§ 3.14.11 - Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 32.
Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:04/05/1973
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Art. 4. 
Art. 5.  [3]
Art. 6.  [4]
Art. 7.  [5]
Art. 8. 


§ 3.14.11 - Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 32.

Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione.

(B.U. 7 maggio 1973, n. 18).

 

CAPO I

Contributi per la costituzione di un fondo rischi afavore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivi tra dettaglianti della regione e di un fondo rischi a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi e rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, per il fondo rischi dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie della regione

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine (credito d'esercizio), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.

     Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonché dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

 

     Art. 4. [2]

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2, nonché per gli scopi di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 5. [3]

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6618 con la denominazione: «Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, ai Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al Consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per la costituzione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 800 milioni autorizzata con l'articolo 4 della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 6618 e quella di lire 300 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1974 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.

 

CAPO II

Rifinanziamento della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46 «Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature e impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale»

 

     Art. 6. [4]

     Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

 

     Art. 7. [5]

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6619 con la denominazione: «Contributi straordinari fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa- Corno ed all'Ente autonomo del porto di Trieste, per l'acquisto di attrezzi e mezzi meccanici volti ad agevolare l'esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali» e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 6 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 6619, e quella di lire 300 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 150 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, fino all'esercizio finanziario 1973.

 

CAPO III

Ulteriore finanziamento dell'art. 1, lettera a), della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, per i Centri ed Istituti di documentazione operanti nel territorio regionale

 

     Art. 8. [6]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.