§ 4.1.17 - L.R. 23 dicembre 1977, n. 83.
Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/12/1977
Numero:83

§ 4.1.17 - L.R. 23 dicembre 1977, n. 83. [1]

Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali.

 

(Omissis)

 

Articolo 3. Delega delle funzioni in materia di bonifica.

     Tutte le funzioni amministrative in materia di bonifica esercitate dalla Regione escluse quelle di cui gli artt. 2 e 12 della presente legge, ed in particolare quelle concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle norme, in quanto applicabili, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sono delegate alle Comunità Montane per i rispettivi territori ed alle Province per i restanti territori.

     Le funzioni amministrative di cui al comma precedente non comprendono quelle esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi delle leggi vigenti.

     Successivamente all'entrata in vigore della legge concernente l'istituzione dei Comitati comprensoriali, la Regione detta norme per coordinare l'esercizio delle funzioni di programmazione in materia di bonifica con i compiti attribuiti ai Comitati stessi.

     Nei casi dei comprensori di bonifica situati nei territori di più Province o di più Comunità Montane ovvero di comprensori di bonifica situati in parte nel territorio di una o più Province ed in parte nel territorio di una o più Comunità Montane, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dalla Provincia o dalla Comunità Montana nel cui territorio ricada la maggior parte, in senso relativo, del comprensorio di bonifica, sentite, per le funzioni di programmazione, le Province e/o le Comunità Montane interessate.

     Nei casi di cui al precedente comma la individuazione dell'Ente che dovrà esercitare le funzioni delegate è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale che potrà contestualmente procedere alle opportune modificazioni della delimitazione dei comprensori ovvero alla loro suddivisione o fusione, ai sensi del precedente art. 2.

 

(Omissis)

 

Titolo II

CONSORZI DI BONIFICA

 

Articolo 13. Natura dei consorzi di bonifica.

     I Consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

     Sono inoltre iscritti, a loro richiesta, solidalmente con i proprietari, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili suddetti che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nei catasti consortili unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.

     I consorzi, oltre ad esercitare le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti, sono strumenti di partecipazione degli interessati all'azione programmatoria e amministrativa degli Enti delegati in materia di bonifica. Essi sono regolati dalle disposizioni seguenti, nonché dalle leggi statali in quanto applicabili.

 

Articolo 14. Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei Consorzi di bonifica.

     Alla costituzione dei consorzi di bonifica provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, su richiesta del 10% dei proprietari dei terreni interessati, che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio.

     La delibera è adottata sentiti i consigli dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane e degli organismi comprensoriali interessati, nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

     I relativi pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta.

     Alla fusione e alla soppressione dei consorzi provvede il Consiglio regionale, con propria deliberazione, anche su richiesta dei consorzi interessati o degli Enti delegati, previa consultazione dei soggetti e secondo le modalità di cui al comma precedente.

 

Articolo 15. Organi dei Consorzi di bonifica.

     Sono organi dei Consorzi di bonifica:

     a) il Consiglio dei delegati;

     b) la Deputazione amministrativa;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 16. Statuto dei Consorzi di bonifica.

     Lo Statuto del Consorzio è deliberato dal Consiglio dei delegati ed è approvato dall'Ente esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

     Lo Statuto del Consorzio stabilisce il numero dei componenti il Consiglio dei delegati e la Depurazione amministrativa; disciplina altresì la ripartizione delle competenze fra gli organi del Consorzio medesimo nonché le norme per la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

     Lo Statuto stabilisce forme di partecipazione, dei singoli soci alla vita del consorzio prevedendo, eventualmente, fra gli organi del Consorzio l'Assemblea dei soci e fissandone i relativi poteri.

 

Articolo 17. Consiglio dei delegati.

     Il Consiglio dei delegati è composto per 2/3 da membri eletti da tutti i consorziati e dagli imprenditori agricoli paganti il contributo consortile secondo le norme dei successivi articoli, e per 1/3 da membri nominati dall'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul Consorzio.

     La nomina da parte dell'Ente delegato è effettuata in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

     Partecipano inoltre alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il direttore del consorzio, e da uno a tre rappresentanti del personale del Consorzio.

     Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità per la nomina ed il numero dei rappresentanti del personale del Consorzio nei limiti di cui al precedente comma.

 

Articolo 18. Elezione dei delegati.

     I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti, fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro-capite.

     Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda dei diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.

     Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, secondo quanto stabilito dallo Statuto tenuto conto della contribuenza complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50% dei delegati suddetti.

     L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

     Le liste di candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

     Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati spettanti ad ogni sezione.

     Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

     Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

 

Articolo 19. Prima elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di nuova costituzione.

     In caso di costituzione di nuovi Consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti Consorzi, l'ente delegato, entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale istitutiva del Consorzio, indice l'elezione del Consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il numero dei componenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, primo comma.

     Ai fini dell'elezione dei delegati dei consorziati, questi sono iscritti, a cura dell'Ente delegato ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, in liste elettorali suddivise in tre sezioni di cui due di titolari di diritti su beni immobili agricoli, a seconda del diverso reddito dominicale ed una di titolari di diritti su beni immobili extra-agricoli. Si applicano per il resto le disposizioni di cui all'articolo precedente.

     Il Consiglio dei delegati delibera lo Statuto entro 90 giorni dall'elezione ed indice nuove elezioni sulla base delle norme dello Statuto entro un anno dall'approvazione dello Statuto stesso da parte dell'ente delegato.

     Le spese relative alla fase costitutiva del Consorzio di cui sopra sono a carico dell'Ente delegato.

 

Articolo 20. Diritto di voto.

     Ogni iscritto nei ruoli di contribuenza ha diritto ad un voto.

     Ogni avente diritto al voto, può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

     In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

     Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

     Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

     In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari; in assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale.

     L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

     Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

 

Articolo 21. Durata in carica del Consiglio dei delegati.

     Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

     I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

     Alla sostituzione dei delegati nominati dall'Ente delegato provvede l'Ente stesso.

 

Articolo 22. Presidente e Deputazione amministrativa.

     Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente fra i propri membri.

     Il Consiglio dei delegati elegge, rispettando la proporzione tra membri eletti dai consorziati e quelli nominati dall'Ente delegato, gli altri componenti la Deputazione amministrativa con voto limitato a non più di 2/3 dei membri da eleggere.

     Il Presidente presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed è membro di tali organi.

     Fra i membri della Deputazione amministrativa possono essere eletti uno o più vice presidenti.

 

Articolo 23. Collegio dei revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dall'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio.

     Al membro effettivo nominato dall'Ente delegato è affidata la presidenza del collegio.

 

Articolo 24. Ricorsi avverso le deliberazioni dei Consorzi.

     Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi di bonifica è ammesso ricorso all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza tutela entro i termini di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento all'albo consortile.

 

Articolo 25. Delega delle funzioni di vigilanza, tutela e controllo sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi di miglioramento fondiario.

     Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo ed ogni altra funzione amministrativa in ordine ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi di miglioramento fondiario, sono delegate all'Ente competente per territorio di cui al precedente articolo 3.

 

Articolo 26. Adeguamento degli Statuti.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica degli attuali Consorzi debbono deliberare l'adeguamento degli Statuti alle disposizioni della presente legge.

     Entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'articolo 24 i Consorzi di bonifica debbono inviare i loro statuti, per l'approvazione all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

     E' data facoltà all'Ente delegato di proporre modifiche ritenute necessarie per il più completo adeguamento dello Statuto stesso alle disposizioni della presente legge.

     Entro dodici mesi dall'approvazione dei nuovi Statuti si provvederà al rinnovo degli organi dei consorzi.

 

Articolo 27. Personale dei Consorzi di bonifica.

     In caso di soppressione dei Consorzi di bonifica integrale, il personale in servizio di ruolo e quello in servizio non di ruolo con contratto a tempo indeterminato che alla data della soppressione abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio alle dipendenze dei Consorzi è trasferito agli Enti delegati esercenti la vigilanza e la tutela sui consorzi medesimi.

     Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'Ente di destinazione.

     Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

     Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dell'ente di destinazione sarà tenuto conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti dei Consorzi di bonifica soppressi ed il servizio pregresso sarà valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente, al 50% per servizio non di ruolo o prestato in carriere inferiori.

 

 

Titolo III

SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

 

Articolo 28.

     Le funzioni dei soppressi Consorzi di bonifica montana, comprese quelle relative alla emissione dei ruoli di contribuenza, sono esercitate dalle Comunità Montane competenti per territorio con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

(Omissis)

 

Articolo 32. Finanziamento delle funzioni delegate.

     Per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica è assegnato agli Enti delegati il 90% del finanziamento, determinato con la legge di approvazione del bilancio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, mentre il 10% rimane a disposizione della Giunta regionale per assegnazione agli Enti delegati ai fini di interventi urgenti anche diretti a consentire l'esecuzione di opere in caso di aumenti di prezzi.

 

(Omissis)

 

Articolo 40. Finanziamento.

     L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge è determinata, per ciascun esercizio, a partire dal 1978, con la legge di approvazione del bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79. La presente legge era stata abrogata dall'art. 62 della L.R. 5 maggio 1994, n. 34, salvo gli articoli qui riportati e nei termini indicati dalle lettere a), b), c), e d) dello stesso art. 62 L.R. 34/94.