Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 09/07/1990 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. Assunzione mutuo per il ripiano dei bilancidelle USL. |
Art. 11. |
Art. 12. Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.) |
Art. 13. Edilizia rurale(programma 1.4.1.) |
Art. 14. Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1. e 1.5.1.) |
Art. 15. Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3) |
Art. 16. Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1. e 3.1.1.) |
Art. 17. Strutture assistenziali per anziani(programma 2.2.2.) |
Art. 18. |
Art. 19. Finanziamenti straordinari ai Comuniper l'erogazione di assegni assistenziali integrativi(programma 2.2.1.) |
Art. 20. Finanziamenti straordinari per la gestionedi servizi socio - assistenziali(programmi 2.2.1. e 2.2.4.) |
Art. 21. |
Art. 22. Opere universitarie(programma 2.3.2.) |
Art. 23. Attività teatrali(programma 2.4.3.) |
Art. 24. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 0.5.2.) |
Art. 25. Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.) |
Art. 26. Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.) |
Art. 27. Sostegno agli imprenditori agricoli(programma 3.1.2.) |
Art. 28. Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.) |
Art. 29. Concorso negli interessisui prestiti di esercizio(programma 3.1.3.) |
Art. 30. Finanziamenti straordinari all'ERSAe alle cooperative agricole(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7) |
Art. 31. Sostegno ai consorzi apistici(programma 3.1.7.) |
Art. 32. Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.) |
Art. 33. Contributi sugli interessi per gli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 34. Costituzione del «Fondo rischi» dell'Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.) |
Art. 35. Società di servizi per la cooperazione economicacon Paesi dell'Est europeo(programma 3.5.1.) |
Art. 36. Aree attrezzate per insediamenti produttivi(programma 0.1.4.) |
Art. 37. Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.) |
Art. 38. Interventi a favore di strutture consortili(programma 3.2.1.) |
Art. 39. |
Art. 40. Contributi in conto capitalesugli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.3.2.) |
Art. 41. Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.) |
Art. 42. Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 43. Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.) |
Art. 44. Attività inerenti ai campionatidel mondo di calcio «Udine 90»(programma 3.4.3.) |
Art. 45. Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazioneidraulica e di difesa della laguna di Marano e Gradoe per la ricerca applicata in acquacoltura |
Art. 46. Revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11,comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 |
Art. 47. Rettifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 |
Art. 48. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato peropere di sistemazione idraulica e di difesa della lagunadi Marano e Grado |
Art. 49. Riduzione di spese regionaliin relazione all'acquisizione dei fondi statali |
Art. 50. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Statoper la ricerca applicata in acquacoltura |
Art. 51. Formazione professionaledegli addetti all'acquacoltura |
Art. 52. Sviluppo dell'organizzazione commerciale |
Art. 53. Riallocazione di risorse regionali |
Art. 54. Edilizia agevolata(programma 1.4.1.) |
Art. 55. Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale(programma 1.5.5.) |
Art. 56. Convenzione con l'Agenziaper lo sviluppo della montagna(programma 3.2.1.) |
Art. 57. Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.) |
Art. 58. Sedi regionali(programma 0.1.3.) |
Art. 59. Modifica dell'articolo 3della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 |
Art. 60. Contributi ad istituzioni culturali |
Art. 61. Modifica dell'articolo 3della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 |
Art. 62. Integrazione dell'articolo 5 dellalegge regionale 2 maggio 1988, n. 25 |
Art. 63. Modifica dell'articolo 34della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 |
Art. 64. |
Art. 65. |
Art. 66. Integrazione dell'articolo 95della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 |
Art. 67. |
Art. 68. |
Art. 69. Entrata in vigore |
§ 6.4.120 - Legge Regionale 9 luglio 1990, n. 29. [1]
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
(B.U. 10 luglio 1990, n. 84)
TITOLO I
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992ED AL BILANCIO PER L'ANNO 1990
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all'anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.
3. Ai sensi del citato articolo 10, primo comma, della
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».
1. Nello stato si previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «D».
1. I limiti d' impegno riportati nell'annessa tabella «E» vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono istituiti i capitoli 1079 e 1080 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «A».
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 viene istituito il capitolo 1127 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».
1. Il limite di impegno quinquennale di lire 26 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
2. Il limite di impegno quinquennale di lire 10 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera c), della
3. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, punto 2, della
4. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 89 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, punto 2, della
5. Il limite di impegno di lire 400 milioni già iscritto, con decorrenza dall'anno 1988, sul capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 per le finalità di cui all'articolo 6 della
Art. 10. Assunzione mutuo per il ripiano dei bilancidelle USL.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell'anno 1990, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a, del
1. Alla copertura della spesa di lire 110.846.514.051 - relativa all'anno 1990 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (art. 3 - lire 69.726.514.051) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, ad esclusione degli articoli 28, 30, comma 8, e 32, comma 1, e con gli articoli 54, 55, 56 e 58 (lire 41.120 milioni), si provvede:
a) per lire 76.493.014.051, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 2.243 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);
c) per lire 3.710 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2391 - lire 300 milioni;
2) capitolo 2491 - lire 50 milioni;
3) capitolo 2772 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
4) capitolo 2819 - lire 120 milioni;
5) capitolo 4781 - lire 150 milioni;
6) capitolo 4991 - lire 45 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
7) capitolo 6588 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
8) capitolo 6589 - lire 190 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
9) capitolo 6602 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
10) capitolo 6768 - lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
11) capitolo 7204 - lire 530 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
12) capitolo 7348 - lire 25 milioni;
d) per lire 7.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 1, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
e) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11;
f) per lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 9, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
g) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);
h) per lire 3.028.500.000, mediante le minori spese di cui all'articolo 53.
2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 24.710 milioni per l'anno 1991, previste dagli articoli 12, 13, 14, comma 3, 23, 24, 25 commi 5 e 9, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 3.765 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);
b) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);
c) per lire 3.073 milioni, mediante le minori spese di cui all'articolo 53;
d) per lire 9.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.
3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.710 milioni per l'anno 1992 previste dagli articoli 12, 13, 23, 24, 25, comma 5, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 4.365.600.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);
b) per lire 6.045.400.000, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);
c) per lire 4.799 milioni, mediante le minori spese di cui all'articolo 53;
d) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.
TITOLO II
NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVEO MAGGIORI SPESE
CAPO I
Interventi nel settore del territorio
Art. 12. Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 - come modificato dall'articolo 38 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 600 milioni per l'anno 1990;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 600 milioni per l'anno 2010.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13. Edilizia rurale(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall'articolo 32 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 14. Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall'articolo 26 bis della
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno 1991.
Art. 15. Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3)
1. Per le finalità previste dall'articolo 74, comma 7, della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'anno 1990.
Art. 16. Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 49 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione «Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività» e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
6. I Consorzi di cui all'articolo 49 della
CAPO II
Interventi nei settori dei servizi sociali
Art. 17. Strutture assistenziali per anziani(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'anno 1990.
(Abrogato)
Art. 19. Finanziamenti straordinari ai Comuniper l'erogazione di assegni assistenziali integrativi(programma 2.2.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni per il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall'articolo 21 della
2. I finanziamenti e i rimborsi previsti al comma 1 saranno concessi su presentazione di un prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere da parte dei Comuni interessati, corredato dall'elenco dei beneficiari.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamenti straordinari e rimborsi ai Comuni per le spese necessarie alla liquidazione degli assegni integrativi a invalidi civili, ciechi e sordomuti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.
Art. 20. Finanziamenti straordinari per la gestionedi servizi socio - assistenziali(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall'articolo 30, comma 7, della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario agli enti previsti dall'articolo 30, comma 7, della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall'articolo 42 della
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1990.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario ai Consorzi previsti dall'articolo 42 della
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale.
(Abrogato)
Art. 22. Opere universitarie(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie, di cui all'articolo 189 del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell'anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione «Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1990.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 23. Attività teatrali(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall'Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della
2. Il contributo sarà concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione «Contributo quindicennale all'Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi» e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione «Contributi al Consorzio MIB per l'istituzione dei corsi Master international business» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: «Sovvenzione annua all'Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della
Art. 25. Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative nonché di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall'articolo 36 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione «Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
4. Nel testo del comma 1 dell'articolo 37 della
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della predetta
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione «Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 14, della
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall'articolo 2 della
Art. 26. Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'anno 1990.
CAPO III
Interventi nel settore dell'agricoltura
Art. 27. Sostegno agli imprenditori agricoli(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l'anno 1990.
Art. 28. Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della
Art. 29. Concorso negli interessisui prestiti di esercizio(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 30. Finanziamenti straordinari all'ERSAe alle cooperative agricole(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di proprietà regionale ed affidate in conduzione all'Ente medesimo.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 3, della
7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l'anno 1990.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 6, della
9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato; detto importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1989 o disimpegnate in conto residui su capitoli di spesa relativi ad interventi nelle zone terremotate, trasferite sul Fondo di solidarietà precitato ai sensi dell'articolo 22, primo e secondo comma, della
Art. 31. Sostegno ai consorzi apistici(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
2. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 65 milioni per l'anno 1990.
Art. 32. Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
CAPO IV
Interventi nei settori dell'industria, dell'artigianatodel commercio e del turismo
Art. 33. Contributi sugli interessi per gli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l'anno 1990;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2.000.
3. L'onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34. Costituzione del «Fondo rischi» dell'Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni per la costituzione di un fondo rischi gestito dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, di cui all'articolo 1 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione «Contributo a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
Art. 35. Società di servizi per la cooperazione economicacon Paesi dell'Est europeo(programma 3.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni, sino ad un terzo del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, della società di servizi, con sede in Trieste, promossa dalla SPI SpA, - Società di promozione industriale - del gruppo IRI, avente finalità di promozione imprenditoriale di fornitura di servizi e di assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.
2. Per le finalità del comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società sino all'importo di lire 100 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1565 (2.1.254.3.10.25) con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società di servizi con sede a Trieste promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1990.
Art. 36. Aree attrezzate per insediamenti produttivi(programma 0.1.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all'assunzione di un mutuo che l'Ente predetto assumerà.
2. Per le finalità previste dai commi 1 e 1 bis è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione «Finanziamento all'Ente per la zona industriale di Trieste per l'assunzione dell'onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 37. Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. Il predetto onere di lire 880 milioni fa carico al capitolo 7205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 880 milioni per l'anno 1990.
Art. 38. Interventi a favore di strutture consortili(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 34 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7287 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.
(Abrogato)
Art. 40. Contributi in conto capitalesugli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
Art. 41. Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 42. Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Dopo l'articolo 19 della
«Art. 19 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l'eventuale onere per l'acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.».
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 19 bis della
3. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, con decorrenza dall'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8311 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione «Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 19 bis della
Art. 43. Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44. Attività inerenti ai campionatidel mondo di calcio «Udine 90»(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 61 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.
TITOLO III
ACQUISIZIONE DI FONDI ASSEGNATI DALLOSTATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMAINTEGRATO MEDITERRANEO PER LA LAGUNADI MARANO E GRADO INTEGRAZIONI ALLALEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1989, N. 40
Art. 45. Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazioneidraulica e di difesa della laguna di Marano e Gradoe per la ricerca applicata in acquacoltura
1. In relazione alla partecipazione finanziaria dello Stato all'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell'Adriatico settentrionale - Sottoprogramma «Zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado», è acquisita al bilancio regionale la somma complessiva di lire 20.206.500.000, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della
a) finanziamento complessivo di lire 19.096.500.000 per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado di cui all'articolo 3, comma 1, della
b) finanziamento complessivo di lire 1.110 milioni per il finanziamento del programma pluriennale di ricerca di cui all'articolo 6 della citata
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), sul capitolo 501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 19.096.500.000, suddiviso in ragione di lire 12.492.500.000 per l'anno 1990, lire 4.418.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l'anno 1992; nella denominazione del citato capitolo 501 dell'entrata la locuzione «per gli interventi da realizzare» viene sostituita con la locuzione «per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado».
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito al titolo II - categoria 2.3. - il capitolo 514 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1 della
Art. 46. Revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11,comma 3, della
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, il capitolo 1656 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.600 milioni per l'anno 1990 e lire 2.800 milioni per l'anno 1991, vengono soppressi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, vengono inoltre soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 e i relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1265 con lo stanziamento complessivo di lire 3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni per l'anno 1991 e lire 1.752 milioni per l'anno 1992;
b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901 milioni, suddiviso in ragione di lire 357 milioni per l'anno 1991 e lire 544 milioni per l'anno 1992;
c) capitolo 2499 con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.000 milioni per l'anno 1991;
d) capitolo 6297 con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1990 e lire 800 milioni per l'anno 1991.
Art. 47. Rettifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,comma 3, della
1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 14.100 milioni, disposta per gli anni dal 1990 al 1993 con l'articolo 3, comma 3, della
a) lire 11.885 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.900 milioni per l'anno 1990 e lire 4.985 milioni per l'anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1990, lire 1.700 milioni per l'anno 1991 e lire 2.600 milioni per l'anno 1992, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.
Art. 48. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato peropere di sistemazione idraulica e di difesa della lagunadi Marano e Grado
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della
a) alla revoca degli stanziamenti per complessive lire 10.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.600 milioni per l'anno 1990 e lire 2.800 milioni per l'anno 1991, disposta con l'articolo 46, comma 3, lettere c) e d);
b) alla maggiore spesa complessiva di lire 3.385 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1990 e di lire 985 milioni per l'anno 1991, risultante dalla modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a);
c) all'acquisizione nella spesa dell'ulteriore quota di assegnazione statale pari a complessive lire
5.311.500.000, suddivisa in ragione di lire 2.492.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992.
2. A tal fine, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) sul capitolo 2500 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.909.500.000, suddiviso in ragione di lire 5.777.500.000 per l'anno 1990 e lire 3.132.000.000 per l'anno 1991, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a);
b) sul capitolo 6298 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 10.187 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.715 milioni per l'anno 1990, lire 1.286 milioni per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b).
Art. 49. Riduzione di spese regionaliin relazione all'acquisizione dei fondi statali
1. Dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale si provvede a disporre uno storno di fondi per complessive lire 5.811.500.000 per gli anni dal 1990 al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991, lire 2.186.000.000 per l'anno 1992, nonché la revoca della spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla minor spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, risultante dalla modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b);
b) l'iscrizione nella spesa dell'ulteriore quota di assegnazione statale di complessive lire 5.311.500.000, suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992, disposta con l'articolo 48, commi 1, lettera c), e 2 (parte).
2. A tal fine dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono stornati gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva di lire 524.500.000, suddivisa in ragione di lire 377.500.000 per l'anno 1990 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva di lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.615 milioni per l'anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085 milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
Art. 50. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Statoper la ricerca applicata in acquacoltura
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
2. In relazione all'iscrizione nella spesa del suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni, e tenuto conto degli storni disposti con gli articoli 51, comma 3, e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, viene stornata la somma complessiva di lire 671 milioni, suddivisa in ragione di lire 36 milioni per l'anno 1990, lire 318 milioni per l'anno 1991 e lire 317 milioni per l'anno 1992.
Art. 51. Formazione professionaledegli addetti all'acquacoltura
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della
2. Il predetto onere di lire 208 milioni fa carico al capitolo 5862 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 208 milioni per l'anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 208 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7663 dello stato di previsione precitato
Art. 52. Sviluppo dell'organizzazione commerciale
1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della
2. Il predetto onere di lire 231 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 231 milioni per l'anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 231 milioni si provvede mediante storno, dal capitolo 7663 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente - per lire 210 milioni - alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
Art. 53. Riallocazione di risorse regionali
1. La somma complessiva di lire 10.900.500.000 stornata dai capitoli 1265, 1305, 2497, 6295 e 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 con gli articoli 46, comma 3, lettere a) e b), 49, comma 2, lettere a) e b), e 50, comma 2, viene destinata alla copertura di nuove o maggiori spese autorizzate con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11, per l'ammontare complessivo di lire 10.900.500.000, suddiviso in ragione di lire 3.028.500.000 per l'anno 1990, lire 3.073.000.000 per l'anno 1991, lire 4.799.000.000 per l'anno 1992.
TITOLO IV
ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 54. Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della
a) lire 40 milioni nell'anno 1990;
b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.
2. L'onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55. Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale(programma 1.5.5.)
1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l'Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione «Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l'Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1990.
Art. 56. Convenzione con l'Agenziaper lo sviluppo della montagna(programma 3.2.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall'articolo 1 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione «Rimborso all'Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall'articolo 1 della
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 57. Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1990.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1990 il recupero di pari importo - ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della
Art. 58. Sedi regionali(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 59. Modifica dell'articolo 3della
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della
«Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato «ex Villa Florio» di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l'immobile denominato «ex Villa Florio» parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte al Centro regionale vitivinicolo, di cui alla
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell'Assessore alle finanze.».
Art. 60. Contributi ad istituzioni culturali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 39, commi 3 e 5, della
2. Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 53, comma 15, della
3. [Abrogato].
Art. 61. Modifica dell'articolo 3della
1. Nel testo dell'articolo 3 della
a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente: «3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell'articolo 4 della
Art. 62. Integrazione dell'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
«2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali.».
Art. 63. Modifica dell'articolo 34della
1. Il comma 7 dell'articolo 34 della
«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dell'immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo.».
2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 3389 viene sostituita dalla seguente: «Contributi annui costanti agli Enti locali ed agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.».
(Abrogato)
(Abrogato)
Art. 66. Integrazione dell'articolo 95della
1. Nel comma 6 dell'articolo 95 della
(Abrogato)
(Abrogato)
Art. 69. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla