§ 3.12.15 - L.R. 28 aprile 1978, n. 30.
Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:28/04/1978
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 3.12.15 - L.R. 28 aprile 1978, n. 30.

Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane. [1]

(B.U. 2 maggio 1978, n. 31).

 

CAPO I

Interventi a favore del «fondo rischi» dei Consorzi

Provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane

e le cooperative tra imprese artigiane della regione

 

Art. 1. [2]

     [Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese artigiane della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese artigiane e le cooperative tra le imprese artigiane, riunite in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa e con la partecipazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, hanno costituito o costituiranno, a garanzia delle operazioni di prestito, secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

     Ai Consorzi di garanzia fidi di cui al comma precedente potranno anche essere associati, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, gli istituti di credito operanti nella regione.]

 

     Art. 2. [3]

     [L'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) ha facoltà di devolvere, in tutto o in parte, in favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane di cui al precedente articolo 1, i fondi disponibili e destinati in bilancio alla concessione dei contributi di cui al terzo comma - punto 1 - della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

     I Consorzi provinciali garanzia fidi gestiranno dette somme con contabilità separata, per le medesime finalità indicate al terzo comma - punto 1 - della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 e con le modalità che l'E.S.A. riterrà opportuno dettare al riguardo anche in relazione ai contenuti del Piano regionale di sviluppo.

     I Consorzi provinciali garanzia fidi, all'atto della devoluzione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono obbligati a cooptare nel proprio consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'E.S.A. designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

     I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane, per le finalità di cui al presente articolo, apporteranno al proprio statuto le opportune modifiche.

     E' fatto obbligo ai Consorzi predetti di trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato un rendiconto sull'utilizzazione dei fondi devoluti ai sensi del primo comma del presente articolo con l'indicazione dei beneficiari dei contributi e dell'entità delle agevolazioni applicate a ciascuna ditta.]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4. [5]

     [La domanda di contributo deve essere presentata, a cura del Presidente del Consorzio, alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'artigianato - che provvede alla sua istruttoria.

     Essa va corredata dai seguenti documenti:

     1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio debitamente registrato e preventivamente approvato dall'Assessore delegato all'artigianato;

     2) elenco delle imprese aderenti al Consorzio, autenticato dal Presidente;

     3) composizione delle cariche sociali;

     4) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito;

     5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del «fondo rischi» di cui al precedente articolo 1.]

 

     Art. 5. [6]

     [La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato all'artigianato.]

 

     Art. 6. [7]

     [Con l'accettazione dei contributi regionali, il Consorzio si obbliga:

     1) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore delegato all'artigianato;

     2) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante degli istituti di credito associati designato dagli istituti medesimi;

     3) a sottoporre all'approvazione dell'assessore delegato all'artigianato le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

     4) a trasmettere al Servizio dell'artigianato, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

     5) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione dei fondi costituiti con l'intervento integrativo dell'Amministrazione regionale ad opera di pubblica utilità indicata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato all'artigianato;

     6) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese artigiane che non si impegnino, con apposita dichiarazione del titolare, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

     7) a revocare la garanzia in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente n. 6.

     7 bis) a prevedere nel proprio statuto l'obbligo, per il socio beneficiario della garanzia, di versare nel fondo rischi del Consorzio una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,30 per cento di quella garantita [8].]

 

CAPO II

Contributi sulle operazioni di locazione

finanziaria di macchine e attrezzature

 

     Artt. 7. - 11 bis. [9]

 

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

     Artt. 12. - 14. [10]

 

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 agosto 1982, n. 51 ed abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[8] Numero aggiunto dall'art. 57 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[9] Articoli abrogati dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della stessa L.R. 12/2002.

[10] Articoli abrogati dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della stessa L.R. 12/2002.