Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 gestione dei beni |
Data: | 14/10/1965 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di [...] |
Art. 2. Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio 31 dicembre 1964 e di quelli [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. |
§ 6.3.2 - Legge Regionale 14 ottobre 1965, n. 20.
Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.
(B.U. 19 ottobre 1965, n. 19).
Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati [1].
Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
[1] Articolo così modificato dall'art. 53 della