Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 29/05/1995 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/82). |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 75/82). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale n. 75/82). |
Art. 4. (Norma transitoria per le cooperative già ammesse a contributo). |
Art. 5. (Norma transitoria). |
Art. 5 bis. |
Art. 6. (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/95). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.82 - Legge Regionale 29 maggio 1995, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n 75, recante «Testo Unico delle leggi regionali in mate ria di edilizia residenziale pubblica», nonchè all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.
(B.U. 31 maggio 1995, n. 22).
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/82). [1]
1. All'articolo 24 della
(Omissis).
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 75/82). [2]
1. L'articolo 43 della
(Omissis).
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale n. 75/82). [3]
1. L'articolo 120 della
(Omissis).
Art. 4. (Norma transitoria per le cooperative già ammesse a contributo). [4]
1. In deroga a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 43 della
2. In deroga a quanto stabilito ai commi 7 ed 8 dell'articolo 43 della
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione e frazionamento dell'agevolazione concessa in capo agli assegnatari degli alloggi, purchè gli stessi abbiano acquisito la qualità di socio prima dell'assegnazione e risultino in possesso dei requisiti soggettivi, ancorchè le procedure per il loro reperimento siano state effettuate irritualmente rispetto alla normativa vigente.
4. La norma di cui al comma 6 dell'articolo 120 della
Art. 5. (Norma transitoria). [6]
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della presente Legge.
2. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, le cui domande siano state ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione ed al frazionamento del contributo o dell'anticipazione concessi in capo agli acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi, anche nel caso in cui l'operatore non abbia proceduto all'individuazione dei beneficiari secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina vigente, ovvero abbia realizzato un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione, ovvero abbia ceduto gli alloggi realizzati, prima della scadenza del termine di cui al comma 4 dell'articolo 120 della
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della
Art. 6. (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/95).
1. All'articolo 5, comma 3, della
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 75 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[7] Comma così modificato dall'art. 75 della
[8] Articolo inserito dall'art. 75 della