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 4. [1]

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000.

(B.U. 2 febbraio 1998, n. 4).

 

Art. 1.

     1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17.01.83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L.R. 15.01.97, n. 3 è aumentata di L. 1.380.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1998-2000 fa carico la spesa di L. 2.380.000.000 ripartita quanto a L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e per L. 1.380.000.000 per l'anno 1999.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di spesa di L. 2.165.000.000, di cui all'art. 3 della L.R. 15.01.97 n. 3, per interventi di opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.08.1982, n. 531 e della L.R. 24.03.1987, n. 19 è differita all'anno 1998.

 

     Art. 3.

     1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della L.R. 15.01.97, n. 3 è aumentata di L. 24.000.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1998-2000 fa carico la spesa di L. 36.700.000.000, ripartita quanto a L. 28.700.000.000 a carico dell'anno 1998, di cui L. 16.000.000.000 provenienti da precedente autorizzazione, e per L. 8.000.000.000 a carico dell'anno 1999.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa, per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie, di cui all'art. 8 della L.R. n. 3 del 15.1.1997, è aumentata di L. 20.800.000.000.

     2. Al bilancio pluriennale 1998/2000 fa carico la spesa di L. 50.800.000.000 interamente disposta per l'anno 1998, di cui L. 25.000.000.000 provenienti da precedente autorizzazione.

 

     Art. 5.

     1. L'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 1998, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico è determinata, per il 95% del suo valore, dall'analogo riparto operato per 1997, e, per il restante 5%, in relazione ai valori ed al miglioramento ottenuto, per ogni bacino di traffico, nel triennio 1994-1996, dei seguenti indicatori: Ricavi da traffico/Costi di gestione, Perdita operativa al netto dei contributi regionali/Km di servizi, Ricavi da traffico/Contributi regionali, Costi di movimento/Km di servizi, Ricavi da traffico/Km di servizi. Le quote percentuali risultanti sono le seguenti:

     Provincia di Arezzo, 7.859

     Provincia di Firenze, 30.157

     Provincia di Grosseto, 5.742

     Provincia di Livorno, 9.896

     Provincia di Lucca, 8.551

     Provincia di Massa, 3.935

     Provincia di Pisa, 9.669

     Provincia di Pistoia, 6.804

     Provincia di Prato, 6.140

     Provincia di Siena, 7.947

     Regione Toscana, 3.300

     Totale, 100.000

     2. [1].

 

     Art. 6.

     1. Il fondo relativo ai contributi in c/interessi su prestiti partecipativi in favore di piccole e medie imprese manifatturiere, edili e estrattive, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 11 della L.R. 7.2.1996 n. 11 è ridotto dell'importo di L. 750.000.000.

     2. Il fondo speciale rischi per il rilascio delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza per il consolidamento dei debiti degli organismi dello spettacolo, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, 1° comma, della L.R. 27.1.1995 n. 12, è ridotto dell'importo di L. 200.000.000.

     3. Il fondo speciale rischi per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi dello spettacolo, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, 3° comma, della L.R. 27.1.1995 n. 12, è ridotto dell'importo di L. 150.000.000.

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata la spesa nel bilancio pluriennale 1998-2000 della somma di L. 10.920.000.000 per l'anno 1998 e L. 5.080.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto, ai sensi delle leggi regionali n. 108 del 22.12.1994, n. 96 del 15.12.1994, n. 31 del 30.3.1995, della legge n. 122 del 24.3.1989, della legge regionale n. 4 del 19.1.74 come modificata dalla legge regionale n. 67 del 5.9.1978, del D.P.R. n. 8 del 15.1.1972, del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e del R.D. n. 3095 del 2.04.1885.

     2. [2].

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzata la spesa, nel bilancio pluriennale 1998/2000, della somma di L. 3.000.000.000 per l'anno 1998 e di L. 3.000.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento degli interventi di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 61 della L.R. n. 34 del 5.05.1994.

     2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta al comma precedente è autorizzata, limitatamente all'anno 1998, la spesa di L. 2.500.000.000 per il programma annuale sull'attività pubblica di bonifica di cui all'art. 56 comma 1 della L.R. 34 del 5.5.1994 come modificata dalla L.R. n. 2 del 15.1.1997.

 

     Art. 9.

     1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1998 della somma di L. 350.000.000 per il finanziamento degli interventi derivanti dalle LL.RR. 12.08.1991 n. 39, 12.06.1981 n. 51 e 18.06.1984 n. 38.

     2. La Giunta Regionale approva il piano finanziario di riparto dello stanziamento di L. 350.000.000 tra gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al primo comma.

 

     Art. 10.

     1. Gli enti regionali sottoelencati:

     Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), L.R. 10/06/1993 n. 37

     Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), L.R. 29/07/1996 n. 59

     Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADSU), L.R. 11/08/1993 n. 55

     Aziende di promozione turistica (APT), LL.RR. 23/02/1988 n. 9 e 29/05/1989 n. 34 trasmettono entro il 31.5.1998 il rendiconto generale 1997 al Dipartimento Organizzazione e Risorse della Giunta regionale.

     2. L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale 1997 non soggetto a vincoli di destinazione, è portato, per l'anno 1998, in diminuzione dei trasferimenti regionali autorizzati dalla legge di bilancio.

     3. Gli enti regionali di cui al primo comma, fino all'approvazione del rendiconto generale 1997, limitano l'iscrizione in via presuntiva dell'avanzo di amministrazione alla sola quota vincolata dello stesso.

     4. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del secondo comma, è autorizzata ad effettuare le necessarie compensazioni amministrative sui trasferimenti da erogare agli enti regionali di cui al primo comma.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1999 per gli interventi di progettazione della rete stradale statale di interesse regionale, di cui alla L.R. 25.07.1996 n. 58, della somma di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 12. [3]

 

     Art. 13.

     1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1998/2000.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1] Sostituisce il comma 3 e aggiunge il comma 7 all'art. 16 della L.R. 18 maggio 1983, n. 33.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3.