§ 5.1.26 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.
Norme per il governo del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:16/01/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Lo sviluppo sostenibile.
Art. 2.  Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli Enti locali.
Art. 3.  Strutture tecniche per il governo del territorio.
Art. 4.  Sistema informativo territoriale.
Art. 5.  Norme generali per la tutela e l'uso del territorio.
Art. 6.  Il piano di indirizzo territoriale.
Art. 7.  Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.
Art. 8.  Verifica di compatibilità.
Art. 9.  Efficacia del P.I. T..
Art. 10.  Potere sostitutivo della Regione.
Art. 11.  Misure d i salvaguardia.
Art. 12.  Misure cautelari.
Art. 13.  Istruzioni tecniche.
Art. 14.  Nucleo tecnico di valutazione.
Art. 15.  Comitato Tecnico-scientifico.
Art. 16.  Il piano territoriale di coordinamento.
Art. 17.  Formazione e approvazione del P.T.C.
Art. 18.  Garante dell'informazione.
Art. 19.  Varianti e aggiornamenti del P.T.C.
Art. 20.  Efficacia del P.T.C.
Art. 21.  Misure di salvaguardia.
Art. 22.  Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia.
Art. 23.  Piano regolatore generale.
Art. 24.  Piano strutturale.
Art. 25.  Formazione del piano strutturale.
Art. 26.  Varianti del piano strutturale.
Art. 27.  Efficacia del piano strutturale.
Art. 28.  Regolamento urbanistico.
Art. 29.  Programma Integrato d'intervento.
Art. 30.  Formazione del programma integrato d'intervento.
Art. 31.  Piani attuativi.
Art. 32.  Valutazione degli effetti ambientali.
Art. 33.  Misure di salvaguardia.
Art. 34.  Disciplina delle aree non pianificate.
Art. 35.  Regolamenti edilizi.
Art. 35 bis.  Poteri di deroga alle disposizioni dei Piani Regolatori Generali.
Art. 36.  Accordi di pianificazione.
Art. 37.  Adempimenti della Regione.
Art. 38.  Adempimenti della Provincia.
Art. 39.  Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 40.  Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.
Art. 41.  Abrogazioni.


§ 5.1.26 - L.R. 16 gennaio 1995, n. 5. [1]

Norme per il governo del territorio.

(B.U. 20 gennaio 1995, n. 6).

Titolo I

FINALITA' E INDIRIZZI

 

Art. 1. Lo sviluppo sostenibile.

     1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalità per il governo del territorio, orienta l'azione dei pubblici poteri ed indirizza le attività pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

     2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.

     3. Il governo del territorio privilegia una organizzazione degli spazi che salvaguarda il diritto alla autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro [2].

 

     Art. 2. Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli Enti locali.

     1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.

     2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; sistemi infrastrutturali e tecnologici.

     3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore.

     4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza statale curandone la coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale.

     5. Ai fini delle intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.

 

     Art. 3. Strutture tecniche per il governo del territorio.

     1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

     2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti istituzionali interessati, che forniscono, entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.

     3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.

     4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica di cui al terzo comma.

     4 bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del territorio, anche su richiesta dei Comuni, l'integrazione fra le attività delle strutture tecniche dei Comuni medesimi nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 [3].

 

     Art. 4. Sistema informativo territoriale.

     1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).

     2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

     3. Sono compiti del S.I.T.:

     a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;

     b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;

     c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.

     4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

     5. Alla costituzione e alla disciplina del S.l.T. si provvede, anche con atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire la disponibilità dei dati informativi.

 

     Art. 5. Norme generali per la tutela e l'uso del territorio.

     1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale si conformano ai principi generali di cui ai seguenti commi.

     2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano l'adempimento delle finalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

     3. Nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

     4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non sussistono alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale.

     5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e la mobilità.

     5 bis. Deve essere altresì garantita una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità [4].

     6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti dall'articolo 1.

Titolo II

SOGGETTI E FUNZIONI

Capo I

I COMPITI DELLA REGIONE

 

     Art. 6. Il piano di indirizzo territoriale.

     1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

     2. Il P.I.T. contiene:

     a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:

     - la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

     - la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

     - la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità [5].

     - la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;

     b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:

     - aeroporti;

     - porti;

     - interporti;

     - autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;

     - ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;

     - sedi universitarie;

     - sedi ospedaliere;

     - parchi regionali;

     - impianti tecnologici di interesse regionale;

     - altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;

     - aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate [6];

     - stabilimenti a rischio di incidenti rilevante [7];

     c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;

     d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

     e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 16;

     f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo 11, quarto comma.

 

     Art. 7. Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

     1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del P.I.T., elabora un documento preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma.

     2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca una conferenza di programmazione, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta regionale.

     3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo comma, il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta, convoca una conferenza di programmazione conclusiva, con la partecipazione delle Province.

     4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze.

     5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito verbale, nel quale sono elencate le osservazioni e proposte finali delle Province.

     6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino UFFICIALE della Regione.

     7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del quinto comma.

     8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei casi di variante del P.I.T.. Le modifiche e integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte a seguito di conferenze cui partecipino solo le amministrazioni interessate.

     9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute nei piani regionali di settore, se non previste dal P.I.T. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

     10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.

     11. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, sono soppressi e sostituiti dal seguente: «2. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute in atti di programmazione regionale, attuativi del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui alla presente legge regionale, recante «Norme per il governo del territorio», o difformi da esso, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e acquistano efficacia subordinatamente all'approvazione della variante stessa.

 

     Art. 8. Verifica di compatibilità.

     1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali.

     2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 14.

     3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente atto nel provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di sue varianti o aggiornamenti.

     4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo comma devono essere integrati, ai fini della verifica di cui al presente articolo, da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, le risorse essenziali del territorio comunque interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica degli effetti.

     5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione regionale, cui la legge riconosca effetti in ordine all'uso delle risorse essenziali del territorio deve essere previamente sottoposto alla verifica di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Efficacia del P.I. T..

     1. Alle prescrizioni del P.I.T. si conformano i piani territoriali di coordinamento delle Province di cui all'articolo 16.

 

     Art. 10. Potere sostitutivo della Regione.

     1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini stabiliti dal P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma, i propri strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento, la Giunta regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. Analoga segnalazione può essere fatta dalla Provincia direttamente al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Misure d i salvaguardia.

     1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

     2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

     3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino UFFICIALE della Regione e sono immediatamente comunicate alle Province e ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui all'articolo 24, alle prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

     4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine stabilito dal P.I.T., le prescrizioni del P.L.T. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

 

     Art. 12. Misure cautelari.

     1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui all'articolo 11, in occasione di calamità naturali o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.

 

     Art. 13. Istruzioni tecniche.

     1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo 35, di competenza degli enti locali.

     2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli 3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità tecniche:

     a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali;

     b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;

     c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.

     3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.

 

     Art. 14. Nucleo tecnico di valutazione.

     1. E' costituito con deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

     2.Il nucleo è coordinato, su designazione della Giunta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte.

     3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è obbligatoriamente sentito per le verifiche di cui all'articolo 8 e per le valutazioni di impatto territoriale di cui all'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

     4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del nucleo i dirigenti delle Province da esse designati, nei casi di pareri e valutazioni inerenti atti di interesse territoriale della Provincia.

 

     Art. 15. Comitato Tecnico-scientifico.

     1. E' costituito, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e presieduto da un componente della Giunta Regionale dalla stessa designato.

     2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.I.T. e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le materie della presente legge.

     3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere interdisciplinare del Comitato, nonché i criteri di designazione dei componenti. Il regolamento detta altresì i termini per la prima nomina e le norme per il funzionamento del Comitato.

     4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.

     5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

     6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

     7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

Capo II

I COMPITI DELLE PROVINCE

 

     Art. 16. Il piano territoriale di coordinamento.

     1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un molo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

     2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:

     a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;

     b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

     c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lett. b);

     c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5 bis, e nell'art. 6, secondo comma, terzo alinea [8].

     d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

     3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

     4. Il P.T.C. contiene:

     a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 32;

     b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

     c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

     d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'articolo 6, secondo comma, lett. b);

     e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

     f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 21.

     5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma.

     6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T. C. sono riportati, nei limiti in cui incidano sulle risorse del territorio provinciale, anche le intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, gli accordi di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.

     7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.

     8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C. assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C.

 

     Art. 17. Formazione e approvazione del P.T.C.

     1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del P.T.C., indicendo a tale effetto una conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati.

     2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.

     3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini dell'articolo 3 secondo comma:

     a) gli elementi di cui all'articolo 16, terzo comma;

     b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio provinciale;

     c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del P.I.T., ai sensi dell'articolo 9.

     4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano al Presidente della Giunta provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare il quadro conoscitivo.

     5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia elabora un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone all'esame di una nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane, con invito a partecipare esteso alla Giunta regionale.

     6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato nella sede della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani di maggiore tiratura a livello provinciale. Copia del piano adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale [9].

     7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.

     8. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del deposito o dalla data del ricevimento da parte della Regione degli elaborati del piano adottato, se posteriore, la Giunta regionale può pronunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine [10].

     9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un apposito nucleo tecnico costituito con la partecipazione delle competenti strutture provinciali. La deliberazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma 8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.I.T. Copia del piano approvato è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale [11].

     10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al settimo comma.

     11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.

     11 bis. Al fine di attribuire al Piano territoriale di coordinamento il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della tutela del suolo e della tutela delle bellezze naturali, le amministrazioni statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione e alle stesse è inviato il progetto preliminare del PTC e il PTC adottato. La deliberazione delle Province di approvazione del PTC di cui al comma 9 da atto delle eventuali intese intervenute con le amministrazioni statali [12]

 

     Art. 18. Garante dell'informazione.

     1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al primo comma dell'articolo 17, Ia Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e assicura adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.

     2. Con lo stesso atto è individuato all'interno della struttura dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un garante per l'informazione sul procedimento, con il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

     3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui al quinto comma dell'articolo 17, il Garante assicura l'informazione al pubblico ai sensi del primo comma.

     4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti le osservazioni e i pareri raccolti da allegare al preliminare di P.T.C. di cui al quinto comma dell'articolo 17.

 

     Art. 19. Varianti e aggiornamenti del P.T.C.

     1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse procedure di cui all'articolo 17.

     2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione regionale, non si applicano i commi dal primo al quinto dell'articolo 17; la variante del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei Comuni interessati.

     3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente, redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale, con la quale:

     a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T. C.;

     b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni del P.T.C.;

     c) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare o modificare il P.T.C..

     4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, qualora non comportino ulteriori modifiche del P.T.C. sono direttamente approvati dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.

 

     Art. 20. Efficacia del P.T.C.

     1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

     2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento, si applica l'articolo 10.

     3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti provinciali di programmazione settoriale, se non previste dal P.T.C. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al P.T.C. medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

 

     Art. 21. Misure di salvaguardia.

     1. Unitamente al P.T.C. o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività, ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del P.T.C., di cui all'articolo 16, comma quarto, lett. e), ancorché solo adottate.

     2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate ai Comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11.

 

     Art. 22. Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia.

     1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono attribuite alle Province [13].

     2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria [14].

     3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici giorni.

     4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

     5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

I COMPITI DEI COMUNI

 

     Art. 23. Piano regolatore generale.

     1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.

     2. Il P.R.G. è composto:

     a) dal piano strutturale, di cui all'articolo 24;

     b) dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 28,

     c) dal programma integrato di intervento di cui all'articolo 29;

     3. Sono direttamente precettivi ed operativi:

     a) il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento;

     b) le disposizioni di cui all'articolo 27, secondo comma.

 

     Art. 24. Piano strutturale.

     1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

     2. Il P.S. contiene:

     a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.;

     b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5 bis [15];

     c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;

     d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 32;

     e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G.;

     f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione.

     g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;

     h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.

     i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità [16].

     3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lett. e), consistono, in particolare:

     a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, attraverso la definizione:

     - dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali di cui alla lettera b) del presente comma o a parti di esse;

     - delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

     b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari [17];

     c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica elementare.

     4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

 

     Art. 25. Formazione del piano strutturale.

     1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato dal comune, con atto che indica:

     a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

     b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;

     la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, secondo comma.

     2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

     3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'informazione, individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.

     4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

     5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute [18].

     6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza [19].

     7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

     8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all'articolo 16, quarto comma, lett. c), d), ed e).

     9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

     10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.

     11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al decimo comma.

     12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei comma secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo.

 

     Art. 26. Varianti del piano strutturale.

     1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure di cui all'articolo 25.

     2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C. si osservano le disposizioni dei commi dal sesto all'undicesimo dell'articolo 25.

 

     Art. 27. Efficacia del piano strutturale.

     1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti, di cui ai successivi articoli, costituenti la parte gestionale del P.R.G.

     2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente alla localizzazione sul territorio degli interventi di cui all'articolo 16, quarto comma, lett. c), d) ed e), e sesto comma, nonché alle salvaguardie di cui all'articolo 24, secondo comma, lett. g).

 

     Art. 28. Regolamento urbanistico.

     1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

     2. Il regolamento urbanistico contiene:

     a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

     b) la individuazione delle aree all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo 29, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

     c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

     d) la individuazione delle aree, in conformità dell'articolo 24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessività e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all'articolo 31;

     e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto. d) consentiti all'esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo 29;

     f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;

     f bis) la mappa di accessibilità urbana contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili [20].

     g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

     h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista [21].

     3. Il regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al quarto comma.

     4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al secondo comma, lett. c), d), ed f), decadono dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati i pianti attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture.

     4 bis. La mappa di accessibilità urbana è aggiornata dal comune almeno quinquennalmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con unica deliberazione del consiglio comunale [22].

     5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico piani attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

     6. Per il procedimento di formazione e approvazione del regolamento urbanistico e delle varianti ad esso, conformi alle prescrizioni del P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a otto dell'articolo 30.

     7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi del terzo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod., sono adottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera h) del secondo comma [23].

 

     Art. 29. Programma Integrato d'intervento.

     1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata.

     2. La durata di validità del programma integrato d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

     3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 24 [24], definisce, ai fini degli interventi da realizzare:

     a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo di validità del piano;

     b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'articolo 31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

     c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

     c bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni [25];

     d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

     e) le norme per la propria attuazione.

     4. Il programma integrato d'intervento è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socio-economici dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del sindaco ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succ. mod [26]; dalla valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune; dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza comunale, previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

     5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni e ha gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

     6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'articolo 31.

     7. Le previsioni del programma integrato d'intervento decadono se, entro il termine di validità del programma, non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa privata, la decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine di validità del piano, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

     Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma integrato d'intervento e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

 

     Art. 30. Formazione del programma integrato d'intervento.

     1. Il comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione locale. Il responsabile dell'ufficio svolge anche le funzioni di garante dell'informazione sul procedimento analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.

     2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del documento e dalla notizia al pubblico, e secondo le modalità ivi previste, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal P.S. nel periodo di validità del programma integrato d'intervento, presentano all'ufficio di cui al primo comma le loro proposte, con indicazione degli immobili interessati, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati utili a dimostrarne la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti dal P.S.

     3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, il Comune adotta il progetto di programma integrato d'intervento, unitamente ai piani di cui all'articolo 29, quarto comma, dando atto delle proposte pervenute e motivando le conseguenti determinazioni.

     4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e tramite manifesti. Copia del progetto adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Provincia [27].

     5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni, tramite l'ufficio di cui al primo comma.

     6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

     7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     8. Il programma integrato d'intervento approvato è immediatamente trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

     9. Le varianti al programma integrato d'intervento e agli atti che lo integrano sono ammissibili in ogni tempo, anche su proposta di operatori pubblici e privati. Si applicano alle varianti le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

 

     Art. 31. Piani attuativi.

     1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d'intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:

     a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

     c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     e) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     f) dei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

     3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

     4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi da quattro a otto dell'articolo 30.

     5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente alle varianti al regolamento urbanistico o al programma integrato d'intervento, laddove contrastino con le disposizioni di detti strumenti.

 

     Art. 32. Valutazione degli effetti ambientali.

     1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui all'articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso:

     a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

     b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;

     c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

     d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

     e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;

     f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegate;

     g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

     2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui all'articolo 4 e lo incrementano. L'accertamento di cui al primo comma, lett. g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture competenti per i controlli ambientali.

     3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.

     4. La legge regionale e le istituzioni tecniche di cui all'articolo 13 stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

     5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati che le hanno svolte; la conformità degli atti di pianificazione agli esiti di dette indagini è attestata dai progettisti degli atti stessi [28].

     6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, corredati dalle certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima dell'adozione dello strumento urbanistico, presso il competente ufficio del Genio civile, il quale provvede ad effettuare su di essi controlli, anche a campione, sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 e comunque nei casi previsti dal P.T.C. [29].

     7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione del competente ufficio del Genio civile [30].

 

     Art. 33. Misure di salvaguardia.

     1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi dell'articolo 11, e nel P.T.C., ai sensi dell'articolo 21.

     2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

 

     Art. 34. Disciplina delle aree non pianificate.

     1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28, quarto comma.

     2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro dei centri abitati definito dal regolamento urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. e).

     3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     4. Sono fatte salve le norme più restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.

 

     Art. 35. Regolamenti edilizi.

     1. I regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono approvati dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

     Art. 35 bis. Poteri di deroga alle disposizioni dei Piani Regolatori Generali. [31]

     1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41/quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

     2. La deroga può essere concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;

     b) purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);

     c) previa deliberazione del Consiglio comunale.

     2 bis. La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 2, per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile [32].

Capo IV [33]

COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

 

     Art. 36. Accordi di pianificazione.

     1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

     2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.

     3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, nonché il rispetto delle disposizioni degli statuti, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso con le modalità e secondo le procedure previste nel presente articolo.

     4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e contestualmente provvede a nominare il garante dell'informazione che opera in analogia con quanto previsto dall'articolo 18. Nei casi in cui il procedimento sia avviato dal Comune o dalla Provincia, alla comunicazione è allegata una deliberazione del Consiglio che indica:

     a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento di programmazione o pianificazione territoriale vigente;

     b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

     5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso agli enti convocati almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

     6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di variare atti di programmazione di enti diversi da quello promotore, la conferenza sottopone la questione ai legali rappresentanti degli enti stessi e dell'ente promotore. In caso di accordo i legali rappresentanti siglano un'intesa preliminare e ne danno comunicazione ai propri Consigli ai fini della ratifica di cui al comma 12.

     7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibilità tra l'atto proposto e gli atti di programmazione o pianificazione territoriale degli altri enti ovvero qualora sia stata siglata l'intesa preliminare di cui al comma 6, l'ente promotore provvede con delibera consiliare all'adozione dell'atto proposto dando conto delle eventuali condizioni formulate in sede di conferenza o di intesa.

     8. L'atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato presso la sede dell'ente promotore. Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale. Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.

     9. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l'intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l'accordo di pianificazione. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui al comma 6, alla luce delle eventuali osservazioni pervenute.

     10. Successivamente l'atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell'ente proponente. La delibera consiliare di approvazione richiama puntualmente le osservazioni pervenute e le eventuali modifiche apportate con l'accordo all'atto adottato di cui al comma 7 e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

     11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al comma 10, l'ente proponente può apportare a quanto adottato ai sensi del comma 7 esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo alle eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 [34].

     12. L'accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l'hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma, a pena della decadenza.

     13. L'accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al comma 12 e l'atto di approvazione di cui al comma 10 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente che ha proposto l'accordo. La definizione o variazione degli atti di pianificazione interessati dall'accordo hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 37. Adempimenti della Regione.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i contenuti di cui all'articolo 6 e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 7.

     2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13.

     3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 14.

     4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod. conservano la loro efficacia fino all'approvazione degli atti provinciali di cui all'articolo 38.

     5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 31.12.1984 n. 74 acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

     6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro delle aree protette, fino all'approvazione del P.T.C. o degli atti di cui all'articolo 38, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Continuano altresì ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.G., le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. mod. per violazioni alla disciplina del sistema regionale delle aree protette [35].

 

     Art. 38. Adempimenti della Provincia.

     1. Le Province, con le procedure previste dall'articolo 17 ed i contenuti di cui all'articolo 16, approvano il P.T.C. tenendo conto:

     a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in base all'articolo 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;

     b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati dalle Province in base alla L.R. 2 giugno 1982, n. 52.

     In assenza del P.I.T. le province tengono inoltre conto degli atti del QRCT, di cui all'articolo 2 della L.R. 31.12.1984, n. 74.

     2.Il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi, riguardanti singole porzioni del territorio provinciale.

     3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il P.T.C., riferito alla totalità del territorio provinciale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalla province ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio parere di conformità alle disposizioni degli atti del QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ricevuto il parere di conformità, gli atti sono approvati dalle province ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi nono, decimo e undicesimo.

 

     Art. 39. Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

     1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratifica all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali [36].

     1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità  di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:

     a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;

     b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;

     c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;

     d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale [37].

     2. Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:

     a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;

     b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;

     c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5 [38].

     2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del Regolamento urbanistico [39].

     3. Prima dell'approvazione dei P.T. C. o degli atti di cui all'articolo 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 36.

 

     Art. 40. Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

     1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla data suddetta; il parere della Sezione urbanistica e beni ambientali della Commissione regionale - tecnico amministrativa è richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi, ma non in sede d'approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni del Comune. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del Comune, acquistano immediata efficacia, a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'articolo 34, terzo e quarto comma [40].

     2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 39, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti di P.E.E.P. che comportano varianti agli strumenti urbanistici generali, nonché [41] di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente ai seguenti casi:

     a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale [42].

     b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale definitivamente approvati;

     c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica, conseguente alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche;

     d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona, che complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici;

     e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici vigenti su basi cartografiche aggiornate;

     f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:

     - varianti di cui alla L.R. 14/4/95 n. 64 recante la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola [43];

     - varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", che prevedano interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammesse varianti che prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla citata L.R. 21 maggio 1980, n. 59, esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione dell'intero territorio comunale in ambiti organici, in ognuno dei quali sia prevedibile un volume ricostruito non superiore a mc. 10.000. In tal caso è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore storico, culturale e architettonico [44];

     - varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 e della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10, articolo 1, quinto comma, che non riguardino immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale;

     - varianti di cui all'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 necessarie per l'attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti;

     - varianti di cui agli articoli 6 e 9, della legge regionale n. 33 del 20.03.2000 recante: Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica [45];

     - varianti per l’applicazione della disciplina regionale delle attività agrituristiche [46].

     - varianti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 in applicazione della pianificazione delle attività estrattive [47].

     - varianti per i piani regolatori dei porli di cui alla L.R. 68/97 [48];

     - varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 89/98 Norme in materia di inquinamento acustico [49];

     - varianti di cui alla legge regionale ... (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000 n. 30 [50].

     3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal Comune e sono depositati nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della variante sono contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e alla Provincia [51].

     4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.

     5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto del piano attuativo o della variante è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale [52].

     6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

     7. La deliberazione di approvazione è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione [53].

     8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 39, per tutte le varianti diverse da quelle di cui al primo e secondo comma, si applicano le seguenti disposizioni.

     9. Il procedimento di formazione della variante è avviato dal Comune, che indica con propria deliberazione:

     a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

     b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;

     la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, comma secondo.

     10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione, che è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.

     11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

     12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro sessanta giorni dal termine di cui all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute [54].

     13. Il Comune richiede alla Giunta regionale e alla Provincia l'espressione dei rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni entro il termine stabilito [55].

     14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma, nel termine ivi previsto, può avvenire nel corso di una conferenza di servizi indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorso comunque il termine di cui al tredicesimo comma, la variante è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

     16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri pervenuti, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

     17. La variante è immediatamente depositata nella sede del Comune ed è trasmessa in copia alla . Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

     18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione della variante e della data di deposito dell'atto.

     19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al diciottesimo comma.

     20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale dispone eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11.

     21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune può optare tra l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.

     22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 [56].

 

     Art. 41. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogati:

     - i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante «Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura»;

     - l'articolo 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 recante «Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto»;

     - le parole «ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione» del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 della L R. 11 marzo 1975, n. 19, recante «Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio»;

     - l'articolo 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, recante «Norme per l'attuazione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616»;

     - le parole da «nonché la Commissione» fino a «settore» del secondo comma dell'articolo 6 e le parole «sentita la C.R.T.A. nella composizione di cui all'articolo 5» del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36, recante «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della toscana» e successive modificazioni;

     - i commi primo e secondo, le parole «Ai fini di cui al comma precedente» del comma terzo e il comma quinto dell'articolo 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52, recante «Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali» e successive modificazioni;

     - i commi quarto e quinto dell'articolo 11 e l'articolo 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, recante «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere» e successive modificazioni;

     - i commi quarto e settimo dell'articolo 5, le parole «sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale e» del comma quinto, il comma sesto e le parole «da parte della Regione» del comma settimo dell'articolo 7, gli articoli 11 e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, recante «Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente»;

     - l'articolo 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, recante «Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla l. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e successive modificazioni;

     - la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni, recante «Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana» fatta eccezione per l'articolo 1, comma 1, e per il titolo III;

     - i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della L.R. 2 agosto 1983, n. 57, recante «Piano regionale dei mercati all'ingrosso»;

     - i commi secondo e terzo dell'articolo 2 della L.R. 17 aprile 1984, n. 21, recante «Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10.12.1981 n. 741 » e successive modificazioni;

     - il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, recante «Norme regionali di attuazione della l. 10/1977: «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modifiche, abrogazione della L.R. 24.8.1977 n. 60 e successive modificazioni;

     - l'articolo 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65, recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi» e successive modificazioni;

     - la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante «Norme urbanistiche integrative» e successive modificazioni;

     - i commi secondo e terzo dell'articolo 3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, recante «Prime disposizioni di attuazione della l. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive»;

     - il primo comma dell'articolo 5 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»;

     - il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»;

     - il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 59, recante «Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 616/1977» e successive modificazioni;

     - l'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione» e successive modificazioni;

     - il comma secondo dell'articolo 5 della L.R. 12 marzo 1988, n. 17, recante «Interventi per la tutela dell'Etnia-rom»;

     - la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici»;

     - la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982. Contenuti paesistici e ambientali della pianificazione urbanistica»;

     - l'articolo 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, recante «Interventi per la promozione delle attività motorie» e successive modificazioni;

     - le parole da «Tali varianti» fino a «legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74» del primo comma dell'articolo 5, l'articolo 8 e le parole da «Tali varianti» fino a «L.R. 31 dicembre 1984 n. 74» del terzo comma dell'articolo 10 della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante «Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica»;

     - la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante «Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto»

     - le parole da «ai sensi» fino a «successive modificazioni» del primo comma dell'articolo 2, le parole da «Entro sei mesi» fino a «area sciistica» del quinto comma e il sesto comma dell'articolo 4 della L.R. 31 dicembre 1993, n. 93, recante «Norme in materie di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati»;

     - le parole da «Il piano e le relative modifiche» fino a «74 e successive modificazioni» del comma terzo dell'articolo 5 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39, recante «Disposizioni regionali per l'attuazione della l. 28/2/1985 n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili»;

     - il comma quarto dell'articolo 6 e il comma secondo dell'articolo 7 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48, recante «Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore»;

     - gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 53, recante «Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita»;

     - le parole «adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d), della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74» di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, recante «Disciplina delle attività agrituristiche».

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972, n. 17 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15.1.1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.

     3. E' abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali, ancorché speciali, in contrasto con la presente legge.

 

INDICE

Titolo I

FINALITA' E INDIRIZZI

 

Art.  1 - Lo sviluppo sostenibile

Art.  2 - Le risorse del territorio e l'azione della Regione e

degli Enti Locali

Art.  3 - Strutture tecniche per il governo del territorio

Art.  4 - Sistema informativo territoriale

Art.  5 - Norme generali per la tutela e l'uso del territorio

 

Titolo II

SOGGETTI E FUNZIONI

 

Capo I

I COMPITI DELLA REGIONE

 

Art.  6 - Il Piano di indirizzo territoriale

Art.  7 - Formazione e approvazione del P.I.T. Modifica

all'articolo 6 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n.

26

Art.  8 - Verifica di compatibilità

Art.  9 - Efficacia del P.I.T

Art. 10 - Potere sostitutivo della Regione

Art. 11 - Misure di salvaguardia

Art. 12 - Misure cautelari

Art. 13 - Istruzioni tecniche

Art. 14 - Nucleo tecnico di valutazione

Art. 15 - Comitato Tecnico Scientifico

 

Capo II

I COMPITI DELLE PROVINCE

 

Art. 16 - Il piano territoriale di coordinamento

Art. 17 - Formazione e approvazione del P.T.C.

Art. 18 - Garante per l'informazione

Art. 19 - Varianti e aggiornamento del P.T.C

Art. 20 - Efficacia del P.T.C.

Art. 21 - Misure di salvaguardia

Art. 22 - Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia

 

Capo III

I COMPITI DEI COMUNI

 

Art. 23 - Piano regolatore generale

Art. 24 - Piano strutturale

Art. 25 - Formazione del piano strutturale

Art. 26 - Varianti del piano strutturale

Art. 27 - Efficacia del piano strutturale

Art. 28 - Regolamento urbanistico

Art. 29 - Programma Integrato d'intervento

Art. 30 - Formazione del programma integrato d'intervento

Art. 31 - Piani attuativi

Art. 32 - Valutazione degli effetti ambientali

Art. 33 - Misure di salvaguardia

Art. 34 - Disciplina delle aree non pianificate

Art. 35 - Regolamenti edilizi

 

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

 

Art. 36 - Accordi di pianificazione

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE

 

Art. 37 - Adempimenti della Regione

Art. 38 - Adempimenti della Provincia

Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Art. 40 - Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti

urbanistici comunali e loro varianti

Art. 41 - Abrogazioni

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 200 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, con le eccezioni ivi previste. Nella presente legge, i riferimenti al foglio annunci legali della Provincia sono stati sostituiti da quelli al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per opera dell'art. 2 della L.R. 31 gennaio 2001, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[5] Alinea inserito dall'art. 3 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[6] Alinea aggiunto dall'art. 11 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[7] Alinea aggiunto dall'art. 18 della L.R. 20 marzo 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 16 della stessa L.R. 30/2000.

[8] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[10] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[11] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[12] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[15] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[17] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[20] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

[23] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[25] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

[26] Comma così integrato dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[27] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[29] L'originario comma 6 è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[30] L'originario comma 6 è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[31] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57. La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 4 della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

[32] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

[33] Capo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[34] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[35] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 59.

[36] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88 e dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 2001, n. 7.

[37] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 2001, n. 7.

[38] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 2001, n. 7.

[39] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 25.

[40] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2000, n. 25.

[41] Comma così integrato dall'art. 9 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[42] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[43] Alinea così sostituito dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64.

[44] Alinea così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.

[45] Alinea così sostituito dall'art. 10 della L.R. 20 marzo 2000, n. 33.

[46] Capoverso così sostituito dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2003, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 31 della stessa L.R. n. 30/2003.

[47] Alinea aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96 e poi così sostituito dalla L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

[48] Alinea aggiunto dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 1997, n. 68.

[49] Alinea aggiunto dall'art. 19 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89.

[50] Alinea aggiunto dall'art. 18 della L.R. 20 marzo 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 16 della stessa L.R. 30/2000.

[51] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[52] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[53] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.

[54] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[55] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57.

[56] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 novembre 1995, n. 96.