§ 4.2.44 - Legge Regionale 4 maggio 1978, n. 33.
Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:04/05/1978
Numero:33


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all'8% della spesa ammissibile per:
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum
Art. 2 bis.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi «una tantum» per il recupero, il rifacimento e l'ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico [...]
Art. 2 ter.      I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000
Art. 4.      Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'esercizio 1978
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.44 - Legge Regionale 4 maggio 1978, n. 33.

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

(B.U. 9 maggio 1978, n. 33).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all'8% della spesa ammissibile per:

     a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali [1];

     b) la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la

ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei

relativi impianti complementari [2];

     c) l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali [3].

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum [4].

 

     Art. 2 bis.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi «una tantum» per il recupero, il rifacimento e l'ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico [5].

 

     Art. 2 ter.

     I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione [6].

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000 [7].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6869 con la denominazione: «Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri» e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'esercizio 1978 [8].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6870 con la denominazione: «Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così integrata dall'art. 21 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1981, n. 25.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1984, n. 29. Vedi anche l'art. 4 della medesima legge regionale.

[4] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 2, ventunesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 40 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e all'art. 75, comma 3, della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1981, n. 25. Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 21 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1981, n. 25. Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 2 ventunesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 31 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 40 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4. La disposizione del presente articolo si applica anche alle opere previste dall'art. 2 bis della presente legge ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.

[7] Vedi anche l'art. 4 della L.R. 7 maggio 1981, n. 25, l'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, l'art. 6, tredicesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, l'art. 39, II comma, della L.R. 20 giugno 1983, n. 64 e l'art. 40 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4. Vedi l'ulteriore limite d'impegno di cui all'art. 38, secondo comma della L.R. 20 agosto 1984, n. 36, all'art. 7 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 5, quarto comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, all'art. 11 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 34 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e all'art. 20, comma 11, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[8] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 7 maggio 1981, n. 25, l'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, l'art. 6, tredicesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, l'art. 31 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 5 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, l'art. 11, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 l'art. 14 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28 e l'art. 34, comma 5, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.