§ 5.8.13 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 52.
Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:16/08/1982
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 5.8.13 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 52. [1]

Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali.

(B.U. 21 agosto 1983, n. 77).

 

CAPO I

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 18 novembre 1976, n. 60 e

23 novembre 1981, n. 77

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. [3]

     [In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, il testo dell'articolo 4 bis della legge regionaLe 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].]

 

     Art. 3.

     Nell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, le parole «immobili di notevole valore artistico, storico o culturale» sono sostituite dalle parole «immobili che presentino notevole valore artistico, storico o culturale».

 

     Art. 4.

     Il termine fissato dall'articolo 15 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 della medesima legge è riaperto, per la durata di 30 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     Nell'articolo 16 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, al primo comma è anteposto il seguente comma:

     (Omissis) [6].

 

CAPO II

Conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio artistico

e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intraprendere iniziative per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976, fino a quando non sarà possibile la sua restituzione alle sedi originarie.

 

     Art. 8.

     Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 7 da parte del Museo diocesano di arte sacra di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi finanziamenti al legale rappresentante della predetta istituzione.

     Per le medesime finalità è autorizzata altresì l'utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 [7].

 

CAPO II

Ulteriori interventi per la conservazione di beni culturali e rifinanziamenti degli interventi previsti dagli articoli 37, punto 1) e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, nonché interpretazione autentica delle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1966, n. 27

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in casi del tutto eccezionali, contributi straordinari in misura non superiore al 90% della spesa prevista per il restauro di immobili che presentino particolare valore artistico o storico, adibiti a servizi di carattere collettivo, che siano stati devastati da eventi imprevedibili, comunque non naturali, qualora il mancato restauro comporti un irreversibile degrado degli immobili stessi.

 

     Art. 10. [8]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario della misura massima di lire 700 milioni onde consentire l'acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell'istituzione di un museo storico di guerra [9].

 

     Art. 11. [10]

     Il contributo straordinario previsto dal precedente articolo è concesso a seguito della presentazione da parte del Comune di Trieste, di apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa della qualità e della consistenza delle collezioni di cui trattasi, da un preventivo della spesa da sostenere per il loro acquisto e della documentazione attestante il preciso impegno, da parte degli eredi del defunto prof. Diego de Henriquez, ad addivenire alla loro cessione.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 14. [11]

     [Gli interventi regionali previsti dall'articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1º settembre 1966, n. 27, comprendono anche l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.]

 

CAPO IV

Norme finanziarie

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per l'esercizio 1982, e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8090 con la denominazione: «Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 160 milioni, si fa fronte come segue:

     - per lire 40 milioni, relativi all'anno 1982, mediante utilizzo di quota di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     - per lire 120 milioni relativi agli anni 1983 (60 milioni) e 1984 [60 milioni], mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 16.

     Per le finalità stabilite dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8091 con la denominazione: «Contributi straordinari per il restauro di immobili di particolare valore artistico e storico adibiti a servizi di carattere collettivo devastati da eventi imprevedibili» e con lo stanziamento di lire 300 milioni Per l'esercizio 1982. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo di quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni nell'esercizio 1982 e lire 350 milioni nell'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8092 con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Trieste per l'acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche del defunto prof. Diego de Henriquez» e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 700 milioni si sa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 18.

     L'onere di lire 200 milioni previsto dal precedente articolo 12, fa carico al capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio 1982,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     L'onere di lire 100 milioni previsto al precedente articolo 13, fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio 1982,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982-1983. Al predetto onere di lire 100 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, integrato con l'articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 8 - Categoria III, il capitolo 2802 con la denominazione: «Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7131 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 18 del 12 febbraio 1982.

 

     Art. 20.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 42 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Testo inserito nella legge originaria.

[5] Norma modificativa del punto 2) dell'art. 15 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[6] Testo inserito nella legge originaria.

[7] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 20 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36, in via di interpretazione autentica il contributo straordinario previsto dal presente articolo per l'acquisizione da parte del comune di Trieste delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell'istituzione di un Museo storico di guerra, può essere utilizzato altresì per far fronte alle spese di trasporto dagli attuali depositi e di prima sistemazione delle collezioni stesse in ambienti ritenuti idonei alla realizzazione del museo. A tal fine il comune di Trieste è tenuto a presentare apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa, delle opere e delle iniziative previste e da un preventivo di spesa.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.