§ 1.2.77 - L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.
Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/02/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Assemblea legislativa regionale
Art. 2.  Autonomia.
Art. 3.  Ambito dell’autonomia
Art. 4.  Rappresentanza esterna ed in giudizio
Art. 5.  Relazioni istituzionali
Art. 5 bis.  Osservatorio legislativo interregionale
Art. 6.  Autonomia di bilancio
Art. 7.  Procedura di approvazione
Art. 8.  Determinazione del fabbisogno.
Art. 9.  Autonomia contabile
Art. 10.  Patrimonio in uso al Consiglio regionale
Art. 11.  Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
Art. 12.  Dirigenti
Art. 13.  Principi di funzionamento
Art. 14.  Principi organizzativi
Art. 15.  Personale del Consiglio regionale
Art. 15 bis.  Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
Art. 15 ter.  Valutazione del personale.
Art. 16.  Struttura organizzativa
Art. 17.  Strutture dirigenziali
Art. 18.  Segretario generale
Art. 19.  Direttori di area
Art. 20.  Dirigenti di settore
Art. 21.  Delega di funzioni
Art. 22.  Posizioni dirigenziali individuali
Art. 22 bis.  Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 23.  Acquisizione delle risorse di personale
Art. 24.  Incarico di responsabilità di segretario generale
Art. 25.  Durata degli incarichi dirigenziali
Art. 25 bis.  Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti
Art. 26.  Relazioni sindacali
Art. 27.  Rapporti di lavoro
Art. 27 bis.  Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale
Art. 27 ter.  Attività extraimpiego del personale
Art. 27 quater.  Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale
Art. 28.  Primo esercizio finanziario
Art. 29.  Prima attuazione dell’assetto organizzativo
Art. 30.  Rinvio
Art. 31.  Abrogazioni


§ 1.2.77 - L.R. 5 febbraio 2008, n. 4.

Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale.

(B.U. 13 febbraio 2008, n. 4)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Assemblea legislativa regionale

1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale della Toscana e rappresenta la comunità regionale

2. [Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi quelli dei gruppi consiliari, recano l’intestazione “Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Regione Toscana”] [1].

 

     Art. 2. Autonomia.

1. L’Assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari.

2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’articolo 28 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge

3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle:

a) di rappresentanza della comunità toscana;

b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;

c) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;

d) di promozione della partecipazione dei cittadini all’attività del Consiglio regionale;

e) di informazione e comunicazione istituzionale.

 

     Art. 3. Ambito dell’autonomia

1. L’Assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

 

     Art. 4. Rappresentanza esterna ed in giudizio

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.

3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi dell’Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) oppure di legali esterni incaricati [2].

3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un'apposita struttura all'interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridico-legale, per la gestione dei rapporti con l'Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso [3].

 

     Art. 5. Relazioni istituzionali

1. L’Assemblea legislativa, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio:

a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici;

b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;

c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.

2. L’Ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.

3. L’Assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell’ambito dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

 

     Art. 5 bis. Osservatorio legislativo interregionale [4]

1. L’Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l’organizzazione dell’Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all’Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte.

 

TITOLO II

Autonomia di bilancio e contabile

 

     Art. 6. Autonomia di bilancio

1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.

2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite da:

a) i trasferimenti dal bilancio della Regione;

b) i proventi delle attività svolte dal Consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall’istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;

c) l’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.

4. L’Ufficio di presidenza sottopone annualmente al Consiglio regionale per l’approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

 

     Art. 7. Procedura di approvazione

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.

2. Immediatamente dopo la sua approvazione, il bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nel bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento.

3. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in un’unica unità previsionale della spesa della Regione.

4. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione.

5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.

 

     Art. 8. Determinazione del fabbisogno.

1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell’andamento dell’entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell’ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale.

 

     Art. 9. Autonomia contabile

1. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e contabilità, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, dello Statuto.

2. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale non sono soggetti a controlli esterni. L’Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

 

TITOLO III

Patrimonio

 

     Art. 10. Patrimonio in uso al Consiglio regionale

1. Il patrimonio immobiliare regionale in uso all’assemblea legislativa è individuato tramite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. La legge regionale sul patrimonio disciplina i rapporti fra Consiglio regionale e Giunta regionale per la gestione dello stesso.

 

TITOLO IV

Autonomia organizzativa e funzionale

 

CAPO I

Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale

ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza

 

     Art. 11. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente [5].

3. L’Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell’attività amministrativa.

4. All’Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:

a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale;

b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3;

c) la determinazione della dotazione organica consiliare;

d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale [6];

e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ;

f) l’eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze [7];

f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l’effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari preso le strutture del Consiglio regionale [8];

g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;

h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;

i) la definizione dei criteri per l’esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.

 

     Art. 12. Dirigenti

1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.

 

CAPO II

Principi di funzionamento e organizzazione

 

     Art. 13. Principi di funzionamento

1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese:

a) definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;

b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;

c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività;

d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;

e) relazioni sindacali.

2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L’esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale [9].

2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso [10].

2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione [11].

2-quater. L'Ufficio di presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, e nei limiti disposti dalla normativa vigente, può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 15-ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale [12].

2-quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2-quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza [13].

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, approva il regolamento interno di organizzazione che disciplina l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti [14].

 

     Art 13 bis. Sospensione dei termini [15]

1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.

2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.

 

     Art. 14. Principi organizzativi

1. L’organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:

a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;

b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.

2. Gli uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento nonché, in conformità alle medesime, mediante atti di organizzazione.

 

     Art. 15. Personale del Consiglio regionale

1. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico.

2. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono a un’unica qualifica, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale.

3. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.

 

     Art. 15 bis. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale [16]

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 29, comma 6.

4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall’articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 –Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d’intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.

 

     Art. 15 ter. Valutazione del personale. [17]

1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.

2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della normativa nazionale.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
4. L'Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compiti e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.

 

TITOLO V

Struttura organizzativa e personale

 

CAPO I

Articolazioni organizzative

 

     Art. 16. Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:

a) segretariato generale;

b) eventuali direzioni di area;

c) settori;

d) posizioni dirigenziali individuali [18].

2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area, ove istituite, costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall’articolo 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale [19].

2 bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l’indirizzo delle attività [20].

 

     Art. 17. Strutture dirigenziali

1. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione del Consiglio regionale.

2. Le direzioni di area possono essere istituite a supporto del Consiglio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale [21].

3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell’ambito del segretariato generale e eventualmente delle direzioni di area individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste [22].

4. Possono essere altresì costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino più direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati.

5. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall’Ufficio di presidenza.

 

     Art. 18. Segretario generale

1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall’Ufficio di presidenza; assicura l’unitarietà dell’azione tecnico-amministrativa.

2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) assiste il Presidente, l’Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;

b) controlla l’attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico;

c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;

d) coordina le direzioni di area e le strutture dirigenziali e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;

e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale;

f) nomina i direttori di area;

g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;

h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;

i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi;

j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 6–bis, ed all'articolo 57, comma 2-bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) [23];

j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento [24].

3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.

4. L’Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area o tra i dirigenti l’incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all’incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 24, comma 4 [25].

 

     Art. 19. Direttori di area

1. Il direttore di area dirige l’area assicurando l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale.

2. Il direttore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l’unitarietà di azione, l’integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale;

b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area;

c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili [26];

d) valuta il personale a suo diretto riferimento e i responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area [27];

e) dirige e controlla l’attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici [28];

f) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

g) adotta gli atti di competenza;

h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza [29];

h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento [30].

3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.

 

     Art. 20. Dirigenti di settore

1. Il dirigente responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

b) adotta gli atti di competenza;

c) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore nel rispetto delle direttive del direttore di area [31];

d) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d-bis) valuta il personale assegnato al settore [32];

e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza [33];

f) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo con gli altri settori, con riferimento alle competenze ad esso assegnate;

f bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile [34].

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente responsabile di articolazione equivalente, secondo le disposizioni del segretario generale o del direttore di area, se assegnato ad una direzione di area.

 

     Art. 21. Delega di funzioni

1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. L’attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

 

     Art. 22. Posizioni dirigenziali individuali

1. Possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni di area, che fanno riferimento ad un settore, ad una direzione di area oppure al segretariato generale per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

1 bis. Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali [35].

 

     Art. 22 bis. Dirigenti con contratto a tempo determinato [36]

1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l’incarico debba svolgersi all’interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6 [37].

1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011) [38].

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.

4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

 

     Art. 23. Acquisizione delle risorse di personale

1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico. Per i dirigenti e per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari, l’accesso è disciplinato dal regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la dirigenza e per il restante personale.

2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 24. Incarico di responsabilità di segretario generale

1. [Il segretario generale è collocato al di fuori dell’organico del Consiglio regionale] [39].

2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza [40].

2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4 [41].

2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura [42].

2 quater. All'incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis [43].

2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale [44].

3. L’incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell’Ufficio di presidenza.

4. L’incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009. Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti [45].

5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale [46].

5-bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature [47].

 

     Art. 25. Durata degli incarichi dirigenziali [48]

1. L’incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

 

     Art. 25 bis. Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti [49]

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale o modificare l’incarico attribuito, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati. Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area [50].

3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale previa intesa con il direttore generale della Giunta regionale [51].

4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.

5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato [52].

 

CAPO II

Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

 

     Art. 26. Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.

2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.

 

     Art. 27. Rapporti di lavoro

1. L’amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 27 bis. Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale [53]

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.

3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato, il dirigente e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, d’intesa con il direttore generale della Giunta regionale [54].

4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.

7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.

9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.

 

     Art. 27 ter. Attività extraimpiego del personale [55]

1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale o al dirigente da questi delegato [56].

2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r. 1/2009.

4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

 

     Art. 27 quater. Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale [57]

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l’acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.

2. Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.

3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell’intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 28. Primo esercizio finanziario

1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’articolo 8, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.

 

     Art. 29. Prima attuazione dell’assetto organizzativo

1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa.

2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell’Assemblea e dell’esecutivo regionali.

3. La dotazione organica del Consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

5. Fino all’approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all’entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

6. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.

7. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.

 

     Art. 30. Rinvio [58]

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 1/2009.

 

     Art. 31. Abrogazioni

1. [E’ abrogato l’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)] [59].

2. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 24 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26).

3. E’ abrogata la legge regionale 17 gennaio 2003, n. 7 (Autonomia organizzativa del Consiglio regionale).


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2008, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[4] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[8] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[10] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[11] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[12] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[13] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 2014, n. 36.

[16] Articolo inserito dall'art. 100 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[17] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[20] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[23] Comma già modificato dall'art. 61 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59 e ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[27] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[28] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[29] Lettera già sostituita dall'art. 62 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[31] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[32] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[35] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[36] Articolo inserito dall'art. 63 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[37] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[38] Comma inserito dall'art. 71 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[39] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2021, n. 22.

[40] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 luglio 2020, n. 63.

[41] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[42] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[43] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 59.

[44] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[45] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 2 novembre 2017, n. 64 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2021, n. 22.

[46] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[47] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2021, n. 39.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[49] Articolo inserito dall'art. 65 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[50] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[51] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[52] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 novembre 2017, n. 64.

[53] Articolo inserito dall'art. 66 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[54] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[55] Articolo inserito dall'art. 67 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[56] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[57] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 82.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 68 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[59] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.