Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/11/1981 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. L'agevolazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, ove concessa alle cooperative che essiccano cereali, sarà - per dette cooperative - pari alla differenza tra il [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata per il [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.70 - Legge Regionale 23 novembre 1981, n. 78. [1]
Rifinanziamento delle provvidenze creditizie sui conferimenti di cereali a cooperative agricole.
(B.U. 23 novembre 1981, n. 116).
L'agevolazione di cui all'articolo 7 della
Per le finalità previste dall'articolo 7 della
L'onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 45 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della