§ 1.2.36 - Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:12/02/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      1. Il personale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, così come modificato con l'articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, [...]
Art. 6.      1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988. n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7. 
Art. 8.      1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l'articolo 6 della presente legge, [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1990.


§ 1.2.36 - Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 5.

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.

(B.U. 12 febbraio 1990, n. 19).

 

Art. 1. [1]

     1. In via di prima attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, la Regione detta in materia di personale, con la presente legge, principi attuativi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, disposizioni provvisorie ed una speciale disciplina transitoria.

 

     Art. 2. [2]

     1. Le Province delle regione, destinatarie dei trasferimenti e delle deleghe di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, possono costituire in via temporanea e del tutto eccezionale, al fine di assicurare il puntuale e spedito avvio dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, apposite dotazioni organiche straordinarie in aggiunta ai contingenti di personale regionale previsti dall'art. 64, commi 2 e 3 della anzidetta legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l'articolo 6 della presente Legge, con oneri a carico della Regione.

     2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile per due volte al massimo, di un numero di unità lavorative non superiore ai quattro quinti - calcolati per eccesso della consistenza numerica dei sovracennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei qua i si tratta, con esclusione di assunzione dl personale appartenente alla seconda ed ana prima qualifica dirigenziale, nonchè alla ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 [3].

     2 bis. Per comprovate esigenze di funzionalità e di continuità dei servizi resi, i contratti previsti dal comma 2 possono essere ulteriormente rinnovati, al compimento del triennio, una sola volta, per la durata di un biennio [4].

     3. L'assunzione diretta di cui al comma 2 è finalizzata, nel contesto dell'attuazione delle funzioni trasferite o delegate, alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale, ed ha luogo:

     a) nella generalità dei casi, in seguito a prova selettiva, previamente disciplinata dagli Enti locali interessati con atti deliberativi che prevedano procedure semplificate da attuarsi in tempi brevi, ferma restando, comunque, l'osservanza delle norme recate dai rispettivi regolamenti organici per quanto attiene ai requisiti d'accesso;

     b) per quanto concerne, invece, il personale per cui non si richieda un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo, mediante applicazione del disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,n.56, dell'articolo 4, comma 4 ter, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

 

     Art. 3. [5]

     1. Nell'ambito della costituzione, secondo la previsione dell'art. 2, delle anzidette dotazioni organiche straordinarie vige la seguente tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali del personale dipendente della Regione ed il personale dipendente da Enti locali:

     a) dirigente: seconda qualifica dirigenziale (D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268);

     b) funzionario: prima qualifica dirigenziale (D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268);

     c) consigliere: ottava e settima qualifica funzionale (D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268);

     d) segretario: sesta qualifica funzionale (D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268);

     e) coadiutore: quarta qualifica funzionale (D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268);

 

     Art. 4. [6]

     1. Al personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, comandato ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 così come modificato con l'articolo 6 della presente legge, sarà corrisposta per tutto il periodo di durata del comando, l'indennità di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, semprechè il personale medesimo risulti preposto ad unità amministrative ovvero assegnato ad unità operative - formalmente costituite - dichiarate dalla Giunta regionale analoghe o equiparabili ai Servizi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, o, rispettivamente, ai gruppi di staff indicati all'articolo 31, comma 1, della anzidetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 5.

     1. Il personale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, così come modificato con l'articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all'occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l'assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.

     2. Del pari, anche il Personale indicato all'articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L'attività del personale medesimo deve però, essere sempre indirizzata all'attuazione di specifici progetti-obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988. n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7. [8]

     1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l'articolo 6 della presente legge, da assegnare in posizione di comando, per il momento alle sole Amministrazioni provinciali della regione, vengono determinati così come indicato nella allegata tabella «A».

     2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali - anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l'articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.

 

     Art. 9. [9]

     1. Gli oneri previsti all'articolo 2 fanno carico, per lire 1.500 milioni per l'anno 1990, al capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento già iscritto a bilancio che viene, conseguentemente, ridotto di lire 700 milioni per l'anno 1990, in termini sia di competenza che di cassa.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo e 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 700 milioni per l'anno 1990.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 fanno carico al capitolo 550 del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1990.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

                                                       Tabella «A»

                                             (Riferita all'art. 8)

 

Qualifica          Prov.     Prov.     Prov.     Prov.     Tot.

funzionale         di        di        di        di

                    Gorizia   Pordenone Trieste   Udine

 

----------------------------------------------------------------

Dirigente             -         1         -         1       2

Funzionario           1         -         1         1       3

Consigliere           3         4         3         5      15

Segretario            7         6         6        11      30

Coadiutore            2         2         3         3      10

Totali                13        13       13        21      60

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 1991, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 23. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 3 della L.R. 1 giugno 1993, n. 31.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1993, n. 31. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 3 della medesima legge regionale.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.