Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 13/06/1988 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 18. Comitato tecnico consultivo. |
§ 3.9.14 - Legge Regionale 13 giugno 1988, n. 46. [1]
Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.
(B.U. 14 giugno 1988, n. 75).
Artt. 1. - 17. (Omissis)
Art. 18. Comitato tecnico consultivo.
1. Presso la Direzione regionale dell'industria è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore regionale dell'industria che lo presiede, o suo sostituto;
b) dal Direttore del Servizio pesca marittima;
c) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio del Friuli- Venezia Giulia;
d) dal Direttore dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;
e) da un rappresentante del Registro navale italiano;
f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;
g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;
h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Comuni, designati dai Comuni stessi:
1) Grado;
2) Marano Lagunare;
3) Monfalcone;
4) Muggia;
5) Trieste;
i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:
a) un rappresentante designato dal Consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;
b) un rappresentante dell'Università di Trieste;
c) un rappresentante dell'Università di Udine;
d) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
4. Il Comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito Sottocomitato per l'attuazione dell'articolo 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del Comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.
5. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale dell'industria.
6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato esperti in discipline relative al problema.
11. Il Comitato tecnico consultivo nominato ai sensi dell'articolo 7 della
Artt. 19. - 23. (Omissis)
[1] Legge abrogata dall'art. 32 della