§ 6.4.143 – L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.
Provvedimento di assestamento al bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:25/10/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Assestamento di bilancio.
Art. 2.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 3.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa.
Art. 4.  Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali
Art. 5.  Approvazione tabella variazioni di cassa.
Art. 6.  Cambio rubrica.
Art. 7.  Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6.
Art. 8.  Copertura finanziaria.
Art. 9.  Sedi regionali (programma 0.1.4.).
Art. 10.  Modifica al comma 1 dell'articolo 174 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
Art. 11.  Modifica ed integrazione dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
Art. 12.  Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 13.  Modifica dell'articolo 203 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
Art. 14.  Accordi di programma (programma 0.6.3.).
Art. 15.  Accordi di programma - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.).
Art. 16.  Finanziamenti straordinari alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (programma 0.7.1.).
Art. 17.  Piano regionale delle risorse idriche destinate al consumo umano (programma 1.1.1.).
Art. 18.  Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).
Art. 19.  Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).
Art. 20.  Opere idraulico-forestali - Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.).
Art. 21.  Attuazione Regolamento CEE n. 3528/1986 - Interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico (programma 1.3.1.).
Art. 22.  Contributi una tantum a Comuni per il completamento di opere pubbliche già finanziate (programmi 1.1.2. e 1.4.2.).
Art. 23.  Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).
Art. 24.  Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.).
Art. 25.  Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale del 24 gennaio 1983, n. 11.
Art. 26.  Modifica ed integrazione alle leggi regionali 14 agosto 1987, n. 21 e 2 settembre 1991, n. 40.
Art. 27.  Modifica dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
Art. 28.  Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 29.  Intervento a sostegno di attività culturali (programma 2.4.3.).
Art. 30.  Interventi di edilizia pubblica per l'istruzione superiore (programma 2.3.2.).
Art. 31.  Edilizia universitaria (programma 2.3.2.).
Art. 32.  Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (programma 2.3.2.).
Art. 33.  Intervento nei servizi museali (programma 2.4.2.).
Art. 34.  Modifica della destinazione del contributo di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - Interventi finanziati con fondi statali (programma 2.4.3.).
Art. 35.  Modificazione della destinazione del finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (programma 2.4.3.).
Art. 36.  Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.).
Art. 37.  Interventi nel settore delle bonifiche (programmi 3.1.1. e 3.1.4.).
Art. 38.  Provvedimenti per le produzioni vitivinicole (programma 3.1.4.).
Art. 39.  Avversità atmosferiche (Programma 3.1.5.).
Art. 40.  Programmi organici di sviluppo del settore agricolo nel territori montani - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.7.).
Art. 41.  Finanziamenti straordinari all'ERSA (programma 3.1.7.).
Art. 42.  Programmi di lotta fitopatologica integrata (programma 3.1.7.).
Art. 43.  Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (programma 3.1.7.).
Art. 44.  Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).
Art. 45.  Modificazione legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.
Art. 46.  Interventi nel Settore zootecnico.
Art. 47.  Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 48.  Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra Enti locali (programma 3.2.3.).
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51.  Ricerca applicata (programma 3.2.4.).
Art. 52.  Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programmi 3.5.1. e 1.6.2.).
Art. 53.  Contributo forfettario all'Istituto «Mediocredito Friuli- Venezia Giulia S.p.A.» per interventi a favore delle imprese industriali (programma 3.5.1.).
Art. 54.  Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l'occupazione giovanile - Interventi finanziati con fondi statali (programma 2.5.3.).
Art. 55.  Attuazione programma comunitario «Perifra» (programma 2.5.3.).
Art. 56.  Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane nelle zone montane (programma 3.3.2.).
Art. 57.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 58.  Promozione sviluppo dell'artigianato (programma 3.1.3.).
Art. 59.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 60.  Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).
Art. 61.  Programmi di penetrazione commerciale nei paesi extracomunitari (programma 3.2.1.).
Art. 62.  Interventi per la promozione della candidatura dei giochi olimpici invernali del 2002 (programma 3.4.3.).
Art. 63.  Interventi a favore della promozione dello sviluppo turistico (programma 3.4.3.).
Art. 64.  Finanziamenti straordinari per la promozione turistica (programma 3.4.3.).
Art. 65.  Contributi in conto capitale per strutture turistiche nelle zone montane (programma 3.4.4.).
Art. 66.  Integrazione dell'articolo 64 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.
Art. 67.  Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.
Art. 68.  Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.
Art. 69.  Modificazione della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
Art. 70.  Modificazione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.
Art. 71.  Entrata in vigore.


§ 6.4.143 – L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

Provvedimento di assestamento al bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 26 ottobre 1994, n. 43).

 

CAPO I

Assestamento e copertura finanziaria

 

Art. 1. Assestamento di bilancio.

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 448.470.582.492, iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e nel bilancio per l'anno 1994, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1989, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1993, nell'importo di lire 510.864.449.791.

     2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 221.273.878.111, i residui attivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 4.168.215.178.044, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1993, accertati in lire 1.807.702.982.736,- nonché i trasferimenti all'anno 1994, accertati in lire 2.070.921.623.628.

     3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1994, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».

 

     Art. 5. Approvazione tabella variazioni di cassa.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6. Cambio rubrica.

     1. Il capitolo di spesa 6412 è trasferito dalla Rubrica n. 24 - Direzione regionale dell'agricoltura alla Rubrica n. 6 - Ufficio di piano.

     2. Il capitolo di spesa 3415 è trasferito dalla Rubrica 14 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - alla Rubrica n. 12 - Direzione regionale dell'ambiente.

 

     Art. 7. Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura della somma complessiva di lire 64.648.374.885 relativa all'anno 1994 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra le variazioni in diminuzione previste dalla tabella «A» (articolo 2 - lire 8.000.000.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 25.855.374.885), e le nuove o maggiori spese (lire 30.793.000.000) autorizzate per il medesimo anno, con la presente legge, con esclusione di quelle previste dagli articoli 14, 15, 16, 21, 31, 37, 39, 40, 41, 47, 52 e 54, si provvede:

     a) per lire 62.393.867.299, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato dall'articolo 1, comma 1;

     b) per lire 1.154.507.586, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 degli importi a fianco di ciascuno specificati:

     1) capitolo 5198 - lire 504.507.586, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n.- 13;

     2) capitolo 5561 - lire 200 milioni;

     3) capitolo 7348 - lire 90 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;

     4) capitolo 7358 - lire 200 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;

     5) capitolo 8013 - lire 80 milioni;

     6) capitolo 8089 - lire 80 milioni;

     c) per lire 1.100 milioni, con la disponibilità derivante dall'eccedenza delle riduzioni di spesa rispetto al le nuove autorizzazioni previste a carico del capitolo 5198, per l'anno 1994, dall'articolo 31.

     2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1995 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 21, 31, 37 e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella aB» (articolo 3).

     3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 2.250 milioni - relative all'anno 1996 - autorizzate con la presente legge, con esclusione della spesa di cui agli articoli 31, 37 e 38, si provvede con le disponibilità derivanti dal totale delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3).

 

     Art. 9. Sedi regionali (programma 0.1.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 10. Modifica al comma 1 dell'articolo 174 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 174 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è sostituito dal seguente:

 

     Art. 11. Modifica ed integrazione dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. [1]

     1. Nel testo dell'articolo 186, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la locuzione «dagli articoli 142, 143 e 145 della legge regionale n. 53/1981, e dall'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni», è sostituita dalla locuzione «dagli articoli 142, 143, 144 e 145 della legge regionale n. 53/1981, e dagli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 186 della legge regionale n. 5/1994 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

CAPO II

Interventi di parte corrente nel Settore dei trasporti pubblici locali

 

     Art. 12. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.

     2. (Omissis) [2].

     3. L'onere di lire 10.000 milioni derivante dal comma 1 fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 203 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

     1. L'articolo 203 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è così modificato:

 

CAPO III

Accordi di programma e interventi a favore delle Comunità montane

 

     Art. 14. Accordi di programma (programma 0.6.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     3. E' revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.500 milioni.

     4. E' revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 500 milioni.

 

     Art. 15. Accordi di programma - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.

     3. E' revocata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, quota parte dell'incremento di spesa autorizzato con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 5.000 milioni.

     4. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1000 milioni.

 

     Art. 16. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (programma 0.7.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.

 

CAPO IV

Interventi nel Settore del territorio

 

     Art. 17. Piano regionale delle risorse idriche destinate al consumo umano (programma 1.1.1.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 12 - programma 1.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2269 (2.1.220.3.08.08) con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la stesura del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano e dei piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 18. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).

     1. La misura massima del contributo straordinario concedibile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è elevata a lire 1.700 milioni. La misura dell'erogazione da disporre in via anticipata di detto contributo, prevista dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 5/1994, è elevata a lire 1.200 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 19. Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).

     1. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 78, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è ridotto di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     2. E' revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 5/ 1994, a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 500 milioni.

     3. Lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 20. Opere idraulico-forestali - Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.).

     1. E' revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 2.000 milioni.

     2. Lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 21. Attuazione Regolamento CEE n. 3528/1986 - Interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico (programma 1.3.1.).

     1. Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento CEE n. 3528 del 17 novembre 1986, e successive modificazioni, per l'attuazione del programma regionale «Sperimentazioni sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento delle foreste» denominato «PACID-FVG II», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5642 del 21 ottobre 1993 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994 con il n. 94.60.IT.004.0, è autorizzata la spesa complessiva di lire 675.000.000, suddivisa in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995.

     2. L'onere complessivo di lire 675.000.000, suddiviso in ragione di lire 474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000 per l'anno 1995 fa carico, nella misura a fianco di ciascuno indicata, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo per ciascuno degli anni ivi indicati:

     a) al capitolo 2863 nella misura complessiva di lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995;

     b) al capitolo 2861 nella misura complessiva di lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995.

     3. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 675.000.000 si provvede come segue:

     a) per complessive lire 375.491.468, suddiviso in ragione di lire 269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 (Rubrica n. 29 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     b) per complessive lire 299.508.532, suddiviso in ragione di lire 204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995, con la maggiore entrata di pari importo accertata, in corrispondenza al contributo comunitario assegnato ai sensi della decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.

 

     Art. 22. Contributi una tantum a Comuni per il completamento di opere pubbliche già finanziate (programmi 1.1.2. e 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito alla Rubrica n. 12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2328 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione «Contributi una tantum ai Comuni per opere igienico-sanitarie già finanziate» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1994.

     3. Per la concessione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.2. Sezione VIII - il capitolo 3330 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione: «Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 23. Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     2. L'onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 24. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato nell'anno 1994 l'ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.

     3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 25. Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale del 24 gennaio 1983, n. 11.

     1. Il termine del 31 marzo previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è prorogato, per l'anno 1994, al 30 novembre.

 

     Art. 26. Modifica ed integrazione alle leggi regionali 14 agosto 1987, n. 21 e 2 settembre 1991, n. 40.

     1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 40, è prorogato al 30 giugno 1995.

     2. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e dalla legge regionale n. 40/1991 restano valide.

 

     Art. 27. Modifica dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     1. Nel testo dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la frase «limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11,» è sostituita con la frase:

 

CAPO V

Interventi nel Settore dei servizi sociali

 

     Art. 28. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     2. L'onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 29. Intervento a sostegno di attività culturali (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1994.

     2. L'onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 30. Interventi di edilizia pubblica per l'istruzione superiore (programma 2.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Master International Business (MIB) contributi pluriennali costanti, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 5, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo della spesa degli interventi da realizzare.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni.

     5. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 2.3.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5207 (2.1.242.4.06.06) con la denominazione: «Contributi pluriennali costanti al Consorzio Master International Business (MIB) per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 31. Edilizia universitaria (programma 2.3.2.).

     1. ll limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 504.507.586 a decorrere dall'anno 1994.

     2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 sono autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 404.5i7.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;

b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008; c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.

     5. L'onere complessivo di lire 1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 1.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Il limite d'impegno di lire 4.000 milioni autorizzato per l'anno 1994 con l'articolo 33, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1994.

     8. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     11. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1996 fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 32. Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (programma 2.3.2.).

     1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 92 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è sostituita con la seguente: «Contributi pluriennali costanti alla Camera di commercio di Gorizia per il completamento e la ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia».

 

     Art. 33. Intervento nei servizi museali (programma 2.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 34. Modifica della destinazione del contributo di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - Interventi finanziati con fondi statali (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, il contributo straordinario di lire 250 milioni, già ad analogo scopo finalizzato dall'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede, con finalità di carattere educativo, culturale e sociale, dell'Istituzione stessa.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     3. L'onere di lire 250 milioni di cui al comma 1 rimane a carico del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità nello stanziamento di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 24 del 3 maggio 1994.

     4. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è sostituita con la seguente: «Contributo straordinario all'Istituzione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5, secondo comma della legge regionale n. 62/1983, per l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento e l'arredamento dell'edificio da destinare a sede dell'Istituzione stessa».

 

     Art. 35. Modificazione della destinazione del finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al sodalizio indicato, a sostegno delle passività che gravano sul medesimo.

     2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal conto consuntivo dell'esercizio 1993 del sodalizio, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5721 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Finanziamento straordinario alla Lega Nazionale di Trieste e Gorizia a sostegno delle passività che gravano sul sodalizio» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 36. Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.).

     1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1994 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     3. L'onere complessivo di lire 4.500  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.

     6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il finanziamento ivi autorizzato è incrementato di lire 300 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.

     8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'ano 1994.

 

CAPO VI

Interventi nel Settore delle attività economiche

 

     Art. 37. Interventi nel settore delle bonifiche (programmi 3.1.1. e 3.1.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, la misura massima del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), legge regionale n. 47/1993 è elevata di lire 200 milioni annui.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno di lire 200 milioni.

     3. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Il limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 con l'articolo 121, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotto di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     7. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

     8. Lo stanziamento del capitolo 6546 del precitato stato di previsione della spesa è ridotto dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

     9. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 38. Provvedimenti per le produzioni vitivinicole (programma 3.1.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 230 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione «Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.

     4. Al predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente a lire 230 milioni per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 8 e per lire 230 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 39. Avversità atmosferiche (Programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 24 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.6 Sezione X - il capitolo 6604 (2.1.264.3.10.10) con la denominazione: «Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1994 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6413 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 40. Programmi organici di sviluppo del settore agricolo nel territori montani - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.7.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) un contributo straordinario di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modifiche nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura del programma degli interventi di cui al comma 1, che l'ERSA è tenuto a presentare alla Direzione stessa, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6796 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ER SA per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani» e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n. 24 programma 3.1.7. spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6797 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro Consorzi» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     8. All'onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede per lire 500 milioni mediante storno dal capitolo 6443, e per lire 3.000 milioni mediante storno dal capitolo 6445 del precitato stato di previsione della spesa, di pari importo corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1993 e trasferite ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 25 del 3 maggio 1994.

 

     Art. 41. Finanziamenti straordinari all'ERSA (programma 3.1.7.).

     1. Ad integrazione del contributo straordinario previsto dall'articolo 50, comma 3, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, per le finalità ivi indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6747 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     4. I bilanci di cui all'articolo 50, comma 6, della legge regionale n. 47/1993, sono quelli contenenti le risultanze alla data del 31 dicembre 1993.

 

     Art. 42. Programmi di lotta fitopatologica integrata (programma 3.1.7.).

     1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 43. Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 895 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 895 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 895 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 44. Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.

     3. Per le finalità indicate all'articolo 126, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un ulteriore finanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.

     4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 45. Modificazione legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 46. Interventi nel Settore zootecnico. [3]

     1. All'articolo 180 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 47. Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione un contributo di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.

     3. L'onere di lire 1.600 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.

     4. Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa: a) capitolo 7359 - lire 1.000 milioni;

b) capitolo 7593 - lire 600 milioni.

 

     Art. 48. Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra Enti locali (programma 3.2.3.).

     1. In attesa della riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale nel Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria ai Consorzi di sviluppo industriale tra enti locali i contributi previsti dal Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le domande di cui al comma 1 vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1994.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.3. - spese correnti - categoria 1.5. Sezione X - il capitolo 7392 (2.1.154.2.10.28) con la denominazione «Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale tra Enti locali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 390 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 49.

     Interventi per la realizzazione di infrastrutture nel settore industriale (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     2. n predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.

     4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 50.

     1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, sono presentate, per l'anno 1994, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 51. Ricerca applicata (programma 3.2.4.).

     1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 52. Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programmi 3.5.1. e 1.6.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 1551 - lire   500 milioni;

     b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;

     i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.

     4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 si provvede, rispettivamente per la quota di lire 500 milioni a carico del capitolo 1551 e per la quota di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dei seguenti capitoli del citato stato di previsione della spesa: a) capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n .10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13; b) capitolo 1594- lire 1.500 milioni; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 53. Contributo forfettario all'Istituto «Mediocredito Friuli- Venezia Giulia S.p.A.» per interventi a favore delle imprese industriali (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 130, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 54. Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l'occupazione giovanile - Interventi finanziati con fondi statali (programma 2.5.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, relativamente al completamento dei rimborsi da effettuare per il periodo compreso entro il limite temporale fissato dall'articolo 187 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» dello stato di previsione precitato e tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.

 

     Art. 55. Attuazione programma comunitario «Perifra» (programma 2.5.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla Rubrica n. 26 - programma 2.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 Sezione X - il capitolo 7864 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel Comune di Paularo - fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 148 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 56. Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane nelle zone montane (programma 3.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 57. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 30/1978, un ulteriore finanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 58. Promozione sviluppo dell'artigianato (programma 3.1.3.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore della Comunità collinare del Friuli per la promozione della Mostra dell'artigianato collinare a Majano.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale del lavoro, artigianato e cooperazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata dalla relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo sommario di spesa.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 30 milioni autorizzata, tra le variazioni in aumento di cui alla annessa tabella «B» a carico del capitolo 7960 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

 

     Art. 59. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un ulteriore finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 60. Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 61. Programmi di penetrazione commerciale nei paesi extracomunitari (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994. ,

     2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 62. Interventi per la promozione della candidatura dei giochi olimpici invernali del 2002 (programma 3.4.3.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, un finanziamento per l'ammontare complessivo di lire 350 milioni al Comitato promotore dei giochi olimpici invernali del 2002, per la presentazione e la promozione della candidatura dei giochi stessi e di ogni iniziativa ad essa conseguente.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la quota di lire 350 milioni della spesa, autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella «B» a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

 

     Art. 63. Interventi a favore della promozione dello sviluppo turistico (programma 3.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.

     2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, alla Rubrica 27 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X

- è istituito il capitolo 8379 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione

«Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica (APT) per la

promozione dello sviluppo turistico nella Regione» e con lo stanziamento,

in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 64. Finanziamenti straordinari per la promozione turistica (programma 3.4.3.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, finanziamenti anche alle seguenti iniziative ritenute di rilevante valore promozionale in deroga ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n. 587:

     a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;

     b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici a cura dell'Ente fiera di Udine;

     c) manifestazione calcistica «Si fa...gol» della Squadra nazionale italiana cantanti;

     d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.

     2. Alle finalità di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella «B» a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

 

     Art. 65. Contributi in conto capitale per strutture turistiche nelle zone montane (programma 3.4.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/1987.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 66. Integrazione dell'articolo 64 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

     1. All'articolo 64, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo le parole «dello stabilimento termale di Grado» sono aggiunte le seguenti: (omissis).

     2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994. Nella denominazione del capitolo 8532 dello stato di previsione precitato è aggiunta la locuzione «nonchè per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi».

 

     Art. 67. Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

     1. Il termine di scadenza previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 39/1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 39/1988, già prorogato al 31 dicembre 1994 con l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 68. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

     1. All'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, al comma 6, dopo le parole «triennio 1993-1995» sono soppresse le parole «per partecipare alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo».

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 7364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 e così sostituita: «Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per favorire la commercializzazione del marmo - fondi statali».

 

     Art. 69. Modificazione della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. [4]

     1. All'articolo 30 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 70. Modificazione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 71. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 41.

[2] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.