§ 2.8.29 – L.R. 19 giugno 1985, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:19/06/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.
Art. 2.  Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.
Art. 3.  Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.
Art. 4.  Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44: «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica».
Art. 5.  Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria.
Art. 6.  Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33: «Interventi a favore dell'agriturismo».
Art. 7.  Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Art. 8.  Modificazioni e integrazioni della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26: «Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della [...]
Art. 9.  Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: «Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia».
Art. 10.  Modificazioni della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20: «Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia».
Art. 11.  Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche.
Art. 12. 
Art. 13.  Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68: «Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche».
Art. 14.  Interpretazione autentica dell'articolo 15, lettere c), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 17.  Norma interpretativa dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre [...]
Art. 18.  Norma rettificativa dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre [...]
Art. 19.  Modificazioni delle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49.
Art. 20.  Determinazione definitiva contributi.
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1978, n. 33.
Art. 22.  Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
Art. 23.  Modificazioni alla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Art. 24.  Modificazioni della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39: «Finanziamento al Consorzio per l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto [...]
Art. 25.  Integrazioni della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66: «Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna».
Art. 26.  Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».
Art. 27.  Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 80.
Art. 28.  Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.
Art. 29.  Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63: «Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori [...]
Art. 30.  Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3.
Art. 31.  Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 32.  Modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8: «Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge [...]
Art. 33.  Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4.
Art. 34.  Modificazioni della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76: «Ordinamento della formazione professionale».
Art. 35.  Integrazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
Art. 36.  Integrazione della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11: «Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. [...]
Art. 37.  Iniziative espositive del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.
Art. 38.  Modificazioni dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, riguardante interventi per lo sviluppo della Cineteca regionale.
Art. 39.  Modificazioni della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, in materia di tutela del patrimonio speleologico.
Art. 40.  Norma interpretativa degli articoli 3 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11: «Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale».
Art. 41.  Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 42.  Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, in materia di esercizio di funzioni delegate da parte degli Enti locali.
Art. 43.  Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47: «Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero».
Art. 44.  Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 45.  Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione, legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.
Art. 46.  Modificazioni dell'articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.
Art. 47.  Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria Arsa per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello [...]
Art. 48.  Finanziamento straordinario a favore dello I.A.C.P. di Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi.
Art. 49.  Intervento straordinario a favore delle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 50.  Modificazioni dell'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, riguardante incentivi alle imprese artigiane.
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 


§ 2.8.29 – L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

(B.U. 20 giugno 1985, n. 25).

 

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

 

CAPO I

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80:

«Istituzione di un fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo»

 

Art. 1. Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

     Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è inserito il seguente comma:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

     Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.

     I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.

     Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

     Nell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole «... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ...» sono sostituite dalle parole «... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda ...».

 

     Art. 3. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

     Nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l'alinea: «- per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55;».

     Nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l'ultimo alinea viene così modificato: «- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l), e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.».

     Nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il riferimento «all'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10» è sostituito dal seguente: «all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10».

 

CAPO II

Disposizioni in materia di bonifica e di agriturismo

 

     Art. 4. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44: «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica». [2]

 

     Art. 5. Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria.

     Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché - secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole - tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l'attività agricola.

     Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33: «Interventi a favore dell'agriturismo».

     L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis) [3].

 

CAPO III

Disposizioni in materia di commercio e turismo

 

     Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

     In via di interpretazione autentica, l'acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l'attività, di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, deve intendersi riferito anche all'acquisizione degli stessi tramite atti procedurali concorsuali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26: «Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione». [4]

 

     Art. 9. Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: «Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia».

     Nella legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, dopo l'articolo 2 e prima dell'articolo 3, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10. Modificazioni della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20: «Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia».

     Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20, è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 11. Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche.

     All'articolo 1, primo comma, lettera «d», della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, dopo le parole «manutenzione di quella esistente» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché la posa in opera e la manutenzione di attrezzature idonee a consentire il percorrimento di 'ferrate'.».

     All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, la lettera «b» è sostituita dalla seguente:

     «b) per le iniziative di cui alla lettera «b»: lire 3.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziano;».

     All'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche, dopo le parole «stabiliti dalla Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti parole: «e potrà essere annualmente rideterminata, a partire dall'anno 1986, con l'applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo.».

 

          Art. 12.

     (Omissis) [7].

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

E DI INTERESSE PUBBLICO E DEI SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali

 

     Art. 13. Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68: «Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche».

     In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n.ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell'8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il termine indicato al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con D.P.G.R. n. 0686 del 22 dicembre 1983 e D.P.G.R. n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Interpretazione autentica dell'articolo 15, lettere c), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

     In via di interpretazione autentica la dizione «edifici di civile abitazione» di cui alle lettere c) dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, va intesa nell'accezione di unità abitativa.

 

     Artt. 15. - 16.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 17. Norma interpretativa dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983».

     La disposizione di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, si intende applicabile alle domande, afferenti a qualsiasi evento calamitoso, con le quali si invocano le provvidenze previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e dalla lettera d) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

     Art. 18. Norma rettificativa dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983».

     Nel primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, il riferimento «dall'articolo 1, primo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590» è sostituito dal seguente «dall'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

 

CAPO II

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico

 

     Art. 19. Modificazioni delle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49.

     L'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [9].

     Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.

     Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Determinazione definitiva contributi.

     Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo «una tantum» concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell'Ente pubblico beneficiario attesti l'irreperibilità della documentazione medesima.

     Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo «una tantum» come determinato al precedente comma.

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1978, n. 33.

     Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;».

 

     Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell'Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall'approvazione e finanziamento dei progetti stessi.

 

     Art. 23. Modificazioni alla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

     L'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [10].

 

     Art. 24. Modificazioni della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39: «Finanziamento al Consorzio per l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale». [11]

     Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis) [12].

 

     Art. 25. Integrazioni della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66: «Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna».

     (Omissis) [13].

 

     Art. 26. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive». [14]

     [Il limite di lire quaranta milioni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, elevato successivamente a lire sessanta milioni dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 60, è soppresso.

     Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [15].

     Nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, alla lettera c), il limite del 30% dei costi è elevato al 40%.

     Nel primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, dopo le parole «dal progetto di massima» sono inserite le parole «ovvero, per la concessione di contributi di cui al quarto comma del precedente articolo 5, dal progetto esecutivo delle opere».

     (Omissis) [16].

     Nel primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, l'inciso «, direttamente a favore dell'istituto mutuante,» è sostituito dal seguente: «, direttamente a favore del beneficiario,».

     (Omissis) [17].]

 

     Art. 27. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 80.

     All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1983, n. 80, la parola «contributi» è sostituita dalla parola «finanziamenti».

     Di conseguenza ogni menzione del termine predetto contenuta nei successivi commi dell'articolo 2 e nei susseguenti articoli della legge s'intende riferita al «finanziamento».

 

CAPO III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

 

     Art. 28. Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, legge regionale 1º settembre 1982, n. 75. [18]

     Dopo il terzo comma dell'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [19].

     In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l'entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.

     I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto- in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 [20].

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1976

 

     Art. 29. Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63: «Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche».

     L'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e così ulteriormente integrato:

     (Omissis) [21].

 

     Art. 30. Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3.

     In via di interpretazione autentica delle disposizioni ordinate sotto il Titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il controllo sull'osservanza delle norme sismiche per le opere assistite dalle provvidenze previste dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modifiche ed integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni anteriori.

 

     Art. 31. Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all'esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 32. Modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8: «Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e norme di attuazione dei Titoli II e III della legge 10 aprile 1981, n. 151».

     Nel sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, dopo le parole: «L'erogazione dei contributi alle singole Aziende viene effettuata» sono soppresse le parole: «attraverso i Consorzi di bacino di traffico».

     Alla fine del nono comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «; l'ammontare complessivo dei contributi alle singole Aziende è comunicato annualmente ai Consorzi di bacino di traffico.».

 

     Art. 33. Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4.

     (Omissis) [22].

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali e beni ambientali

 

     Art. 34. Modificazioni della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76: «Ordinamento della formazione professionale». [23]

     Nell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, le parole «tra il 1º ottobre ed il 30 settembre» sono sostituite dalle parole «tra il 1º settembre ed il 31 agosto».

     Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis) [24].

 

     Art. 35. Integrazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. [25]

     Dopo il primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è inserito il seguente nuovo comma:

     (Omissis) [26].

 

     Art. 36. Integrazione della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11: «Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole». [27]

     Dopo l'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, viene aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis) [28].

 

     Art. 37. Iniziative espositive del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.

     Per la realizzazione di iniziative espositive di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.

     A tal fine l'Amministrazione regionale può sostenere spese dirette - come previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - in collaborazione con le strutture tecniche ed organizzative del Centro predetto.

     Alle spese derivanti dall'attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come integrata dall'articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.

     Le attrezzature realizzate per l'allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il Centro suddetto.

 

     Art. 38. Modificazioni dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, riguardante interventi per lo sviluppo della Cineteca regionale. [29]

     [Il primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è così sostituito:

     (Omissis) [30].]

 

     Art. 39. Modificazioni della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, in materia di tutela del patrimonio speleologico.

     (Omissis) [31].

     In deroga al termine previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, modificato dal primo comma del presente articolo le domande per la concessione dei benefici ivi previsti, afferenti all'anno 1985, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40. Norma interpretativa degli articoli 3 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11: «Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale».

     In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 3 nonché le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, devono intendersi nel senso che, qualora l'area compresa nel parco naturale ricada nell'ambito della circoscrizione territoriale di più Comuni, il piano di conservazione e sviluppo relativo al parco medesimo ovvero alla parte di esso individuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge stessa, può in alternativa all'adozione consortile, essere adottato dai singoli Comuni interessati.

 

TITOLO III

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

 

     Art. 41. Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. [32]

     E' prorogata sino al 31 dicembre 1985 la durata dell'Ufficio di Segreteria alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

 

     Art. 42. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, in materia di esercizio di funzioni delegate da parte degli Enti locali. [33]

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, sono prorogate sino al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 43. Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47: «Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero».

     L'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [34].

 

     Art. 44. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

     Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è riaperto, ai fini dell'attuazione delle procedure di cui ai commi quarto e seguenti dell'articolo 8 della citata legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, fino alla data del 31 dicembre 1985.

 

     Art. 45. Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione, legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

     Il limite di spesa previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.

     Il limite di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è elevato a lire cinque milioni.

 

TITOLO IV

NORME A CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 46. Modificazioni dell'articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8.

     La denominazione ed il primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, vengono così sostituiti:

     (Omissis) [35].

 

     Art. 47. Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria Arsa per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnaria Arsa un contributo straordinario, fino alla concorrenza dell'importo di lire 260.000.000, per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.

 

     Art. 48. Finanziamento straordinario a favore dello I.A.C.P. di Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo I.A.C.P. di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell'Istituto.

     La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell'Istituto, corredata da una relazione - approvata dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 - che evidenzi, per ogni intervento costruttivo, i superi di spesa non coperti da contributo regionale o statale.

     Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l'indicazione del supero di spesa previsto.

     Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo I.A.C.P. dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.

 

     Art. 49. Intervento straordinario a favore delle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.

     Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.

     A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all'Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con D.P.G.R. 16 novembre 1972, n. 04003/Pres., come modificato dal D.P.G.R. 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.

 

     Art. 50. Modificazioni dell'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, riguardante incentivi alle imprese artigiane.

     Il contributo straordinario concesso all'E.S.A. con l'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978 n. 49, potrà essere utilizzato, dall'E.S.A. medesimo in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 51.

     Gli oneri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente articolo 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene integrata con la locuzione: «, nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature.».

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: «completamento di municipi,» la locuzione: «... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali...».

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell'aeroporto regionale, nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili».

     Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente articolo 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

     Gli oneri previsti dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente articolo 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: «attrezzature sportive fisse e mobili,» la locuzione: «per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti,», ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene modificata sostituendo la parola «contributi» con la parola «finanziamenti».

     Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente articolo 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione «ai Comuni» la locuzione «o agli I.A.C.P.».

     Gli oneri previsti dal sesto comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente articolo 33, fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: «... e dalle imprese armatoriali per l'acquisto di contenitori.».

     Gli oneri previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 3 marzo 1977 n. 11 così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al capitolo 2i34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri previsti dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente articolo 38, fanno carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente articolo 43, fanno carico al capitolo 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento straordinario al comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali».

 

     Art. 52.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma del precedente articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.764 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.164 milioni per l'anno 1985, lire 1.300 milioni per l'anno 1986 e lire 300 milioni per l'anno 1987.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6322 con la denominazione: «Spese per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l'anno 1985, di lire 1.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 300 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 764 milioni (164 milioni relativi all'anno 1985, 300 milioni relativi all'anno 1986 e 300 milioni relativi all'anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;

     - per lire 1.000 milioni, relative all'anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione;

     - per lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;

     - per le restanti lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

     Sul precitato capitolo 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:

     - per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;

     - per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 53.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l'anno 1985.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: «Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne, e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.

     All'onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 54.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI il capitolo 6463 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal capitolo 6531 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 55.

     Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1985. Le annualità relative verranno ridotte di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

     Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

     L'onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 6398 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 56.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[2] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[3] Commi inseriti nel testo della legge originaria.

[4] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[5] Articolo 2 bis inserito nel testo della legge originaria.

[6] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[7] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 20 novembre 1995, n. 44.

[8] Norme modificative ed integrative degli artt. 16 e 17 della L.R. 28 agosto 1982, n. 68.

[9] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[10] Vedi nota che precede.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[13] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[14] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[15] Commi inseriti nel testo della legge originaria.

[16] Commi modificativi ed integrativi degli articoli 8 e 9 della L.R. 18 agosto 1980, n. 43.

[17] Commi modificativi ed integrativi degli artt. 10, 11 e 16 della L.R. 18 agosto 1980, n. 43.

[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Commi inseriti nel testo della legge originaria.

[20] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[21] Modifiche inserite nel testo della legge originaria.

[22] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[23] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[24] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[25] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[26] Vedi nota che precede.

[27] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[29] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[30] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[31] Norme modificative del primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 5 della L.R. n. 55/80.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[35] Modifiche inserite nel testo della legge originaria.