Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 04/05/1973 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25. |
Art. 4. |
Art. 5. [3] |
Art. 6. [4] |
Art. 7. [5] |
Art. 8. |
§ 3.14.11 - Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 32.
Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione.
(B.U. 7 maggio 1973, n. 18).
CAPO I
Contributi per la costituzione di un fondo rischi afavore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivi tra dettaglianti della regione e di un fondo rischi a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi e rifinanziamento della
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine (credito d'esercizio), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.
Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonché dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.
Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della
Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2, nonché per gli scopi di cui alla
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6618 con la denominazione: «Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, ai Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al Consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per la costituzione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 800 milioni autorizzata con l'articolo 4 della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 6618 e quella di lire 300 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1974 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.
CAPO II
Rifinanziamento della
Per le finalità previste dall'art. 1 della
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6619 con la denominazione: «Contributi straordinari fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa- Corno ed all'Ente autonomo del porto di Trieste, per l'acquisto di attrezzi e mezzi meccanici volti ad agevolare l'esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali» e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 6 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 6619, e quella di lire 300 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 150 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la
CAPO III
Ulteriore finanziamento dell'art. 1, lettera a), della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della