Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 29/10/1981 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. Le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 10- 5-76, n. 352 sono devolute limitatamente agli importi non utilizzati per carenza di domande, agli interventi previsti dagli [...] |
Art. 2. Per il finanziamento dei piani di sviluppo, con i fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso a richiesta degli interessati ed in alternativa ai mutui [...] |
Art. 3. (omissis). |
Art. 4. (omissis). |
Art. 5. (omissis). |
Art. 6. (omissis). |
Art. 7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71. |
Art. 8. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi appositamente destinati dalle singole leggi di bilancio mediante il prelievo dagli [...] |
§ 4.1.36 - L.R. 29 ottobre 1981, n. 80 [1] [2].
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7-9-77, n. 71: «Norme per l'attuazione delle direttive CEE, n. 159, 160 e 161 del 17-4-72 e n. 268 del 28-4-74 recepito con leggi statali 153/75 e 352/76».
(B.U. 6 novembre 1981, n. 58)
Le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 10- 5-76, n. 352 sono devolute limitatamente agli importi non utilizzati per carenza di domande, agli interventi previsti dagli artt. 14 e 18 della legge 9-5-1975, n. 153 per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali di cui all'art. 15 della L. R. 7-9-1977, n. 71.
Per il finanziamento dei piani di sviluppo, con i fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso a richiesta degli interessati ed in alternativa ai mutui di cui all'art. 15 la L.R. 7-9-77, n. 71, un contributo in conto capitale per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture nella misura massima del 40% della spesa ammessa, elevabile al 45% nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge 614/66 ed al 50% in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/75 ed un contributo per l'acquisizione delle dotazioni nella misura massima del 25% della spesa ammessa, elevabile al 30% nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge 614/66 ed al 35% in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/75.
I contributi in conto capitale di cui al precedente comma non potranno comunque essere superiori a quelli equivalenti alla attualizzazione del concorso negli interessi previsto dalla L.R. n. 71/77.
(omissis).
(omissis).
(omissis).
(omissis).
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi appositamente destinati dalle singole leggi di bilancio mediante il prelievo dagli stanziamenti complessivi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 iscritti in bilancio e non impegnati alla data del 31-12-1980.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Le parti omesse nella presente legge sono state riportate in modifica alla