Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 26/01/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi di adeguamento delle strutture sanitarie). |
Art. 2. (Interventi nelle infrastrutture di trasporto ed in materia di parcheggi). |
Art. 3. (Contributi agli operatori dell'agricoltura biologica). |
Art. 4. (Finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile). |
Art. 5. (Finanziamento degli accordi di programma per la messa in sicurezza idraulica). |
Art. 6. (Interventi per la diga di Bilancino). |
Art. 7. (Interventi per l'adeguamento degli immobili dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT). |
Art. 8. (Interventi di bonifica della Piana di Guasticce e per l'Interporto Leonardo da Vinci). |
Art. 9. (Interventi per la cartografia regionale). |
Art. 10. (Incentivi per la gestione associata di funzioni in materia di invalidità civile). |
Art. 11. (Benefici per il personale delle Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario). |
Art. 12. (Ristrutturazione del debito). |
Art. 13. (Interventi finanziari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione). |
Art. 13 bis. Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente. |
Art. 14. (Interventi in materia di personale). |
Art. 15. (Estinzione dei crediti di modesto ammontare). |
Art. 16. 1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale [...] |
§ 6.1.191 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 3. [1]
Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001 - 2003.
(B.U. 2 febbraio 2001, n. 4).
Art. 1. (Interventi di adeguamento delle strutture sanitarie).
1. Per gli interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi [92.962.241,83 euro].
2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa di lire 180 miliardi [92.962.241,83 euro] totalmente riferita all'anno 2001.
3. Agli oneri di spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 18381 del bilancio di previsione per l'anno 2001.
4. E' abrogato l'articolo 1 della
Art. 2. (Interventi nelle infrastrutture di trasporto ed in materia di parcheggi).
1. Per il finanziamento degli interventi nelle infrastrutture di trasporto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi 900 milioni [2.530.638,80 euro] per l'anno 2001.
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta per gli interventi previsti dalla
3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla
4. Agli oneri di spesa di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 28800 ed al capitolo 28801 del bilancio di previsione.
Art. 3. (Contributi agli operatori dell'agricoltura biologica).
1. Per l'erogazione dei contributi agli operatori dell'agricoltura biologica per il controllo e la certificazione del processo produttivo, previsti all'articolo 4 della
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 20560 del bilancio di previsione per l'anno 2001.
Art. 4. (Finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile).
1. La Giunta regionale, per il finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 15 giugno 1999, è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 11 miliardi 40 milioni [5.701.684,16 euro] per l'anno 2001 ed un mutuo di lire 5 miliardi [2.582.684,16 euro] per l'anno 2002.
2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003 per lire 11 miliardi 40 milioni [5.701.684,16 euro] per l'anno 2001 e per lire 5 miliardi [2.582.284,49 euro] per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 28373 per la parte spesa (Programmi ed interventi settoriali - settore 15 - cod. 2.2) ed al capitolo 41110 per la parte entrata (Titolo V - voce 41).
3. E' abrogato l'articolo 11 della
Art. 5. (Finanziamento degli accordi di programma per la messa in sicurezza idraulica).
1. Per il finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della
2. Ai fini di cui al comma 1 è imputata al bilancio pluriennale 2001- 2003 la spesa di lire 15 miliardi 949 milioni [8.236.971,08 euro], ripartita quanto a lire 14 miliardi 449 milioni [7.462.285,73 euro] a carico dell'anno 2001 (capitolo 28120), di cui lire 13 miliardi 949 milioni [7.204.057,28 euro] provenienti da precedente autorizzazione, disposta all'articolo 1 della
Art. 6. (Interventi per la diga di Bilancino).
1. Per gli interventi relativi alla diga di Bilancino, di cui alla
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 28090 del bilancio di previsione.
Art. 7. (Interventi per l'adeguamento degli immobili dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT).
1. E' autorizzato, per il triennio 2001-2003, un contributo all'ARPAT di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro], finalizzato ad interventi straordinari di completamento, adeguamento e messa in sicurezza degli immobili e degli impianti dell'Agenzia.
2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura sul bilancio pluriennale 2001-2003, rispettivamente ripartiti in lire 1 miliardo [516.456,89 euro] a carico del capitolo 02410 dell'anno 2001, e lire 1 miliardo [516.456,89 euro] a carico del bilancio dell'anno 2002.
3. Il contributo di cui al presente articolo, è erogato, con riferimento all'esercizio di competenza, con decreto dirigenziale, contestualmente alla comunicazione, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e delle forniture, e fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
4. L'ARPAT è tenuta a dare atto dell'utilizzazione del contributo previsto dal presente articolo in sede di presentazione dei conti consuntivi.
Art. 8. (Interventi di bonifica della Piana di Guasticce e per l'Interporto Leonardo da Vinci). [2]
Art. 9. (Interventi per la cartografia regionale).
1. Per la formazione della cartografia regionale ai sensi della
2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa complessiva di lire 2 miliardi [1.032.913,79 euro] ripartita in lire 1 miliardo [516.456,89 euro] per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (capitolo 01040).
Art. 10. (Incentivi per la gestione associata di funzioni in materia di invalidità civile).
1. Per il finanziamento dei contributi incentivanti la gestione associata (art. 3, comma 2,
2. Il contributo potrà essere erogato a favore dei comuni capofila per gli ambiti territoriali, individuati con atto amministrativo (art. 7
3. Il finanziamento di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003 per lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80) ripartiti in lire 1 miliardo (euro 516.456,89) a carico dell'anno 2001 (capitolo 17005) e in lire 1 miliardo (euro 516.456,89) a carico dell'anno 2002.
Art. 11. (Benefici per il personale delle Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario). [3]
Art. 12. (Ristrutturazione del debito).
1. La Giunta regionale è autorizzata negli esercizi 2001 e 2002 ad estinguere anticipatamente i mutui in ammortamento e a contrarre, nei medesimi esercizi 2001 e 2002, mutui, prestiti obbligazionari o titolari similari, anche a tasso variabile, fino ad un importo massimo di lire 1.600 miliardi [826.331.038,55 euro], comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere e degli oneri contrattualmente previsti per la loro risoluzione anticipata [4].
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a trenta anni, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 7,5 per cento effettivo annuo. La rata massima di ammortamento dei mutui o prestiti indicati al comma precedente è determinata in lire 150 miliardi [77.468.534,86 euro].
3. In caso di maggiorazione delle rate in corso di ammortamento, derivante dalla variabilità dei tassi, saranno apportate le necessarie variazioni ai bilanci pluriennali con successive leggi di bilancio.
4. La copertura finanziaria delle singole rate di ammortamento dei nuovi mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, è assicurata mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui oggetto di estinzione anticipata.
5. In considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale può, in alternativa totale o parziale a quanto previsto dai precedenti commi, provvedere a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, ovvero ricontrattando i tempi e le modalità di rimborso dei mutui con le banche che li hanno concessi.
6. La Giunta regionale può altresì utilizzare gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari in relazione ai nuovi mutui e alle altre forme di indebitamento effettuati nel corso degli anni 2001 e 2002 ai sensi della presente legge.
Art. 13. (Interventi finanziari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione).
1. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella A della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire negli esercizi 2001 e 2002 le risorse necessarie mediante la cessione ad intermediari finanziari dei crediti di competenza della Regione, entro i limiti indicati al comma 1, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile.
3. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, a cedere, negli esercizi 2001 e 2002, i crediti di competenza della Regione, ai sensi della
4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere.
Art. 13 bis. Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente. [5]
1. Sino alla emanazione dei provvedimenti statali necessari alla completa attuazione del sistema di erogazione alle regioni delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria, previsto dal
2. Le anticipazioni straordinarie sono contratte dalle Aziende Sanitarie con il rispettivo cassiere esclusivamente per far fronte a spese di natura corrente, nella misura massima del 15 0ella quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna Azienda ai sensi dell’articolo 28 della
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità di utilizzo delle anticipazioni straordinarie.
4. Gli oneri conseguenti l’attivazione delle anticipazioni di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Aziende Sanitarie
Art. 14. (Interventi in materia di personale).
1. Nel biennio 2001-2002, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali attuative della
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per l'anno 2001 gli importi relativi all'anno 2000, determinati dall'articolo 6 della
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria al capitolo 00225, per il personale appartenente alla categoria D, e al capitolo 00461, per il personale con qualifica dirigenziale, del bilancio di previsione per l'anno 2001.
Art. 15. (Estinzione dei crediti di modesto ammontare).
1. I crediti per i tributi regionali di importo non superiore a lire 32 mila [16,52 euro] esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sono estinti unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi e non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla loro riscossione.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2000 non si procede al rimborso delle somme di importo non superiore a lire 32 mila [16,52 euro].
1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 2001/2003.
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegato
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[4] Comma così modificato dall'art. 8 della
[5] Articolo aggiunto dall’art. 1 della