§ 3.3.48 - L.R. 18 marzo 2010, n. 6.
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:18/03/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Organismi associativi tra apicoltori)
Art. 4.  (Esperti apistici)
Art. 5.  (Uso di fitofarmaci)
Art. 6.  (Denuncia degli alveari)
Art. 7.  (Trasferimento di api e alveari)
Art. 8.  (Nomadismo)
Art. 9.  (Commissioni apistiche provinciali)
Art. 10.  (Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)
Art. 11.  (Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)
Art. 12.  (Programma regionale triennale per l'apicoltura)
Art. 13.  (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
Art. 14.  (Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)
Art. 15.  (Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)
Art. 16.  (Oneri finanziari a carico della Regione)
Art. 17.  (Laboratorio Apistico Regionale)
Art. 18.  (Sanzioni)
Art. 19.  (Vigilanza e controllo)
Art. 20.  (Cumulo)
Art. 21.  (Norme transitorie)
Art. 22.  (Abrogazioni)
Art. 23.  (Norme finanziarie)
Art. 24.  (Entrata in vigore ed efficacia)


§ 3.3.48 - L.R. 18 marzo 2010, n. 6. [1]

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

(B.U. 24 marzo 2010, n. 12)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque;

c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

 

     Art. 3. (Organismi associativi tra apicoltori)

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. La Regione si avvale degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

 

     Art. 4. (Esperti apistici)

1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.

2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:

a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;

b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.

3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.

4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.

5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.

7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale.

8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.

 

CAPO II

NORME IGIENICO - SANITARIE

 

     Art. 5. (Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.

3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

 

     Art. 6. (Denuncia degli alveari)

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.

2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.

3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Trasferimento di api e alveari)

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.

2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

 

CAPO III

DISCIPLINA DEL NOMADISMO

 

     Art. 8. (Nomadismo)

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

 

     Art. 9. (Commissioni apistiche provinciali)

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.

2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:

a) un massimo di due esperti apistici;

b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;

c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

d) un Dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni.

4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

b) tipologia ed entità di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.

5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

 

     Art. 10. (Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;

b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;

c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.

 

     Art. 11. (Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)

1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:

a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;

b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

 

CAPO IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA

 

     Art. 12. (Programma regionale triennale per l'apicoltura)

     [Abrogato]

 

     Art. 13. (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 14. (Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.

2. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 15. (Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)

1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.

     Art. 16. (Oneri finanziari a carico della Regione)

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione regionale provvede:

a) con risorse proprie;

b) con le risorse statali assegnate alla Regione.

 

     Art. 17. (Laboratorio Apistico Regionale)

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 18. (Sanzioni)

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.

 

     Art. 19. (Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

 

     Art. 20. (Cumulo)

     [Abrogato]

 

     Art. 21. (Norme transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

     Art. 22. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura - programma 3.1.5) della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);

c) l'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 (modificativo della legge regionale 16/1988);

d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);

e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);

f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);

g) il comma 3 dell'articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (modificativo dell'articolo 211 della legge regionale 5/1994);

h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);

i) il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativo della legge regionale 16/1988);

j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

 

     Art. 23. (Norme finanziarie)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue "Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura - L. 313/2004".

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api".

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione".

 

     Art. 24. (Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. [Abrogato].


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 9.