§ 2.1.5 - L.R. 5 giugno 1974, n. 32.
Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/06/1974
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Costituzione, denominazione e sede della Società.
Art. 2.  Soci.
Art. 3.  Quota di partecipazione della Regione.
Art. 4.  Finalità.
Art. 5.  Rilascio delle garanzie.
Art. 6.  Rilascio delle garanzie sul fondo speciale rischi.
Art. 7.  Contributi delle Imprese.
Art. 8.  Convenzioni con le banche.
Art. 9.  Modalità per la stipulazione delle convenzioni.
Artt. 9 bis. - 9 quater. 
Art. 10.  Funzioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Composizione del Comitato Tecnico.
Art. 12.  Attribuzioni del Comitato Tecnico.
Artt. 13. - 14 bis. 
Art. 15.  Bilancio e relazione semestrale.
Art. 16.  Nomina dei membri degli organi societari.
Art. 21.  Disposizione finale.


§ 2.1.5 - L.R. 5 giugno 1974, n. 32. [1]

Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. [2].

(B.U. 14 giugno 1974, n. 26).

 

Capo I

COMPAGINE SOCIALE [3]

 

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede della Società.

     La Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57, quarto comma, dello Statuto, la costituzione di una Società a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di «FIDI-TOSCANA S.p.A.».

     La «FIDI-TOSCANA S.p.A.» sarà costituita in forma di società per azioni, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti, e con le modalità previste dall'art. 2329, del codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed avrà sede in Firenze.

     L'atto costitutivo e lo Statuto della «FIDI-TOSCANA S.p.A.» dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge e dello Statuto della Regione Toscana.

 

     Art. 2. Soci. [4]

     Possono essere soci della Fidi Toscana S.p.A. i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, le banche [5].

     Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

 

     Art. 3. Quota di partecipazione della Regione. [6]

     La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A., conseguente alla quota azionaria di sua proprietà ed alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, quarto e undicesimo comma, e 16 della presente legge [7].

     In caso di aumento di capitale sociale, non potrà essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana.

     Questa eserciterà tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. corrispondente ad almeno il 35%.

     Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non può avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art. 60 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, non possono avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 30% [8].

     Le azioni della Fidi Toscana S.p.A. non potranno essere sindacate.

     Oltre a quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2369 bis del codice civile, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci della Fidi Toscana S.p.A. sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

 

Capo II

ATTIVITA' [9]

 

     Art. 4. Finalità. [10]

     La Fidi Toscana S.p.A. si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, imprese che, seppur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

     Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese in particolare alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili.

     La Fidi Toscana S.p.A. presta altresì la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli art. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica.

     La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal Consiglio regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane ed alla cooperazione.

     Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine, l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali, prefissali dalle direttive del Consiglio regionale, non eccedenti i due terzi delle disponibilità destinate a garantire le operazioni di credito a medio termine.

     Il Consiglio regionale emana le direttive di cui al comma precedente previa consultazione degli Enti Locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.

     La Fidi Toscana S.p.A. assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuoverne e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

     La Fidi Toscana S.p.A. concede prestiti partecipativi ad imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi due, tre e quattro della L. 5 ottobre 1991. n. 317.

     La Fidi Toscana S.p.A. stipula con le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, contratti di associazione in partecipazione.

     La Fidi Toscana S.p.A. può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della L. 5 ottobre 1991, n. 317. La Fidi Toscana S.p.A. può assumere partecipazioni in società costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana. La Fidi Toscana S.p.A., può assumere partecipazioni in società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare, in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile.

     Il Consiglio regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana S.p.A., in merito all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, in merito alla concessione di prestiti partecipativi, in merito alla stipula di contratti di associazione in partecipazione, in merito all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie o di servizi, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione Toscana nel Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.

 

     Art. 5. Rilascio delle garanzie. [11]

     Per il rilascio delle garanzie, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 8, la «Fidi Toscana S.p.A.» utilizza le disponibilità rivenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti e dei fondi rischi al netto di quanto impegnato per assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari e per concedere prestiti partecipativi [12].

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

 

     Art. 6. Rilascio delle garanzie sul fondo speciale rischi. [15] [16]

 

     Art. 7. Contributi delle Imprese. [17]

     Per ogni operazione di credito garantita dalla FIDI-TOSCANA S.p.A. l'impresa mutuataria è tenuta a versare alla società un contributo al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito, che sarà destinato a coprire le spese di gestione [18].

     L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,25 per cento del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione [19].

     Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente è tenuta a versare alla società un contributo che sarà destinato a coprire le spese di gestione. Il Consiglio di Amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza prestata alle imprese [20].

     (Omissis) [21].

 

     Art. 8. Convenzioni con le banche. [22]

     Con le modalità stabilite dal successivo art. 9, la Fidi Toscana S.p.A. stipula con le banche una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

     Le convenzioni devono stabilire in particolare le seguenti condizioni:

     a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;

     b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche;

     c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in multiplo del patrimonio;

     d) le modalità della partecipazione delle banche al controllo sul la consistenza del patrimonio;

     e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione della banca e del Comitato tecnico;

     f) le modalità con cui l'istruttoria del le domande deve essere effettuata dalla banca entro un mese dal ricevimento della domanda. Il Comitato Tecnico ed il rappresentante della banca convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie delle banche e delle informazioni eventualmente assunte dal Comitato Tecnico, la concessione del finanziamento garantito;

     g) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze;

     h) le condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;

     i) le modalità per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali

 

     Art. 9. Modalità per la stipulazione delle convenzioni. [23]

     La Fidi Toscana S.p.A. stipula le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine con tutte le banche che accettino le condizioni richiamate al precedente art. 8.

     Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per operazioni di credito a medio termine, specificano per ogni banca le condizioni richiamate all'art. 8, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

 

CAPO III

ORGANI SOCIETARI [24]

 

          Artt. 9 bis. - 9 quater. [25]

 

     Art. 10. Funzioni del Consiglio di amministrazione. [26]

     Il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. svolge le funzioni indicate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

     E' comunque compito del Consiglio di amministrazione:

     a) dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, al Comitato Tecnico di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;

     b) determinare le modalità specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dal precedente art. 9;

     c) deliberare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi delle imprese ai sensi del precedente art. 7;

     d) stabilire le modalità di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza;

     e) deliberare la concessione delle garanzie, l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, la concessione di prestiti partecipativi, la stipula di contratti di associazione in partecipazione, la partecipazione in società finanziarie e di servizi [27];

     f) deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui alla disciplina civilistica;

     g) assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo statuto ad altri organi della Società.

 

     Art. 11. Composizione del Comitato Tecnico. [28]

Art. 11. Composizione del Comitato tecnico.

     Fanno parte del Comitato tecnico:

     a) il Presidente;

     b) due esperti effettivi, designati dalle associazioni delle categorie economiche che partecipano alla Società, per ciascuno dei seguenti settori:

     1. artigianato;

     2. coltivatori diretti e affittuari agricoli;

     3. commercio e servizi;

     4. cooperazione agricola;

     5. cooperazione di servizi e di produzione e lavoro;

     6. imprenditori agricoli;

     7. industria;

     c) un rappresentante dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     d) un rappresentante dell’Unione Regionale delle Province Toscane.

     Gli esperti di cui al comma 1 lettera b) partecipano alle sole sedute concernenti l’esame delle domande delle imprese operanti nei rispettivi settori. Le associazioni designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

     I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione della Società e restano in carica tre anni.

     Alle sedute del Comitato tecnico inoltre partecipa:

     a) un rappresentante della banca finanziatrice, per le attribuzioni indicate all’articolo 12, comma 1 lettera a);

     b) il Direttore generale della società o un suo delegato, per le attribuzioni indicate all’articolo 12 comma 1, lettera b).

     Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un dipendente della società.

 

     Art. 12. Attribuzioni del Comitato Tecnico. [29]

     Il Comitato tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio d’Amministrazione in merito:

     a) alla concessione delle garanzie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla banca [30];

     b) all’assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazioni in partecipazione.

 

          Artt. 13. - 14 bis. [31]

 

[CAPO III

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON IMPRESE ARTIGIANE] [32]

 

     Artt. 14 ter. - 14 septies. [33]

 

     Art. 15. Bilancio e relazione semestrale. [34]

     La Fidi Toscana S.p.A. presenta annualmente alla Giunta regionale ed al Consiglio il bilancio d'esercizio redatto ai sensi di legge. La Fidi Toscana S.p.A. presenta altresì alla Giunta regionale ed al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale contenente il bilancio d'esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi, con un particolare riferimento alle attività più rilevanti.

 

[CAPO IV

ORGANI SOCIETARI] [35]

 

     Art. 16. Nomina dei membri degli organi societari.

     Lo Statuto della Società determinerà il numero degli amministratori - comunque non inferiore a undici e non superiore a quindici - e dei sindaci. La nomina di cinque amministratori, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile.

     Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal D.Lgs. 1.9.1933, n. 385 [36].

 

     Artt. 17. - 20. [37]

 

     Art. 21. Disposizione finale. [38]

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'adeguamento dello Statuto della Fidi-Toscana S.p.A. alle norme della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[2] Titolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 1984, n. 69, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[3] Capo aggiunto dalla L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30).

[4] Articolo così sostituito con L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30).

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[6] Articolo così sostituito con L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30).

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 21 settembre 2011, n. 44.

[9] Capo aggiunto dalla L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30) e ora così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[11] Il presente articolo, già modificato con L.R. 20 luglio 1977, n. 43, art. 1, è stato così sostituito con L.R. 21 aprile 1986, n. 17, art. 2.

[12] Comma già modificato con L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30), ora così nuovamente modificato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[13] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[14] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[15] V. anche L.R. 21 aprile 1986, n. 17, art. 8, comma 1.

[16] Il presente articolo già modificato con L.R. 20 luglio 1977, n. 43, art. 2, e con L.R. 21 aprile 1986, n. 17, art. 3, è stato abrogato con L.R. 14 giugno 1989, n. 38, art. 1.

[17] Titolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 69, ora così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[18] Comma così sostituito con L.R. 7 febbraio 1983, n. 9, art. 2.

[19] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 69 e ora così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 febbraio 1983.

[22] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 21 aprile 1986, n. 17, ora così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[23] Articolo già modificato dall'art. unico della L.R. 12 aprile 1979, n. 15 (B.U. 20 aprile 1979, n. 19), ora così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[24] Capo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[25] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[26] Articolo già modificato dalle LL.RR. 9/83, 69/84, 17/86, 25/92 e ora da ultimo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[27] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[28] Articolo modificato dalle LL.RR. 9/83, 69/84, 25/92, già sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 aprile 2002, n. 14.

[29] Articolo modificato dalle LL.RR. 9/83, 69/84, 17/86, già sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 aprile 2002, n. 14..

[30] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[31] Articoli abrogati dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[32] Capo abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[33] Articoli abrogati dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[35] Capo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[36] Articolo già sostituito con L.R. 26 maggio 1992, n. 25 e ora così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[37] Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 5 giugno 1997, n. 41.

[38] Articolo aggiunto con L.R. 26 maggio 1992, n. 25 (B.U. 27 maggio 1992, n. 30).