Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 miniere - cave - torbiere |
Data: | 28/06/1994 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
§ 4.4.10 - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 10. [1]
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.
(B.U. 29 giugno 1994, n. 26).
CAPO I
Regime transitorio per le attività estrattive di cui agli articoli 1 e 4
della
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della
2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.
3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della
4. La continuazione delle attività di cui al comma 1, da svolgesi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, è assentita a decorrere dall'1 luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della
2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della
(Omissis).
1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della
2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.
3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
4. La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della
1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, sono comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonchè all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della
CAPO II
Modifiche ed integrazioni alla
1. All'articolo 9, secondo comma, della
1. L'articolo 11 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 12 bis della
(Omissis).
1. All'articolo 13, primo comma, della
(Omissis).
1. All'articolo 14 della
1. Dopo l'articolo 18 della
(Omissis).
CAPO III
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'articolo 6, si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo l'1 luglio 1994.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 39 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della