Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 02/09/1992 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 13. Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unità sanitarie locali. |
Art. 14. Il coordinatore dei servizi sociali. |
§ 3.2.49 - L.R. 2 settembre 1992, n. 42.
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. [1]
(B.U. 11 settembre 1992, n. 52).
Artt. 1. - 12.
(Omissis).
Art. 13. Organizzazione dei servizi di assistenza nelle Aziende unità sanitarie locali. [2]
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale l'Azienda unità sanitaria locale articola la propria organizzazione secondo quanto previsto dal capo II e dal capo III della
2. La responsabilità della direzione di unità operativa di assistenza sociale è affidata:
a) per il personale iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale, a soggetti che rivestono la qualifica funzionale di assistente sociale coordinatore;
b) per il personale del comparto degli Enti locali, comandato o messo a disposizione dell'Azienda unità sanitaria locale e assegnato al dipartimento di assistenza sociale, a soggetti che rivestono le seguenti qualifiche funzionali:
- istruttore direttivo assistente sociale o qualifiche di livello equivalente di VII livello o superiore in possesso del diploma di assistente sociale e con formale assegnazione al settore dei servizi sociali.
3. I soggetti che rivestono le posizioni giuridiche di cui al comma 2, lett. a) e b), devono inoltre essere in possesso di almeno cinque anni di esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali risultanti da formali provvedimenti di assegnazione.
4. Per la nomina dei Direttori di Unità Operativa e dei responsabili delle aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale delle Aziende unità sanitarie locali l'incarico di responsabilità viene attribuito dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore dei servizi sociali, previo parere della Conferenza dei Sindaci competente per territorio [3]
Art. 14. Il coordinatore dei servizi sociali. [4]
1. Il coordinatore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale ed, in particolare:
- presta assistenza nei rapporti intrattenuti con l'esecutivo della conferenza dei sindaci;
- fornisce pareri sugli atti relativi alle materie di competenza;
- svolge attività d'indirizzo e di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi.
2. Il coordinatore dei servizi sociali dirige e coordina le attività socio-assistenziali dell'Azienda unità sanitaria locale e quelle ad essa delegate ai sensi dell'art. 5, fornisce pareri obbligatori, per quanto di propria competenza, sugli atti del direttore generale dell'Azienda, assume gli atti delegati dal direttore generale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della
3. Il coordinatore dei servizi sociali della Aziende unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentita la conferenza dei sindaci. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Possono essere nominati coordinatori dei servizi sociali della Azienda unità sanitaria locale i laureati in sociologia o in discipline equipollenti con corso di laurea in sociologia o a indirizzo sociologico e gli assistenti sociali iscritti all'albo di cui alla
5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3 bis, commi 8 e 11 del
6. Gli oneri per il coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in eguale misura tra gli Enti locali interessati e l'Azienda unità sanitaria locale nei casi di gestione delegata.
Artt. 15. - 34.
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall'art. 67 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della