Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 19/06/1985 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. |
Art. 2. Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. |
Art. 3. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. |
Art. 4. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44: «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica». |
Art. 5. Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria. |
Art. 6. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33: «Interventi a favore dell'agriturismo». |
Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30. |
Art. 8. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26: «Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della [...] |
Art. 9. Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: «Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia». |
Art. 10. Modificazioni della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20: «Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia». |
Art. 11. Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 e successive modifiche. |
Art. 12. |
Art. 13. Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68: «Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche». |
Art. 14. Interpretazione autentica dell'articolo 15, lettere c), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. |
Art. 17. Norma interpretativa dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre [...] |
Art. 18. Norma rettificativa dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48: «Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre [...] |
Art. 19. Modificazioni delle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49. |
Art. 20. Determinazione definitiva contributi. |
Art. 21. Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1978, n. 33. |
Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34. |
Art. 23. Modificazioni alla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. |
Art. 24. Modificazioni della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39: «Finanziamento al Consorzio per l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto [...] |
Art. 25. Integrazioni della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66: «Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna». |
Art. 26. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive». |
Art. 27. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 80. |
Art. 28. Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, legge regionale 1º settembre 1982, n. 75. |
Art. 29. Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63: «Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori [...] |
Art. 30. Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3. |
Art. 31. Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. |
Art. 32. Modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8: «Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge [...] |
Art. 33. Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4. |
Art. 34. Modificazioni della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76: «Ordinamento della formazione professionale». |
Art. 35. Integrazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. |
Art. 36. Integrazione della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11: «Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. [...] |
Art. 37. Iniziative espositive del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27. |
Art. 38. Modificazioni dell'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, riguardante interventi per lo sviluppo della Cineteca regionale. |
Art. 39. Modificazioni della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, in materia di tutela del patrimonio speleologico. |
Art. 40. Norma interpretativa degli articoli 3 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11: «Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale». |
Art. 41. Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 42. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1982, n. 41, in materia di esercizio di funzioni delegate da parte degli Enti locali. |
Art. 43. Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47: «Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero». |
Art. 44. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70. |
Art. 45. Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione, legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57. |
Art. 46. Modificazioni dell'articolo 67 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8. |
Art. 47. Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria Arsa per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello [...] |
Art. 48. Finanziamento straordinario a favore dello I.A.C.P. di Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi. |
Art. 49. Intervento straordinario a favore delle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia. |
Art. 50. Modificazioni dell'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, riguardante incentivi alle imprese artigiane. |
Art. 51. |
Art. 52. |
Art. 53. |
Art. 54. |
Art. 55. |
Art. 56. |
§ 2.8.29 – L.R. 19 giugno 1985, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
(B.U. 20 giugno 1985, n. 25).
TITOLO I
INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
Modificazioni ed integrazioni della
«Istituzione di un fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo»
Art. 1. Integrazioni dell'articolo 4 della
Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della
(Omissis) [1].
Art. 2. Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall'articolo 5 della
Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della
I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della
Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell'articolo 29 della
Nell'articolo 5, primo comma, lettera d), della
Art. 3. Modificazioni dell'articolo 6 della
Nel primo comma dell'articolo 6 della
Nel primo comma dell'articolo 6 della
Nel secondo comma dell'articolo 6 della
CAPO II
Disposizioni in materia di bonifica e di agriturismo
Art. 4. Modificazioni ed integrazioni della
Art. 5. Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria.
Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall'articolo 1 della
Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla
Art. 6. Modificazioni ed integrazioni della
L'ultimo comma dell'articolo 3 della
(Omissis) [3].
CAPO III
Disposizioni in materia di commercio e turismo
Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della
In via di interpretazione autentica, l'acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l'attività, di cui all'articolo 12, terzo comma, della
Art. 8. Modificazioni e integrazioni della
Art. 9. Integrazione della
Nella
(Omissis) [5].
Art. 10. Modificazioni della
Il secondo comma dell'articolo 15 della
(Omissis) [6].
Art. 11. Modificazioni della
All'articolo 1, primo comma, lettera «d», della
All'articolo 3, primo comma, della
«b) per le iniziative di cui alla lettera «b»: lire 3.000.000 per rifugio, nel singolo esercizio finanziano;».
All'ultimo comma dell'articolo 5 della
(Omissis) [7].
TITOLO II
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE
E DI INTERESSE PUBBLICO E DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13. Interventi di cui al Titolo II della
In deroga al termine indicato al primo comma dell'articolo 16 della
Il termine indicato al primo comma dell'articolo 10 della
Art. 14. Interpretazione autentica dell'articolo 15, lettere c), della
In via di interpretazione autentica la dizione «edifici di civile abitazione» di cui alle lettere c) dell'articolo 15 della
Artt. 15. - 16.
(Omissis) [8].
Art. 17. Norma interpretativa dell'articolo 10 della
La disposizione di cui all'articolo 10 della
Art. 18. Norma rettificativa dell'articolo 11 della
Nel primo comma dell'articolo 11 della
CAPO II
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico
Art. 19. Modificazioni delle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49.
L'articolo 2 della
(Omissis) [9].
Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20. Determinazione definitiva contributi.
Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo «una tantum» concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell'Ente pubblico beneficiario attesti l'irreperibilità della documentazione medesima.
Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo «una tantum» come determinato al precedente comma.
Art. 21. Modifiche alla
Alla lettera a) dell'articolo 1 della
Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della
Art. 23. Modificazioni alla
L'articolo 12 della
(Omissis) [10].
Art. 24. Modificazioni della
Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente comma:
(Omissis) [12].
Art. 25. Integrazioni della
(Omissis) [13].
Art. 26. Modificazioni e integrazioni della
[Il limite di lire quaranta milioni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della
Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della
(Omissis) [15].
Nel primo comma dell'articolo 6 della
Nel primo comma dell'articolo 8 della
(Omissis) [16].
Nel primo comma dell'articolo 11 della
(Omissis) [17].]
Art. 27. Modificazioni alla
All'articolo 2, primo comma, della
Di conseguenza ogni menzione del termine predetto contenuta nei successivi commi dell'articolo 2 e nei susseguenti articoli della legge s'intende riferita al «finanziamento».
CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 28. Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, legge regionale 1º settembre 1982, n. 75. [18]
Dopo il terzo comma dell'articolo 107 della
(Omissis) [19].
In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell'articolo 126 della
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 22 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29. Integrazioni della
L'articolo 68 della
(Omissis) [21].
Art. 30. Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al Titolo II della
In via di interpretazione autentica delle disposizioni ordinate sotto il Titolo II della
Art. 31. Interpretazione autentica dell'articolo 75 della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 75, terzo comma, della
CAPO V
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 32. Modificazioni della
Nel sesto comma dell'articolo 11 della
Alla fine del nono comma dell'articolo 11 della
Art. 33. Integrazioni dell'articolo 4 della
(Omissis) [22].
CAPO VI
Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali e beni ambientali
Art. 34. Modificazioni della
Nell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, le parole «tra il 1º ottobre ed il 30 settembre» sono sostituite dalle parole «tra il 1º settembre ed il 31 agosto».
Il terzo comma dell'articolo 10 della
(Omissis) [24].
Art. 35. Integrazione dell'articolo 52 della
Dopo il primo comma dell'articolo 52 della
(Omissis) [26].
Art. 36. Integrazione della
Dopo l'articolo 6 della
(Omissis) [28].
Art. 37. Iniziative espositive del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la
Per la realizzazione di iniziative espositive di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la
A tal fine l'Amministrazione regionale può sostenere spese dirette - come previsto dall'articolo 21, primo comma, della
Alle spese derivanti dall'attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall'articolo 12 bis della
Le attrezzature realizzate per l'allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il Centro suddetto.
Art. 38. Modificazioni dell'articolo 49 della
[Il primo comma dell'articolo 49 della
(Omissis) [30].]
Art. 39. Modificazioni della
(Omissis) [31].
In deroga al termine previsto dal primo comma dell'articolo 2 della
Art. 40. Norma interpretativa degli articoli 3 e 5 della
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 3 nonché le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 della
TITOLO III
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Art. 41. Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della
E' prorogata sino al 31 dicembre 1985 la durata dell'Ufficio di Segreteria alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, istituito con l'articolo 6 della
Art. 42. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della
Art. 43. Modificazioni della
L'articolo 2 della
(Omissis) [34].
Art. 44. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della
Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 8 della
Art. 45. Adeguamento limiti di spesa per sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione,
Il limite di spesa previsto dall'articolo 3 della
Il limite di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 4 della
TITOLO IV
NORME A CARATTERE FINANZIARIO
Art. 46. Modificazioni dell'articolo 67 della
La denominazione ed il primo comma dell'articolo 67 della
(Omissis) [35].
Art. 47. Contributo straordinario a favore del Comune di Bagnaria Arsa per l'attuazione dell'articolo 7 della
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnaria Arsa un contributo straordinario, fino alla concorrenza dell'importo di lire 260.000.000, per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.
Art. 48. Finanziamento straordinario a favore dello I.A.C.P. di Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo I.A.C.P. di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell'Istituto.
La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell'Istituto, corredata da una relazione - approvata dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 32 della
Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l'indicazione del supero di spesa previsto.
Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo I.A.C.P. dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.
Art. 49. Intervento straordinario a favore delle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.
Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.
A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all'Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione della
Art. 50. Modificazioni dell'articolo 12 della
Il contributo straordinario concesso all'E.S.A. con l'articolo 12 della
TITOLO V
NORME FINANZIARIE
Gli oneri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene integrata con la locuzione: «, nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature.».
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: «completamento di municipi,» la locuzione: «... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali...».
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell'aeroporto regionale, nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili».
Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della
Gli oneri previsti dal quarto comma dell'articolo 5 della
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene modificata sostituendo la parola «contributi» con la parola «finanziamenti».
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 107 della
Gli oneri previsti dal sesto comma dell'articolo 4 della
Gli oneri previsti dall'articolo 6 bis della
Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal primo comma dell'articolo 49 della
Gli oneri previsti dall'articolo 2 della
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene sostituita con la seguente: «Finanziamento straordinario al comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali».
Per le finalità previste dall'articolo 2 della
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6322 con la denominazione: «Spese per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l'anno 1985, di lire 1.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 300 milioni per l'anno 1987.
Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 764 milioni (164 milioni relativi all'anno 1985, 300 milioni relativi all'anno 1986 e 300 milioni relativi all'anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;
- per lire 1.000 milioni, relative all'anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione;
- per lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per le restanti lire 500 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Sul precitato capitolo 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985;
- per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.
Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l'anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: «Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne, e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1985.
All'onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.
Per le finalità previste dal precedente articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI il capitolo 6463 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal capitolo 6531 del precitato stato di previsione.
Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell'articolo 36 della
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1985, l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L'onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 6398 del precitato stato di previsione.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[2] Articolo abrogato dall’art. 28 della
[3] Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[4] Articolo abrogato dall’art. 180 della
[5] Articolo 2 bis inserito nel testo della legge originaria.
[6] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[7] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[8] Norme modificative ed integrative degli artt. 16 e 17 della
[9] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[10] Vedi nota che precede.
[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[12] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[13] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[14] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[15] Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[16] Commi modificativi ed integrativi degli articoli 8 e 9 della
[17] Commi modificativi ed integrativi degli artt. 10, 11 e 16 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[19] Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[20] Comma così modificato dall'art. 50 della
[21] Modifiche inserite nel testo della legge originaria.
[22] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[24] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[25] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[26] Vedi nota che precede.
[27] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[28] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[29] Articolo abrogato dall’art. 17 della
[30] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[31] Norme modificative del primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 5 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[34] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[35] Modifiche inserite nel testo della legge originaria.