Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 03/06/1978 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [4] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. [7] |
Art. 5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Per gli interventi previsti tall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio [...] |
Art. 8. [10] |
Art. 9. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, con [...] |
Art. 10. Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, [...] |
Art. 11. All'atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad [...] |
Art. 12. L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 [...] |
Art. 13. [15] |
Art. 14. [16] |
Art. 15. (Omissis) |
Art. 16. [18] |
Art. 17. [20] |
Art. 18. [21] |
Art. 19. [23] |
Art. 20. [24] |
Art. 21. [25] |
Art. 22. [26] |
Art. 23. Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19781981 il cui stanziamento viene [...] |
Art. 24. [27] |
Art. 25. [29] |
Art. 26. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.49 - Legge Regionale 3 giugno 1978, n. 48.
Interventi diversi nei settore agricolo-forestale. [1]
(B.U. 5 giugno 1978, n. 46).
CAPO I
Contributi sui maggiori oneri per la realizzazione di strutture collettive
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di cooperative agricole, loro consoni e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia, nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito in forza dell'articolo 9 della
L'agevolazione, di cui al precedente comma, potrà essere concessa sull'importo relativo ai maggiori oneri, risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta o prevista per il completamento, anche dei singoli lotti, e la spesa ammessa, per le medesime opere, in sede di approvazione del progetto e di concessione del contributo, da parte della Commissione delle Comunità economiche europee, dello Stato italiano, e/o della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Tale maggiore spesa effettivamente sostenuta od ancora da sostenere, potrà risultare, a corredo della istanza di intervento, da apposita perizia supplettiva, presentata dalla Cooperativa od Ente beneficiario all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.
Nelle maggiori spese, come sopra documentate, potrà riconoscersi una aliquota di spese generali, non superiore a quella determinata per la specifica categoria di opere con l'annuale decreto del Presidente della Giunta regionale, a norma della
L'intervento regionale contemplato al presente articolo sarà concesso, per le opere di valorizzazione delle produzioni zootecniche ed agricole, con le modalità previste dall'articolo 4 della
In favore dei beneficiari indicati al primo comma del precedente articolo 1, ad integrazione del contributo in conto capitale, può essere concesso, per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo, un concorso negli interessi sul mutuo agevolato previsto tall'articolo 1 della
CAPO II
Contributi per la realizzazione d'impianti collettivi di valorizzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici nonché per l'acquisizione, l'ampliamento e
l'ammodernamento di impianti di macellazione di avicunicoli
(Omissis) [6].
L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad acquisire, ampliare, completare ed ammodernare impianti di raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie allevate, da trasferirsi in gestione o in proprietà a cooperative agricole e loro consorzi, aventi per scopo sociale ed indirizzo economico produttivo la particolare specializzazione [8].
CAPO III
Interventi per la prevenzione dei danni da grandine e per favorire la
ripresa delle aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche
Per le finalità previste dall'articolo 1 della
(Omissis) [9].
Per gli interventi previsti tall'articolo 3 della
CAPO IV
Contributi alle Associazioni provinciali degli allevatori per il
miglioramento e la selezione del bestiame
Per le finalità previste dalla
CAPO V
Finanziamento degli interventi d'urgenza previsti dalla legge regionale 29
dicembre 1976, n. 69 e disposizioni procedurali per l'esecuzione delle
opere pubbliche di bonifica e di quelle di miglioramento fondiario
Per gli interventi previsti dalla
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del
Nel caso si disponga di prescindere dall'atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'articolo 116 del
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l'importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente a termini dell'articolo 116 del
All'atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l'Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo della concessione medesima [11].
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell'importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l'esecuzione di lavori che presentino il carattere d'imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l'esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell'opera [12].
[Le variazioni ed addizioni dei lavori, fino alla concorrenza dell'importo del progetto approvato, potranno essere autorizzate dal Direttore regionale competente cui dovrà far seguito la presentazione di una perizia suppletiva per la conseguente integrazione della concessione principale [13]].
L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della
CAPO VI
Interventi per il miglioramento e difesa dei boschi esistenti
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e alle Comunità montane per opere di trasformazione o di conversione dei boschi, di manutenzione della viabilità forestale di servizio e in genere per il miglioramento della struttura e della produttività dei boschi esistenti, siti in terreni classificati montani o soggetti a vincolo idrogeologico.
La misura del contributo non può superare il 90 per cento della spesa ammissibile.
Per gli interventi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 4 della
CAPO VII
Integrazione alla
(Omissis) [17].
CAPO VIII
Norme finanziarie
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978 [19].
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7544 con la denominazione: «Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:
- per lire 500 milioni dalla Rubrica n. 5 - partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;
- per i restanti 500 milioni dalla Rubrica n. 5 - partita n. 12 del sopraspecificato elenco n. 5.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 7467 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi sugli interessi a favore delle cooperative agricole, loro Consorzi e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, delle organizzazioni degli allevatori e dei Comuni nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, che contraggono mutui di miglioramento, anche integrativi, a termine della
Per le finalità di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 351 milioni per l'esercizio 1978, che fa carico al capitolo 7463 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 351 milioni per l'esercizio 1978 [22].
Di conseguenza, la denominazione del precitato capitolo 7463 viene così modificata: «Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l'attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l'allevamento del bestiame; per la costruzione, l'ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali - per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera- per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani- per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l'acquisto da parte dei Comuni e di loro Consorzi, di Comunità montane, di Cooperative, Consorzi agricoli e di altri Enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali; contributi all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura ed a Cooperative agricole e loro Consorzi per la realizzazione, completamento, ampliamento, ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici».
Al predetto onere di lire 351 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per le finalità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7545 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, macellazione, lavorazione e conservazione e commercializzazione di animali e carni delle specie avicunicole» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per gli oneri di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7478 con la denominazione: «Sovvenzioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la promozione di programmi di difesa antigrandine» e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 7466 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 - istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 13 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della
Gli oneri previsti dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.495 milioni per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1.495 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19781981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 5 - partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per l'esercizio 1978 [28].
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi - 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7546 con la denominazione: «Contributi per l'esecuzione di opere di trasformazione o di conversione dei boschi, di manutenzione della viabilità forestale di servizio e per il miglioramento della struttura e della produttività dei boschi esistenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 440 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 110 milioni per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 440 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 14 fanno carico al capitolo 7360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 550 milioni per il piano di cui lire 230 milioni per l'esercizio 1978. Al predetto onere di lire 550 milioni, si fa fronte come segue:
a) per lire 420 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:
per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, alla Rubrica n. 5 - Partita n. 11 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti:
per i restanti 120 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 5 del sopra specificato elenco n. 5;
b) per i restanti 130 milioni per l'esercizio 1978, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1977, e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Per le percentuali di contributo vedi ora l'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Vedi anche gli interventi integrativi di cui all'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 80 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Articolo così modificato dall'art. 21 della
[9] Articolo sostitutivo del III comma dell'art. 1 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[11] Detta percentuale è stata elevata al 50% dell'importo complessivo della concessione, al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 11 della
[12] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 12 della
[13] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 della
[14] Vedi anche l'estensione di cui all'art. 23 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[17] Articolo sostitutivo del III comma dell'art. 2 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[19] Vedi anche l'art. 5 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[22] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] La presente spesa è stata ridotta a lire 220 milioni dall'ultimo comma dell'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della