§ 5.1.63 - L.R. 4 dicembre 2003, n. 55.
Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:04/12/2003
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Accertamento di conformità).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.63 - L.R. 4 dicembre 2003, n. 55. [1]

Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana.

(B.U. 10 dicembre 2003, n. 44).

 

Art. 1. (Accertamento di conformità).

     1. Il rilascio della concessione e dell’attestazione di conformità in sanatoria in Toscana è disciplinato esclusivamente dall’articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni, e le denunce di inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione- Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39, e modifica alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), come da ultimo sostituito dall’articolo 33 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 43 emanata per adeguare la disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico nazionale in materia di edilizia).

     2. A seguito del già avvenuto adeguamento della disciplina regionale ai principi del d.p.r. 380/2001 ed ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso articolo 32 non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l’oblazione penale.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2004, n. 198 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge. Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.