§ 6.1.204 - L.R. 21 dicembre 2001, n. 65.
Legge Finanziaria per l’anno 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:21/12/2001
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Esenzione dall’IRAP per gli esercizi commerciali svolgenti servizi di particolare interesse per la collettività.
Art. 2.  Rimborso con compensazione delle tasse automobilistiche regionali.
Art. 3.  Esenzione veicoli regionali dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali.
Art. 4.  Tasse automobilistiche regionali. Corresponsione alla Regione Toscana del diritto fisso per le sospensioni d’imposta.
Art. 5.  Determinazione delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 6.  Determinazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all’esercizio professionale.
Art. 7.  Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare.
Art. 8.  Interventi in materia di parcheggi.


§ 6.1.204 - L.R. 21 dicembre 2001, n. 65.

Legge Finanziaria per l’anno 2002.

(B.U. 31 dicembre 2001, n. 44)

 

     Art. 1. Esenzione dall’IRAP per gli esercizi commerciali svolgenti servizi di particolare interesse per la collettività. [1]

     1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), a far data dell’anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, gli esercenti attività commerciale nelle zone montane individuate ai sensi del comma 2, che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, sono esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina di tributi locali) e successive modificazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

     2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:

     a) i criteri e le modalità di individuazione delle località comprese nei territori montani di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane);

     b) i criteri per l’individuazione delle attività commerciali che beneficiano dell’esenzione;

     c) il procedimento di riconoscimento del diritto all’esenzione.

     3. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate nell’importo di euro 400 mila, si fa fronte ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

     Art. 2. Rimborso con compensazione delle tasse automobilistiche regionali.

     1. La Giunta regionale può autorizzare il soggetto incaricato della riscossione delle tasse automobilistiche ad adottare, su istanza del contribuente, la procedura automatizzata di rimborso del tributo, fino alla concorrenza della somma dovuta dallo stesso contribuente a titolo di obbligazione tributaria per il periodo d’imposta in scadenza.

 

     Art. 3. Esenzione veicoli regionali dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

     1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) o che comunque siano stati immatricolati a favore dell’Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. Tasse automobilistiche regionali. Corresponsione alla Regione Toscana del diritto fisso per le sospensioni d’imposta.

     1. Il diritto fisso previsto dall’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983 n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria), e successive modificazioni, concernente le sospensioni d’imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Toscana.

 

     Art. 5. Determinazione delle tasse sulle concessioni regionali. [2]

     1. Dal 1 gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca previste ai numeri d’ordine n. 15, n. 17 e n. 18 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni, disciplinate dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni, sono così determinate:

     a) n. 15 - Licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00

     b) n. 17 - Abilitazione all’esercizio venatorio:

     1) con fucile ad un colpo , con falchi e con arco euro 38,00

     2) con fucile a due colpi euro 53,00

     3) con fucile a più di due colpi euro 67,00

     c) [n. 18 - Licenza per la pesca nelle acque interne:

     1) licenza per la pesca con tutti gli attrezzi euro 44,00

     2) licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50 euro 23,00

     3) licenza per pesca con canna con uno o più ami e con bilancio dai lato non superiore a metri 1,50 euro 13,00

     4) licenza per gli stranieri per l’esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancio di lato non superiore a metri 1,50 (validità trimestrale) euro 9,00] [3].

 

     Art. 6. Determinazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all’esercizio professionale. [4]

     [1. L’articolo 10 della legge regionale 19 giugno 1996, n. 44 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 7. Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare.

     1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2001, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00 (lire 32.917).

     2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2001 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17.00 (lire 32.917).

 

     Art. 8. Interventi in materia di parcheggi.

     1. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), è autorizzata la spesa di euro 4.592.108,55 per l’anno 2002.

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della unità previsionale di base 312 del bilancio di previsione 2002.

     3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2002, la spesa è autorizzata nella misura dello stanziamento iscritto alla pertinente unità previsionale di base del bilancio di previsione dei relativi anni.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[3] Lettera abrogata dall’art. 24 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 con la decorrenza stabilita dall’art. 27 della stessa L.R. 7/2005, e nuovamente abrogata dall’art. 18 del D.P.G.R. 22 agosto 2005, n. 54/R, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4., fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 della stessa L.R. 4/2005.