5.4.71 - Legge Regionale 14 marzo 1988, n. 11.
Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:14/03/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei «Rom».
Art. 2.  Attività convenzionate.
Art. 3.  Destinatari degli interventi.
Art. 4.  Campo transito.
Art. 5.  Terreno stanziale.
Art. 6.  Servizi nei terreni stanziali e campi transito.
Art. 7.  Gestione dei terreni stanziali.
Art. 8.  Programma per terreni stanziali e campi transito.
Art. 9.  Norme per favorire l'accesso dei «Rom» al diritto di una stabile abitazione.
Art. 10.  Contributi nel settore dell'edilizia residenziale.
Art. 11.  Progetto speciale per iniziative cooperative di solidarietà sociale.
Art. 12.  Provvidenze per l'agricoltura e la zootecnia.
Art. 13.  Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno.
Art. 14.  Inserimento nei corsi di formazione professionale e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale.
Art. 15.  Progetto di sperimentazione didattica.
Art. 16. 
Art. 17.  Minori e giovani adulti infraventenni nel circuito penale.
Art. 18.  Finanziamenti provinciali.
Art. 19.  Consulta regionale per la tutela della cultura «Rom».
Art. 20.  Compiti della Consulta.
Art. 21.  Compiti delle Province in materia di informazione.
Art. 22.  Norme relative all'informazione.
Art. 23.  Termini di applicazione per l'anno 1988.
Art. 24.  Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto; termini e modalità.
Art. 25.  Interventi della Consulta per le attività lavorative.
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 


5.4.71 - Legge Regionale 14 marzo 1988, n. 11.

Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 15 marzo 1988, n. 34).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei «Rom».

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei «Rom», giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide [28 settembre 1954] che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.

     2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia salvaguarda, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei «Rom».

     3. A tal fine la Regione assicura ai «Rom», nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio-economica e ad assicurarne la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una più consapevole convivenza.

     4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi «Rom» e dei rispettivi sottogruppi parentali.

 

     Art. 2. Attività convenzionate.

     1. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4. indicano, in ogni caso:

     a) la richiesta scritta dei «Rom» residenti;

     b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;

     c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall'Ente locale nei servizi pubblici.

     2. Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all'articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all'articolo 1, comma 4.

 

TITOLO II

NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO ED ALLA STANZIALITA' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi. [1]

     1. L'Amministrazione regionale, con riguardo al nomadismo ed alla stanzialità dei «Rom» all'interno del territorio regionale, è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:

     a) per l'acquisto delle aree di cui all'articolo 4, comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, fino al 90% della spesa;

     b) per le spese di cui all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 5, comma 6, fino all'80% della spesa.

     2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli, che devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati il progetto del campo transito o del terreno stanziale ed i relativi preventivi di spesa.

     3. Entro il 31 marzo la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei finanziamenti.

     4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Campo transito.

     1. Il campo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare - per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall'articolo 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3 - i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all'articolo 5.

     2. Il campo transito deve essere dotato, almeno, di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all'asporto e di cabina telefonica.

     3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all'atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione [2].

     4. Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al Comune sia all'atto dell'arrivo che della partenza.

     5. L'area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni [3].

 

     Art. 5. Terreno stanziale.

     1. Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.

     2. Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).

     3. L'area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo O ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del P.U.R.G., avvalendosi, se del caso, anche dell'istituzione di sottozone come indicato dall'articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.

     4. Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un'area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.

     5. L'ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

     6. Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:

     a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;

     b) illuminazione collegata alla rete pubblica;

     c) impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato;

     d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e provvisorie da destinare ad usi abitativi [4];

     e) struttura-magazzino idonea all'attività lavorativa;

     f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.

     7. I «Rom» che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.

     8. Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell'Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.

     9. La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.

     10. Il Consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 6. Servizi nei terreni stanziali e campi transito.

     1. I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovarsi a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità collinare, dalle Comunità montane, dal Consorzio e dai distretti socio-sanitari, applicando il regolamento di cui all'articolo 5, comma 10.

     2. Le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio-sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:

     a) l'osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;

     b) il coordinamento con gli uffici comunali;

     c) l'educazione sanitaria;

     d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;

     e) il coordinamento con le scuole frequentate dai «Rom» nomadi e sedentari;

     f) il coordinamento con il servizio sociale dell'ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

 

     Art. 7. Gestione dei terreni stanziali.

     1. La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi «Rom» che abbiano fissato in essi la loro dimora in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall'articolo 6.

     2. Qualora i «Rom» residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrà aver luogo con la partecipazione di Associazioni di volontariato di cui all'art. 1.

 

     Art. 8. Programma per terreni stanziali e campi transito. [5]

     1. I Comuni individuano, sentite le rappresentanze dei «Rom», la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma [6].

     2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 9. Norme per favorire l'accesso dei «Rom» al diritto di una stabile abitazione.

     1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal Fondo ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, sentita la Consulta di cui all'articolo 19, adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa alle famiglie «Rom» che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

 

     Art. 10. Contributi nel settore dell'edilizia residenziale. [7]

     1. Per l'accesso ai benefici previsti dalla legislazione vigente nel settore dell'edilizia residenziale, i Comuni sono tenuti a prestare ai «Rom» l'assistenza tecnico-amministrativa relativa agli adempimenti di legge .

 

TITOLO III

ATTIVITA' LAVORATIVA

 

     Art. 11. Progetto speciale per iniziative cooperative di solidarietà sociale.

     1. La Regione affida all'Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all'inserimento dei «Rom».

     2. Qualora i «Rom» si trovino in condizioni di rischio ed emarginazione sociale, nei loro confronti si applica anche quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32.

 

     Art. 12. Provvidenze per l'agricoltura e la zootecnia.

     1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai «Rom» destinatari della presente legge che intendono esercitare l'allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.

     2. Tali provvidenze sono estese all'acquisto degli equini destinati all'allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.

 

TITOLO IV

NORME PER L'INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, O COMUNQUE DESTINATE A FAVORIRE L'APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITA' «ROM»

 

     Art. 13. Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno. [8]

     1. Al fine di favorire ed agevolare l'inserimento di minori appartenenti alle comunità «Rom» nella scuola materna e dell'obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell'intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.

     2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all'articolo 19 e nell'ambito degli interventi e delle modalità previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: «Norme regionali in materia di diritto allo studio» e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Inserimento nei corsi di formazione professionale e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale.

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, «Ordinamento per la formazione professionale», l'Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo «Rom», sentita la Consulta di cui all'articolo 19.

 

     Art. 15. Progetto di sperimentazione didattica.

     1. Per le attività di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.

     2. Tale elaborazione è affidata all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all'articolo 19 e tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della cultura «Rom».

 

TITOLO V

NORME RELATIVE AI MINORI «ROM»

 

     Art. 16.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 17. Minori e giovani adulti infraventenni nel circuito penale. [10]

     1. Il personale degli Enti territoriali attua ogni proficuo rapporto con i Servizi dell'amministrazione della giustizia competenti per territorio, al fine di garantire gli interventi previsti dalla legislazione vigente a favore dei minori e dei giovani adulti infraventenni nel circuito penale.

 

TITOLO VI

NORME RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER IL MANTENIMENTO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA «ROM» ED A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA CONOSCENZA DI TALE MINORANZA

 

     Art. 18. Finanziamenti provinciali. [11]

     1. Spetta alle Province, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, promuovere direttamente o sostenere con appositi contributi attività di studio e di ricerca intese a diffondere, anche attraverso convegni, mostre, rassegne di materiale artistico od artigianale e spettacoli folcloristici, la conoscenza e la cultura della comunità «Rom».

 

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MINORANZA «ROM» E NORME RELATIVE ALL'INFORMAZIONE

 

     Art. 19. Consulta regionale per la tutela della cultura «Rom». [12]

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la «Consulta regionale per la tutela della cultura «Rom»».

     2. La Consulta è composta:

     a) dall'Assessore all'assistenza sociale, con funzioni di presidente;

     b) dall'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato o suo delegato;

     c) dall'Assessore all'istruzione e alla cultura o suo delegato [13];

     d) dal Direttore regionale dell'assistenza sociale o suo delegato;

     e) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;

     f) da un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;

     g) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM;

     h) da un rappresentante della Comunità collinare del Friuli, designato dalla stessa;

     i) da tre rappresentanti delle comunità «Rom» autonomamente scelti;

     l) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei «Rom»;

     m) da quattro esperti, designati rispettivamente da ciascuna Amministrazione provinciale in ragione di uno per Provincia e scelti fra il personale che si sia specificatamente interessato ai problemi dei «Rom», ovvero scelti fra coloro che si occupino di cultura, emigrazione, assistenza sociale e problemi etnici.

     3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.

     4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell'assistenza sociale.

     5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi.

     7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.

     8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.

     9. All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l'approfondimento di questioni specifiche.

     10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 20. Compiti della Consulta.

     1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta [14]:

     a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all'articolo 18;

     b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i «Rom»;

     c) verificare l'attuazione delle leggi regionali di competenza;

     d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all'articolo 18;

     e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l'effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni «Rom» presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;

     f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l'osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all'interno della Comunità Alpe- Adria;

     g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell'ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei «Rom», con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.

     2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni «Rom» per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni «Rom».

     3. (Omissis) [15].

 

     Art. 21. Compiti delle Province in materia di informazione. [16]

     1. Tutti gli atti amministrativi concernenti l'attuazione della presente legge sono inviati alle Province che sono tenute, su richiesta, a metterli a disposizione degli Uffici degli enti locali che si occupano dei «Rom» ai sensi della presente legge, come pure degli Organi periferici dello Stato e di qualunque Ministero che ne facciano richiesta [17].

 

     Art. 22. Norme relative all'informazione. [18]

     1. La Consulta di cui all'articolo 19 è incaricata di esprimere pareri sull'informazione radio-televisiva e sulla informazione a mezzo stampa che inerisce alla realtà dei «Rom» per quanto attiene alla situazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è incaricata di assumere iniziative tese a tutelare le comunità «Rom» presenti, in qualunque momento, nel territorio regionale, rispetto all'informazione che su di esse viene espressa.

     2. Spetta altresì alla Consulta - garantendo il pieno rispetto del pluralismo presente in seno alla comunità «Rom» - di esprimere pareri e valutazioni e formulare proposte alle istanze sui programmi dell'accesso, trasmessi dalla sede regionale della Radiotelevisione italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 23. Termini di applicazione per l'anno 1988. [19]

     1. In sede di prima applicazione si prescinde dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, è fissato, per l'anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto; termini e modalità.

     1. Per quanto attiene al commercio e all'artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l'esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d'affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i «Rom» che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

 

     Art. 25. Interventi della Consulta per le attività lavorative.

     1. La Consulta di cui all'articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'articolo 3 della Costituzione.

     2. Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.

 

TITOLO IX

NORME FINANZIARE

 

     Art. 26.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, suddivisa in ragione di lire 325 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 5231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio.

     3. Lo stanziamento, in termini di cassa, del capitolo 5231 viene ridotto di lire 45 milioni. Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione viene elevato del medesimo importo.

 

     Art. 27.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, pari a complessive lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 28.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 29.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, commi 2. e 3., pari a complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 30.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, pari a lire 75 milioni, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, fanno carico al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 31.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2. secondo comma, della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[5] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[6] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 giugno 1991. n. 25.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[11] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[12] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20.

[14] Alinea così sostituito dall'art. 11, primo comma, della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[15] Comma abrogato dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[16] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[17] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 giugno 1991, n. 25.

[18] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1988, n. 54.