§ 4.10.151 – L.R. 23 agosto 1985, n. 45.
Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/08/1985
Numero:45


Sommario
Art. 1.      In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale l'amministrazione regionale è autorizzata, al fine di intervenire prontamente per la ripresa delle aziende [...]
Art. 2.      La giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla direzione regionale dell'agricoltura, delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità [...]
Art. 3.      Le conseguenze dannose di più eventi calamitosi che si verifichino nella medesima annata agraria ed a breve distanza di tempo nello stesso comprensorio si sommano, sia gli effetti della [...]
Art. 4.      La Regione può anticipare il concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui nonché i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 15 [...]
Art. 5.      Le domande per il conseguimento da parte delle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino [...]
Art. 6.      Per conseguire le provvidenze per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle scorte di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 [...]
Art. 7.      Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita [...]
Art. 8.      Ai prestiti agrari posti in essere a termini della presente legge si applicano le norme e le garanzie previste per le operazioni creditizie di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), [...]
Art. 9.      Possono beneficiare delle provvidenze contributive di cui all'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Tutte le agevolazioni contributive e creditizie e/o previste dalla presente legge si estendono anche per i danni alle coltivazioni piopppicole.
Art. 12. 
Art. 13.      Tutte le provvidenze concesse ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione all'albo pretorio del comune per la durata di [...]
Art. 14.      Tutti gli articoli della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, sono abrogati, ad eccezione degli articoli [...]
Art. 15.      Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinate a reintegrare le [...]
Art. 16.      Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole [...]
Art. 17.      Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande di prestito ritenute accoglibili agli istituti od enti di credito corredate da apposito parere, concernente il danno accertato [...]
Art. 18.      Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive [...]
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 4.10.151 – L.R. 23 agosto 1985, n. 45. [1]

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

(B.U. 26 agosto 1985, n. 87).

 

     Art. 1.

     In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale l'amministrazione regionale è autorizzata, al fine di intervenire prontamente per la ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere pubbliche di bonifica, ad anticipare le provvidenze previste dalla legislazione statale.

 

          Art. 2.

     La giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla direzione regionale dell'agricoltura, delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità od avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sulla base di tale deliberazione il presidente della giunta regionale emana il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Le conseguenze dannose di più eventi calamitosi che si verifichino nella medesima annata agraria ed a breve distanza di tempo nello stesso comprensorio si sommano, sia gli effetti della richiesta di dichiarazione di eccezionale calamità od avversità atmosferica sia agli effetti della concessione - a favore della medesima azienda - delle provvidenze.

 

          Art. 4.

     La Regione può anticipare il concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui nonché i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Giusta quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la Regione può, altresì, anticipare i fondi occorrenti per il ripristino delle opere indicate alle lettere a) e b) del medesimo comma.

 

          Art. 5.

     Le domande per il conseguimento da parte delle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dipendenti dalla direzione regionale dell'agricoltura.

     Gli ispettorati richiederanno la presentazione della documentazione a corredo necessaria per l'istruttoria delle singole domande.

 

          Art. 6.

     Per conseguire le provvidenze per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle scorte di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le domande di contributo possono essere presentate anche prima della pubblicazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 5 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificate dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39.

     Si prescinde comunque dall'autorizzazione provvisoria di cui al citato art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa per la riparazione e/o il ripristino delle strutture fondiarie non supera l'importo di lire 30 milioni [2] .

 

          Art. 7.

     Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali considerate dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 1, subiscano rispetto alla media del biennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi - applicando le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni - concorsi negli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti per far fronte alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.

     Il tasso a carico dei beneficiari sarà quello stabilito dallo Stato per le analoghe operazioni a termini dell'art. 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardanti coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.

 

          Art. 8.

     Ai prestiti agrari posti in essere a termini della presente legge si applicano le norme e le garanzie previste per le operazioni creditizie di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Possono beneficiare delle provvidenze contributive di cui all'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura prevista per le piccole aziende, anche le associazioni dei produttori riconosciute e le cooperative agricole ed i loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché le cooperative di servizi il cui scopo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti.

 

     Art. 10. [3]

     1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

          Art. 11.

     Tutte le agevolazioni contributive e creditizie e/o previste dalla presente legge si estendono anche per i danni alle coltivazioni piopppicole.

 

          Art. 12. [4]

     I contributi di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, possono essere concessi anche per le polizze assicurative contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche e da calamità naturali riguardanti la pioppicoltura.

     Le percentuali di contributo previste dagli articoli citati al comma precedente sono elevate di 10 punti.

 

          Art. 13.

     Tutte le provvidenze concesse ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni.

 

          Art. 14.

     Tutti gli articoli della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, sono abrogati, ad eccezione degli articoli 2 e 2-bis. Sono altresì abrogati tutti gli articoli della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, ad eccezione degli articoli 7, 8 e 9.

     Le norme abrogate continuato tuttavia ad applicarsi per le avversità atmosferiche e le calamità naturali verificatesi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' applicabile agli interventi previsti dalla presente legge la procedura agevolativa riguardante la semplificazione della documentazione di cui all'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48.

 

          Art. 15.

     Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall'amministrazione regionale ai sensi della presente legge.

     In caso di mancato o minore riconoscimento della eccezionalità dell'evento calamitoso da parte dello Stato, le spese anticipate dalla Regione faranno carico al bilancio regionale.

     Analogamente, faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le assegnazioni disposte dallo Stato in applicazione dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Faranno comunque carico al bilancio regionale le spese per l'applicazione delle provvidenze previste dai precedenti articoli 7, 9 e 10.

 

          Art. 16.

     Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di produzione agricoli, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il concorso dello Stato e il contributo dei consorziati fissato nella misura minima del 2% del valore della produzione annua denunciata.

 

          Art. 17.

     Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande di prestito ritenute accoglibili agli istituti od enti di credito corredate da apposito parere, concernente il danno accertato e contenente l'importo massimo ammissibile a prestito agevolato.

     All'assegnazione agli istituti ed agli enti dei finanziamenti necessari per il concorso negli interessi, si provvede su conforme deliberazione della giunta regionale la quale - tenuto conto dei pareri di cui al precedente comma - determina l'elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, l'entità del prestito.

     Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede dietro presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli istituti ed enti mutuanti.

     Detto concorso è direttamente versato agli istituti ed enti mutuanti in semestralità od annualità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione.

     Alle operazioni di prestito erogate ai sensi della presente legge si applica la disposizione di cui all'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

     Per i mutui previsti dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituita dal primo comma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili alla direzione regionale dell'agricoltura.

     Su conforme deliberazione della giunta regionale - con la quale viene determinato l'elenco delle domande accoglibili e, per ciascuna di esse, l'entità e la durata massima del concorso negli interessi - verranno rilasciati i nulla-osta a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e quindi verranno assegnati agli istituti mutuatari i fondi necessari per concorso negli interessi.

     Alla liquidazione ed al pagamento del concorso negli interessi si provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 55 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, dietro presentazione da parte degli istituti mutuanti di elenchi riflettenti le operazioni definite.

 

          Art. 18.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite d'impegno di lire 50 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7513 con la denominazione: "Concessione di contributi annui costanti pari a lire 8 per ogni 100 lire di capitale dato a prestito e di concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

     Sul precitato capitolo 7513 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite d'impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7514 con la denominazione: "Concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

     Sul precitato capitolo 7514 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 125 milioni.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'anno finanziario 1985 un limite di impegno di lire 30 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1997.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7515 con la denominazione: "Concessione di contributi annui costanti negli interessi sui mutui, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981 n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

     Sul precitato capitolo 7515 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: "Concessione di contributi una tantum a titolo di pronto intervento a favore di aziende agricole e interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7522 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, primo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7516 con la denominazione: "Concessione di contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettere b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.450 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7516 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.700 milioni.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7517 con la denominazione: "Finanziamenti per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali)" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7517 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

     Per il finanziamento, ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, degli interventi previsti dall'art. 1, terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7518 con la denominazione: "Finanziamenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali)" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7518 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

     Per le finalità previste dal precedente art. 7, è autorizzato, nell'anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 30 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7519 con la denominazione: "Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

     Sul precitato capitolo 7519 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

     Per le finalità previste dal precedente art. 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7520 con la denominazione: "Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7520 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

     Per le finalità previste dal precedente art. 10, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7521 con la denominazione: "Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7521 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

     All'onere complessivo di lire 4.080 milioni (3.360 milioni per l'anno 1985 e lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) si fa fronte come segue:

     per quanto concerne l'anno 1985 si provvede:

     a) per lire 2.800 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;

     b) per lire 300 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 del precitato stato di previsione;

     c) per le restanti lire 260 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'esrcizio 1984, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

     per quanto concerne gli anni 1986 e 1987 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 1987 dei limiti previsti dai precedenti commi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     All'onere complessivo di lire 2.180 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 “Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

 

          Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La presente legge era stata abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 68.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.