Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/08/1980 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e [...] |
Art. 2. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13 |
Art. 3. Agli effetti della regolarità dell'istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario [...] |
Art. 4. 1. In materia di opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976, i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali [...] |
Art. 5. Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. A modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l'approvazione dei piani di riordino e/o di [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla [...] |
Art. 13. |
Art. 14. Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese [...] |
Art. 15. Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge [...] |
Art. 16. Le parole «con sede in Udine», di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, sono sostituite dalle seguenti «con sede in Pozzuolo del Friuli». |
Art. 17. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, la parola «annualmente» è soppressa. |
Art. 18. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.57 - Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42.
Norme per l'agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).
I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del Direttore regionale dell'agricoltura - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di Consiglieri ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche già istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l'articolo 2 della
Agli effetti della regolarità dell'istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l'inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.
La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex Servizio autonomo dell'economia montana [2].
Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione edilizia per l'inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere [3].
1. In materia di opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976, i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all'Ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda [4].
2. L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura [5].
3. Resta salva l'istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell'ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L'anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l'ordine cronologico.
5. [In deroga a quanto previsto dal comma 1, la ricostruzione o il ripristino di strutture e infrastrutture che comporti una spesa superiore a cento milioni di lire, distrutte o danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, può avvenire su presentazione della sola domanda d'intervento, previa autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore regionale dell'agricoltura] [6].
6. [Il presente articolo si applica anche alle domande già presentate non seguite da autorizzazione provvisoria] [7].
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 della
Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.
In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla
Ai fini dell'istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 4 della
Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex Servizio autonomo dell'economia montana [10].
(Omissis) [11].
(Omissis) [12].
A modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 20, della
(Omissis) [13].
Al secondo comma dell'articolo 7, della
Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
(Omissis) [15].
(Omissis) [17].
Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, della
Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, della
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.
Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell'articolo 2 della
Le parole «con sede in Udine», di cui all'articolo 1 della
Al primo comma dell'articolo 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Trattasi di erronea abrogazione in quanto le norme introdotte dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[4] Comma così integrato dall'art. 2 della
[5] Con il termine «bestiame» previsto dal presente comma si intendono, ai sensi dell'art. 3 della
[6] Comma modificato dall'art. 20 della
[7] Comma abrogato dall’art. 12 della
[8] Articolo già modificato dall'art. 3 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 80 della
[12] Norma modificativa del punto 2) del primo comma dell'art. 4 della
[13] Norma soppressiva dell'art. 22 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[15] Le modifiche introdotte dal presente articolo devono intendersi correttamente riferite rispettivamente al terzo e quarto comma dell'art. 7 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[17] Norma sostitutiva dall'ultimo comma dell'art. 9 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della