Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 12/02/1990 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [5] |
Art. 4. [6] |
Art. 5. 1. Il personale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, così come modificato con l'articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, [...] |
Art. 6. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988. n. 10, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 7. |
Art. 8. 1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l'articolo 6 della presente legge, [...] |
Art. 9. |
Art. 10. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1990. |
§ 1.2.36 - Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.
(B.U. 12 febbraio 1990, n. 19).
1. In via di prima attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del
1. Le Province delle regione, destinatarie dei trasferimenti e delle deleghe di cui alla
2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile per due volte al massimo, di un numero di unità lavorative non superiore ai quattro quinti - calcolati per eccesso della consistenza numerica dei sovracennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei qua i si tratta, con esclusione di assunzione dl personale appartenente alla seconda ed ana prima qualifica dirigenziale, nonchè alla ottava qualifica funzionale di cui al
2 bis. Per comprovate esigenze di funzionalità e di continuità dei servizi resi, i contratti previsti dal comma 2 possono essere ulteriormente rinnovati, al compimento del triennio, una sola volta, per la durata di un biennio [4].
3. L'assunzione diretta di cui al comma 2 è finalizzata, nel contesto dell'attuazione delle funzioni trasferite o delegate, alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale, ed ha luogo:
a) nella generalità dei casi, in seguito a prova selettiva, previamente disciplinata dagli Enti locali interessati con atti deliberativi che prevedano procedure semplificate da attuarsi in tempi brevi, ferma restando, comunque, l'osservanza delle norme recate dai rispettivi regolamenti organici per quanto attiene ai requisiti d'accesso;
b) per quanto concerne, invece, il personale per cui non si richieda un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo, mediante applicazione del disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,n.56, dell'articolo 4, comma 4 ter, del
1. Nell'ambito della costituzione, secondo la previsione dell'art. 2, delle anzidette dotazioni organiche straordinarie vige la seguente tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali del personale dipendente della Regione ed il personale dipendente da Enti locali:
a) dirigente: seconda qualifica dirigenziale (
b) funzionario: prima qualifica dirigenziale (
c) consigliere: ottava e settima qualifica funzionale (
d) segretario: sesta qualifica funzionale (
e) coadiutore: quarta qualifica funzionale (
1. Al personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, comandato ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
1. Il personale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della
2. Del pari, anche il Personale indicato all'articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L'attività del personale medesimo deve però, essere sempre indirizzata all'attuazione di specifici progetti-obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 della
(Omissis) [7].
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della
1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, della
2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali - anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l'articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.
1. Gli oneri previsti all'articolo 2 fanno carico, per lire 1.500 milioni per l'anno 1990, al capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento già iscritto a bilancio che viene, conseguentemente, ridotto di lire 700 milioni per l'anno 1990, in termini sia di competenza che di cassa.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo e 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 700 milioni per l'anno 1990.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 fanno carico al capitolo 550 del più volte citato stato di previsione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella «A» |
(Riferita all'art. 8) |
|
Qualifica Prov. Prov. Prov. Prov. Tot. |
funzionale di di di di |
Gorizia Pordenone Trieste Udine |
|
---------------------------------------------------------------- |
Dirigente - 1 - 1 2 |
Funzionario 1 - 1 1 3 |
Consigliere 3 4 3 5 15 |
Segretario 7 6 6 11 30 |
Coadiutore 2 2 3 3 10 |
Totali 13 13 13 21 60 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della