§ 3.10.25 - Legge Regionale 6 dicembre 1976, n. 63.
Interventi per favorire lo sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:06/12/1976
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire, attraverso l'aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l'Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole [...]
Art. 2.      Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 [...]
Art. 3.      Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella [...]
Art. 4.      Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che [...]
Art. 5.      I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni
Art. 9.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell'esercizio 1976, il limite di impegno di lire 350 milioni [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni
Art. 15.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall'articolo 9 della legge regionale 13 maggio [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 3.10.25 - Legge Regionale 6 dicembre 1976, n. 63.

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

(B.U. 9 dicembre 1976, n. 105).

 

CAPO I

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire, attraverso l'aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l'Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nella regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate «leasing» finanziario [1].

     Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d'acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria [2].

     Nell'ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni [3].

     Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 2.

     Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente articolo 1 può essere elevato fino al 15% [5].

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell'operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia-Lis S.p.A. entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria [6].

     Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

     a) copia del contratto di locazione;

     b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/o delle attrezzature, debitamente autenticata.

     Sull'ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5.

     I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all'impresa beneficiaria entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell'industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l'Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente [7].

     Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.

     In tale ipotesi, la società che ha effettuato l'operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.

     Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi, in questo caso il contributo può essere confermato e l'obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene [8].

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni [9].

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

         - esercizio 1976                       Lire 150 milioni

         - esercizio 1977                       Lire 300 milioni

         - esercizio 1978                       Lire 450 milioni

         - esercizi 1979 e 1980                 Lire 600 milioni

         - esercizio 1981                       Lire 450 milioni

         - esercizio 1982                       Lire 300 milioni

         - esercizio 1983                       Lire 150 milioni

 

 

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 

CAPO II

Modifica, integrazione e rifinanziamento della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell'esercizio 1976, il limite di impegno di lire 350 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 600 milioni [11].

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

         - esercizio 1976                   Lire   350 milioni

         - esercizio 1977                   Lire   950 milioni

         - esercizio 1978                   Lire 1.550 milioni

         - esercizi dal 1979 al 1985        Lire 2.150 milioni

         - esercizio 1986                   Lire 1.800 milioni

         - esercizio 1987                   Lire 1.200 milioni

         - esercizio 1988                   Lire   600 milioni

 

 

     All'onere complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 6603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-1979 a lire 12 miliardi, di cui lire 2.100 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO III [12]

Norme integrative della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni

 

     Artt. 10. - 13. (Omissis)

 

CAPO IV

Rifinanziamento legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

 

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

     L'onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al capitolo 6607 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 700 milioni.

     All'onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO V

Rifinanziamento delle leggi regionali relative ai consorzi di garanzia fidi

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6618 con la denominazione: «Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l'integrazione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 7 - Partita n. 7 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO VI

Sottoscrizione di nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Friulia S.p.A.» e della «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo S.p.A. - Friulia-Lis S.p.A.»

 

     Art. 16. [13]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia S.p.A. - Friulia S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 4 miliardi.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo S.p.A.

- Friulia-Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla

concorrenza dell'importo di lire 2 miliardi.

 

     Art. 17. [14]

     Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 16, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1976 [15].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6003 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 18. [16]

     Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 16, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976-1979, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6006 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - Friulia-Lis S.p.A.» e con lo stanziamento dl lire 2 miliardi.

 

     Art. 19. [17]

     All'onere complessivo di lire 6 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 17 e 18, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (elenco n. 5 - Progetti partecipazioni ed interventi nel settore industriale).


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[2] Gli originari II e III comma sono stati così sostituiti dall'art. 4 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 10. La percentuale, già prevista nel 15%, è stata elevata al 25% dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 52 e successivamente così ridotta dall'art. 94 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2. Vedi la rideterminazione di cui all'art. 83 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 84 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[3] Gli originari II e III comma sono stati così sostituiti dall'art. 4 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 10. La percentuale, già prevista nel 15%, è stata elevata al 25% dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 52 e successivamente così ridotta dall'art. 94 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2. Vedi la rideterminazione di cui all'art. 83 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 84 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[4] Comma prima inserito dall'art. 6 della L.R. 7 settembre 1990, n. 42 e in seguito abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[5] La percentuale è stata così elevata dall'art. 27 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47, con decorrenza 1º gennaio 1978.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[7] Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7 settembre 1990, n. 42.

[9] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 2 settembre 1981, n. 66, l'art. 26 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27, l'art. 29 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 13 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8, l'art. 30 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, gli artt. 44 e 60 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 62 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, gli artt. 63 e 78 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, l'art. 40 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4, l'art. 52 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e l'art. 63 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[10] Artt. 7 e 8 integrativi e modificativi della L.R. 11 novembre 1965, n. 25.

[11] Il limite di impegno previsto dal presente comma per l'esercizio 1979 è stato revocato con effetto dal 1º gennaio 1978 dagli artt. 2 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8.

[12] Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[15] La presente spesa è stata rifinanziata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[17] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.