§ 4.10.165 - L.R. 9 maggio 1988, n. 27.
Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:09/05/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto.
Art. 2.  Opere soggette a comunicazione-denuncia.
Art. 3.  Opere soggette a verifica tecnica.
Art. 3 bis.  (Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 14/2002).
Art. 4.  Opere soggette a verifica tecnica a campione.
Art. 5.  Commissione tecnica provinciale.
Art. 6.  Opere in cemento armato.
Art. 7.  Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  Deroghe.
Art. 9 bis.  Contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici.
Art. 10.  Parere geologico.
Art. 11.  Parere geologico per i Comuni situati al di fuori delle zone sismiche.
Art. 12.  Disposizioni transitorie.
Art. 12 bis.  Verifica degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 13.  Documentazione.
Art. 14.  Valutazione dei rischi geologico e sismico.
Art. 14 bis.  Cartografia geologico-tecnica.
Art. 15.  Repressione delle violazioni.
Art. 16.  Norme applicabili e disposizioni abrogate.
Art. 17.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 5 fanno carico al capitolo 816 e, rispettivamente, 820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per [...]
Art. 18.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 fanno carico al capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...]


§ 4.10.165 - L.R. 9 maggio 1988, n. 27. [1]

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(B.U. 10 giugno 1988, n. 57).

 

CAPO I

Ambito di applicazione

 

Art. 1. Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto.

     1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge.

     2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al Capo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

     3. Negli stessi territori, il Sindaco - fatto salvo quanto previsto al Capo II - è tenuto a verificare anche l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64 [2].

 

CAPO II

Controllo sull'osservanza delle norme sismiche

 

     Art. 2. Opere soggette a comunicazione-denuncia.

     1. Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all'articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     2. La comunicazione-denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

     4. La recezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione-denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione-denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

 

     Art. 3. Opere soggette a verifica tecnica.

     1. I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti a verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell'opera dell'apposita commissione tecnica di cui all'articolo 5.

     2. Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre che al Comune, entro sessanta giorni dalla data di recezione della comunicazione-denuncia di cui all'articolo 2.

     3. Il risultato, se positivo, autorizza l'inizio dei lavori.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.

 

     Art. 3 bis. (Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 14/2002). [3]

     1. Per le opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i soggetti indicati dall’articolo 3 della suddetta legge regionale presentano la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 1, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori.

     2. Nella comunicazione di cui al comma 1, viene indicato il responsabile del procedimento e il progettista; le indicazioni sull’appaltatore e sul direttore dei lavori dovranno essere oggetto di successiva comunicazione subito dopo l’espletamento delle procedure di scelta del contraente e l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori.

     3. Il progetto da allegare alla comunicazione di cui al comma 1 è il progetto esecutivo previsto all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 14/2002, unitamente all’asseverazione del progettista di cui all’articolo 2, comma 2.

     4. L’autorizzazione tacita di cui all’articolo 2, comma 4, e il risultato della verifica tecnica di cui all’articolo 3, sono indicati nell’ambito delle procedure di scelta dell’appaltatore e, ove necessario, del direttore dei lavori.

 

     Art. 4. Opere soggette a verifica tecnica a campione.

     1. La verifica sull'osservanza delle norme sismiche sulle opere di categorie diverse da quelle di cui all'articolo 3 viene effettuata dal collaudatore delle strutture di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     2. La nomina del collaudatore deve avvenire, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, con incarico del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli.

     3. Le opere considerate dal presente articolo debbono, altresì, essere soggette a verifica a campione, con le modalità poste dal comma 1 dell'articolo 3.

     4 Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono fissati i criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio del campione.

     5. La Giunta regionale si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di sottoporre, con motivato provvedimento, anche singoli progetti delle opere predette a verifica.

     6. Il risultato delle verifiche di cui al presente articolo, se positivo o con prescrizioni, una volta comunicato agli interessati, autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.

 

     Art. 5. Commissione tecnica provinciale. [4]

     1. Ai fini dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche, le Direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.

     2. Ciascuna commissione è costituita da:

     a) il Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro dipendente regionale di grado non inferiore a funzionario, appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica;

     b) un dipendente regionale di grado non inferiore a consigliere appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica, designato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

     c) quattro esperti, scelti fra terne indicate dai rispettivi ordini professionali, in numero di due tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri ed in numero di uno ciascuno tra gli appartenenti all'Ordine degli architetti ed all'Ordine dei geologi.

     3. Svolge funzione di segretario un dipendente in servizio presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici, di grado non inferiore a segretario, appartenente alla specializzazione tecnica, designato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     4. In caso di assenza o impedimento del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione provinciale dei lavori pubblici.

     5. Qualora gli ordini professionali non comunichino le terne di cui al comma 2 lettera c), entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui al medesimo comma 2, lettera c).

     6. Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in cinque anni, è costituita con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     8. A parità di voti prevale quello del presidente.

     9. Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del Direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.

     10. Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all'importo massimo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

     11. Al componente la commissione che verrà incaricato dal Presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso nella misura fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     12. Ai fini di quanto disposto dai commi 10 e 11, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi ed esperti invitati ai sensi del comma 9.

 

     Art. 6. Opere in cemento armato.

     1. La comunicazione-denuncia di cui all'articolo 2, per le opere considerate dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è valida, nelle zone dichiarate sismiche, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 della stessa legge n. 1086 del 1971 e la relativa documentazione, integrata secondo quanto prescritto dal predetto articolo 4, è conservata presso gli uffici della Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

     2. Il collaudatore delle opere predette è tenuto ad attestare in sede di collaudo statico, altresì la rispondenza dell'opera eseguita al progetto presentato, e tale attestazione è valida, pure, agli effetti dell'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Nella altre aree del territorio regionale, la denuncia dei lavori, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, va, pure, presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, così come anche la relazione del successivo articolo 6, a struttura ultimata, del direttore dei lavori, nonchè la comunicazione e la certificazione di cui all'articolo 7, commi terzo e quinto, della stessa legge n. 1086 del 1971.

 

     Art. 7. Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.

     1. [5].

     2. [6].

     3. [7].

     4. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.

     5. Per le opere eseguite dagli enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso ente, prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

 

CAPO III

Disposizioni in materia urbanistica

 

          Art. 8.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 9. Deroghe. [9]

     1. All'interno delle aree comprese nei piani particolareggiati delle zone omogenee A, in deroga alle prescrizioni della minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, si osservano le stesse disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, applicabili per le aree interne alla delimitazione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1978.

     2. La concessione di deroghe all'osservanza delle altre norme contenute nel citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, quando sussistono ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

     3. Le delimitazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, sono assunte con deliberazione del Consiglio comunale con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 52.

 

     Art. 9 bis. Contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici. [10]

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in funzione dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico per i Comuni situati in zona sismica, viene effettuato attraverso la formulazione degli elaborati di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Ai fini di cui al comma 1, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un'apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile. Alla suddetta relazione deve essere allegata una idonea cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo e la destinazione ammissibile delle aree.

     3. La relazione e gli allegati, costituenti lo studio di cui al comma 1, fanno parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e devono essere sottoscritti da tecnici laureati abilitati, ciascuno per la parte di propria competenza.

     4. Lo studio di cui al comma 1 è richiesto per:

     a) i nuovi strumenti urbanistici generali;

     b) le varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico di cui agli articoli 10 e 11 o della verifica di cui all'articolo 12;

     c) le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

     d) gli strumenti urbanistici attuativi di strumenti generali sprovvisti del predetto parere o per i quali esso sia stato espresso con riserve ovvero della verifica di cui all'articolo 12.

 

     Art. 10. Parere geologico.

     1. Il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal Servizio della difesa del suolo del la Direzione regionale dell'ambiente, sulla base dello studio di cui all'articolo 9 bis limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell'articolo stesso [11].

     2. Il parere suddetto deve essere chiesto dalle Amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e viene emesso dall'ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.

     3. Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, viene richiesta - entro trenta giorni dalla data del ricevimento - al Comune interessato una relazione integrativa.

     4. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione.

     4 bis. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico [12].

     4 ter. Per gli strumenti urbanistici non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 9 bis, il parere predetto è sostituito da apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano [13].

 

     Art. 11. Parere geologico per i Comuni situati al di fuori delle zone sismiche. [14]

     1. Per i Comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio è soggetta ad apposito parere espresso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell'ambiente, sulla base dello studio di cui all'articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell'articolo stesso.

     2. Per i casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4 bis, e 4 ter dell'articolo 10.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie.

     1. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i Comuni devono adeguare lo strumento urbanistico vigente [15].

     2. [16]

     3. Le Commissioni tecniche di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, vengono rinnovate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. In via di interpretazione autentica degli ultimi due commi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi od esperti invitati ai sensi dell'ottavo comma del medesimo articolo 5.

 

     Art. 12 bis. Verifica degli strumenti urbanistici vigenti. [17]

     1. La verifica della compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio, da formularsi ai sensi dell'articolo 12, è effettuata con delibera del Consiglio comunale sulla base di idoneo studio sottoscritto da tecnici laureati abilitati. Copia della delibera consiliare deve essere trasmessa alla Direzione regionale dell'ambiente.

     2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessarie ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ovvero dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'articolo 11 [18].

     3. [19]

     4. [20]

 

     Art. 13. Documentazione.

     1. Ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sono emanate prescrizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei previsti controlli e verifiche.

 

     Art. 14. Valutazione dei rischi geologico e sismico.

     1. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dei rischi geologico e sismico del territorio regionale, anche in collegamento con analoghe iniziative delle altre Regioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

     a) alle spese per la realizzazione e gestione della rete di controllo sismico del territorio regionale;

     b) all'esecuzione di studi, indagini, nonchè all'acquisto di strumentazioni atte all'acquisizione di elementi utili per una migliore conoscenza nei riguardi dei rischi geologico e sismico.

     2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, l'Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei

all'Amministrazione stessa ed, in particolare, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 [21].

     3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, l'Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei

all'Amministrazione stessa, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 [22].

 

     Art. 14 bis. Cartografia geologico-tecnica. [23]

     1. Nell'ambito dell'attività di studio ed indagine di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale promuove ogni iniziativa al fine di migliorare le conoscenze della situazione geologica del proprio territorio, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

     2. A tale scopo l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, anche mediante l'affidamento di speciali incarichi ad Enti od Istituti specializzati, alla redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del proprio territorio, con l'osservanza delle norme dello Stato che disciplinano la materia.

     3. La cartografia geologica viene redatta con riferimento alla carta tecnica informatizzata in elaborazione presso il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene utilizzata come supporto alla mappa dei rischi predisposta dalla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

     3 bis. In considerazione della necessità di provvedere alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale, a scopi sia scientifici, sia divulgativi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con enti di ricerca pubblici convenzioni finalizzate alla predisposizione e pubblicazione di tali elaborati [24].

 

     Art. 15. Repressione delle violazioni.

     1. Il processo verbale di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini ed agli effetti di cui al Titolo III della stessa legge, è trasmesso alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

 

     Art. 16. Norme applicabili e disposizioni abrogate.

     1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relativi decreti di attuazione.

     2. E' abrogata la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3.

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 17.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 5 fanno carico al capitolo 816 e, rispettivamente, 820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l'anno 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 18.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 fanno carico al capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     2. La denominazione del precitato capitolo 2500 viene modificata sostituendo la locuzione «documenti e dati,» con la locuzione «documenti, dati e strumentazioni,».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[3] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[4] Articolo modificato dall'art. 29 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31. Relativamente alla provincia di Gorizia la Commissione prevista al presente articolo viene soppressa.

[5] Comma abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[6] Comma abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[7] Comma abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[8] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[13] Vedi nota che precede.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 1994, n. 8.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 1994, n. 8.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 1994, n. 18.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 1994, n. 19.

[20] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 1994, n. 19.

[21] Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[22] Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 4 maggio 1992, n. 15.

[24] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1