Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 08/06/1995 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale n. 11/83). |
Art. 2. (Modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 11/83). |
Art. 3. (Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna). |
§ 4.5.39 - Legge Regionale 8 giugno 1995, n. 23.
Modifica dei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, in materia di parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, e dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna.
(B.U. 14 giugno 1995, n. 24).
Art. 1. (Proroga del termine previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale n. 11/83).
1. Il termine del 31 marzo previsto dall'articolo 2, ottavo comma, della
Art. 2. (Modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 11/83).
1. Nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale in materia di parchi e riserve, i termini di cui al quarto comma, lettera b), e quinto comma dell'articolo 2 della
Art. 3. (Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna). [1]
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 8/95, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della