Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 01/02/1991 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Norma programmatica. |
Art. 2. Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Enti locali in attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (programma 0.6.2.). |
Art. 3. Trasferimenti alle Province. |
Art. 4. Trasferimenti ai Comuni. |
Art. 5. Trasferimenti aggiuntivi ai comuni. |
Art. 6. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli. |
Art. 7. Modalità di ripartizione, erogazione, impiego e controllo delle assegnazioni. |
Art. 8. Capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale. |
Art. 9. Capitoli di spesa esclusi dell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale. |
Art. 10. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.). |
Art. 11. Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche (programma 1.1.2.). |
Art. 12. Controlli sulle acque marine (programma 1.1.1.). |
Art. 13. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.). |
Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.). |
Art. 15. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.). |
Art. 16. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.). |
Art. 17. Edilizia di interesse pubblico (programma 1.4.3.). |
Art. 18. Finanziamenti straordinari agli enti locali (programma 1.4.3.). |
Art. 19. Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.). |
Art. 20. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.). |
Art. 21. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici (programma 2.1.4.). |
Art. 22. Presidi di dialisi (programma 2.1.4.). |
Art. 23. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.). |
Art. 24. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.). |
Art. 25. Beni culturali ed archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.). |
Art. 26. Attività ed istituzioni culturali ed artistiche (programma 2.4.3.). |
Art. 27. Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.). |
Art. 28. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). |
Art. 29. Programmi di investimento dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). |
Art. 30. Acquisto di scuola - bus (programma 1.5.5.). |
Art. 31. Opere di bonifica (programma 3.1.1.). |
Art. 32. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.). |
Art. 33. Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate (programma 3.1.2.). |
Art. 34. Finanziamenti per interventi nel settore zootecnico (programma 3.1.7.). |
Art. 35. Finanziamenti all'E.R.S.A. per finanziamenti nel settore zootecnico (programma 3.1.7.). |
Art. 36. Interventi pluriennali nel settore zootecnico finanziati con fondi statali (programma 3.1.3.). |
Art. 37. Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3.). |
Art. 38. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.). |
Art. 39. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 40. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 41. Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 42. Zone industriali (programma 3.2.3.). |
Art. 43. Risorse estrattive (programma 3.2.5.). |
Art. 44. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.7.). |
Art. 45. Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (programma 3.5.1.). |
Art. 46. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 47. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 48. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 49. Finanziamenti all'E.S.A. per interventi a favore delle imprese artigiane (programmi 3.3.2. e 3.3.1.). |
Art. 50. Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.). |
Art. 51. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 52. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 53. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 54. Interventi a favore delle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 55. Contributi in conto capitale per strutture turistiche (programma 3.4.4.). |
Art. 56. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.). |
Art. 57. Contributi pluriennali per strutture turistiche e ricettive finanziati con fondi statali (programma 3.4.4.). |
Art. 58. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). |
Art. 59. Promotur S.p.A. (programma 3.5.1.). |
Art. 60. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). |
Art. 61. Investimenti dei privati operatori nei porti regionali (programma 1.5.4.). |
Art. 62. Servizi informatici e telematici per i servizi portuali e dei traffici (programma 1.5.4.). |
Art. 63. Revisione del programma speciale attuato ai sensi del Regolamento(C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio (programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.). |
Art. 64. Progetto di recupero ambientale (programma 1.4.3.). |
Art. 65. Intervento a favore del settore artigiano (programma 3.3.1.). |
Art. 66. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.). |
Art. 67. Autorizzazione di spese finanziate con mutuo (programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2. e 2.4.4.). |
Art. 68. Interventi nei settori del territorio dell'ambiente e delle opere pubbliche (programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.). |
Art. 69. Infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3). |
Art. 70. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.). |
Art. 71. Interventi nei settori economici (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.). |
Art. 72. Interventi per opere igienico - sanitarie a favore dei Comuni delle zone terremotate (programma 4.1.1.). |
Art. 73. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (programma 3.5.1.). |
Art. 74. Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 della legge regionale n. 58 del 1979, 1 della legge regionale n. 77 del 1982, e 4 della legge regionale n. 5 del 1986. |
Art. 75. Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali (programmi 0.6.2 e 1.4.3.). |
Art. 76. Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone (programma 1.1.2.). |
Art. 77. Udine ' 90 (programma 3.4.3.). |
Art. 78. Sedi regionali (programma 0.1.3.). |
Art. 79. Rimborsi allo Stato (programma 3.1.7.). |
Art. 80. Attuazione di progetti formativi (programma 2.5.1.). |
Art. 81. Edilizia residenziale (programma 1.4.1.). |
Art. 82. Modifica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22. |
Art. 83. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1974, n. 14. |
Art. 84. Ulteriore modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. |
Art. 85. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. |
Art. 86. Integrazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59. |
Art. 87. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14. |
Art. 88. Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. |
Art. 89. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. |
Art. 90. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25. |
Art. 91. Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. |
Art. 92. Assistenza a favore degli immigrati. |
Art. 93. Pubblicazioni ai sensi dell'art. 20 legge n. 55 del 1990. |
Art. 94. Copertura finanziaria. |
Art. 95. Entrata in vigore. |
§ 6.4.124 – L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
(B.U. 1 febbraio 1991, n. 13).
TITOLO I
Indirizzi di politica di spesa
Art. 1. Norma programmatica.
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti della revisione della
a) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della
b) finanziamento, nell'anno 1992, di programmi organici di intervento nonché dei nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate per l'anno 1993 nell'elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993;
c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione Friuli - Venezia Giulia con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al
TITOLO II
Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia
e della
Art. 2. Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Enti locali in attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e della
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell'anno 1991:
a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991;
b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.
3. Le annualità relative al limite d'impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
4. L'onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per gli anni 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3. Trasferimenti alle Province.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, alle Province viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli di
a) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell'articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell'articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell'articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali;
5) dell'articolo 47, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della
6) dell'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
7) dell'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
8) dell'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell'articolo 29, così come integrato dall'articolo 1 della
2) dell'articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell'articolo 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell'articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell'articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell'articolo 54, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della
7) dell'articolo 5 della
c) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 47, comma 1, in materia di gestione delle zone industriali;
d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della
e) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottonotati articoli, che attengono, ad eccezione del punto 4, ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane:
1) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;
3) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell'articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l'esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
5) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
6) degli articoli 13, 14 e 15 della
f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 58.
3. Viene assegnato alle province, per l'anno 1991, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della
a) dall'articolo 27, comma 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) dell'articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
c) dell'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
d) dell'articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla
e) dall'articolo 47, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della
f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
g) dall'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
h) dall'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
i) dall'articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.
4. Ai sensi dell'articolo 12 della
5. Viene assegnata alle Province, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 3, della citata
Art. 4. Trasferimenti ai Comuni.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell'articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell'articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell'articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.
3. Viene assegnata ai Comuni, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata
Art. 5. Trasferimenti aggiuntivi ai comuni.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni.
a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dall'articolo 2 della
b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai comuni di supporto comprensoriale, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
3. All'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, della citata
Art. 6. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della
a) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;
b) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.
3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l'anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della
a) dell'articolo 40, comma 3, come inserito con l'articolo 9 della
b) dell'articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell'articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;
e) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della
4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l'anno 1991, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della
5. Ai sensi dell'articolo 12 della
6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all'articolo 28-bis della
b) per le finalità di cui alla
c) per le finalità di cui all'articolo 3 della
Art. 7. Modalità di ripartizione, erogazione, impiego e controllo delle assegnazioni.
1. La ripartizione dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 2 si effettua con le modalità ed i criteri indicati all'articolo 10 della
2. All'erogazione degli importi assegnati con il presente titolo si provvede - con esclusione delle somme menzionate all'articolo 6, comma 6, in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale degli enti locali.
3. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le prescrizioni dell'articolo 12, comma 1, della
4. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, della
5. L'accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate con il presente titolo abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni ivi previste è effettuato dai componenti Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.
TITOLO III
Ricognizione e ridefinizione delle spese di investimento
Art. 8. Capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.
1. I capitoli 401, 2244, 2261, 2979, 2980, 4529, 4764, 4766, 4781, 5413, 5583 e 6103 vengono inseriti nell'elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l'anno 1991.
Art. 9. Capitoli di spesa esclusi dell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.
1. A decorrere dall'anno 1991, non sono più inseriti nell'elenco 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1991 con l'articolo 4 della
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1992 con l'articolo 4 della
TITOLO IV
Interventi nel settore del territorio
Capo I - Interventi nel settore della tutela dell'ambiente
Art. 10. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
4. Il predetto onere di lire 210 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 11. Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 12. Controlli sulle acque marine (programma 1.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2-bis della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 13. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dell'articolo 2 della
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell'articolo 1 della
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Capo II - Interventi nel settore dell'abitazione
Art. 15. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 daranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
[1. (Omissis).] [1]
2. Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata), fino all'ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1991, e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli I.A.C.P., in deroga a quanto disposto dall'articolo 81 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo IV della
a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire2.800 milioni per l'anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli I.A.C.P., a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991, lire 8.500 milioni per l'anno 1993 e lire 9.000 milioni per l'anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.
4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1° settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 75 della
5. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 17. Edilizia di interesse pubblico (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 7-ter della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 7-ter della
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 18. Finanziamenti straordinari agli enti locali (programma 1.4.3.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi, per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali e sociali e di promozione turistica [3].
1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell'articolo 1 della
2. Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello futuro dell'immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione dei finanziamenti predetti, gli immobili oggetto dell'intervento non potranno mutare destinazione [5].
[3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore degli enti locali a sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità , ivi compresi gli atti dei procedimenti espropriativi necessari all'attuazione dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L'erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
TITOLO V
Interventi nel settore dei servizi sociali
Capo I - Interventi nei settori della sanità e dell'assistenza
Art. 19. Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avverrà con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 170.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 20. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del
2. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 100.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 40.000 milioni per l'anno 1993.
Art. 21. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici (programma 2.1.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, primo comma, lettera c), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 22. Presidi di dialisi (programma 2.1.4.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 23. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).
1. Per le finalità previste dalla
2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione [8].
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Capo II - Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura della formazione professionale e dello sport
Art. 24. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. [Nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile, n. 18, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla
4. [Le domande per la concessione dei predetti contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno. Si applicano le disposizioni della
5. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni] [11].
6. [Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011] [12].
7. [L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993] [13].
8. [Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [14].
9. Per le finalità previste dall'articolo 46 del
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
11. Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 51 della
12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 25. Beni culturali ed archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1, della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 26. Attività ed istituzioni culturali ed artistiche (programma 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. [Per le finalità previste dal Titolo V della
4. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993] [16].
5. [Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991] [17].
Art. 27. Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.).
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
TITOLO VI
Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali
Art. 28. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [18]
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del
2. Il predetto onere complessivo di lire 91.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo risulta, conseguentemente, determinato in lire 225.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
Art. 29. Programmi di investimento dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), del
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 30. Acquisto di scuola - bus (programma 1.5.5.). [19]
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni dal 1991 al 1995.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VII
Interventi nel settore delle attività economiche
CAPO I - Interventi nel settore dell'agricoltura
Art. 31. Opere di bonifica (programma 3.1.1.).
1. Per le finalità previste dal
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 32. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 33. Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate (programma 3.1.2.).
1. Per la concessione dell'indennità compensativa di cui al Capo I della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 34. Finanziamenti per interventi nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 35. Finanziamenti all'E.R.S.A. per finanziamenti nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 10, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 36. Interventi pluriennali nel settore zootecnico finanziati con fondi statali (programma 3.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L'onere di lire 400 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1993, fa carico al capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 37. Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3.). [20]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della Regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell'annata 1990, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.
2. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 38. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L'onere complessivo di lire 51 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera c), della
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
8. L'onere complessivo di lire 117 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Capo II - Interventi nel settore dell'industria
Art. 39. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 per l'anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2001.
3. L'onere complessivo di lire 11.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41. Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 42. Zone industriali (programma 3.2.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
2. Le annualità relative sanno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2201.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43. Risorse estrattive (programma 3.2.5.).
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 44. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.7.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Capo III - Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione
Art. 45. Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
1. Per le finalità previste dal Capo I della
2. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 46. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [21]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli - Venezia Giulia (E.S.A.) un contributo straordinario di lire 6.300 milioni per le finalità di cui al terzo comma, numero 1, dell'articolo 2 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1991 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 47. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [22]
1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1991;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1995;
c) lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 48. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [23]
1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della
2. L'onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 49. Finanziamenti all'E.S.A. per interventi a favore delle imprese artigiane (programmi 3.3.2. e 3.3.1.). [24]
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Al fine di assicurare la qualificazione ed i necessari supporti tecnici per l'attività nel settore del mosaico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare ad imprese artigiane produttrici dei materiali necessari all'attività musiva, per la copertura, sino a concorrenza del costo ritenuto ammissibile, delle spese sostenute per la realizzazione di strutture, nonché per l'acquisto di attrezzature e di materie prime.
4. Con deliberazione della Giunta regionale saranno fissati criteri e modalità cui l'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia dovrà attenersi per la concessione dei finanziamenti stessi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 50. Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.). [25]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della
2. Il finanziamento annuale potrà essere erogato anticipatamente e in un'unica soluzione. Il Consorzio dovrà presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Capo IV - Interventi nel settore del commercio
Art. 51. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
3. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000:
c) lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 52. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» costituiti, ai sensi dell'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 54. Interventi a favore delle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Capo V - Interventi nel settore del turismo
Art. 55. Contributi in conto capitale per strutture turistiche (programma 3.4.4.). [26]
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera b), della
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera c), della
6. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
7. Per le finalità previste dall'articolo 18 della
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 56. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-bis della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per l'anno 1992;
c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;
d) lire 9.000 milioni per l'anno 2011;
e) lire 5.000 milioni per l'anno 2012.
7. L'onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57. Contributi pluriennali per strutture turistiche e ricettive finanziati con fondi statali (programma 3.4.4.). [27]
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 851.100.000 per l'anno 1991 e di lire 283.700.000 ciascuno degli anni dal 1992 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 1.418.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 58. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). [28]
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera e), della
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità dell'articolo 2, lettera d), della
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera f), della
6. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 59. Promotur S.p.A. (programma 3.5.1.). [29]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Promotur» S.p.A. contributi pluriennali, nella misura di lire 500 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione del costo dei mutui e dei prefinanziamenti dei mutui medesimi stipulato per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti funiviari, delle relative pertinenze e delle piste da discesa.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
5. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Capo VI - Interventi nel settore dello sviluppo dei traffici e del trasporto merci
Art. 60. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 27 della
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
7. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 61. Investimenti dei privati operatori nei porti regionali (programma 1.5.4.).
1. Per la finalità dell'articolo 25 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 62. Servizi informatici e telematici per i servizi portuali e dei traffici (programma 1.5.4.).
1. Per la realizzazione delle finalità previste all'articolo 33 della
2. La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono raggiungere. La quota annuale relativa al finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogata in via preventiva ed in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno. È fatto obbligo alla S.I.T. S.p.A. di provvedere alla presentazione di un rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui termini di presentazione saranno fissati all'atto della concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
TITOLO VIII
Interventi finanziati con fondi comunitari
Art. 63. Revisione del programma speciale attuato ai sensi del Regolamento(C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio (programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.).
1. In relazione alla revisione dello scadenzario finanziario del programma speciale per le zone di Trieste e di Gorizia approvato con decisione (C.E.E.) n. C (88) 1596/1 del 27 settembre 1988 in attuazione del
2. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno 1991 l'entrata di pari importo complessivo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato
Art. 64. Progetto di recupero ambientale (programma 1.4.3.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo di lire 2.000 milioni per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 65. Intervento a favore del settore artigiano (programma 3.3.1.). [30]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 155 milioni per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l'anno 1991.
3. Il predetto onere di lire 155 milioni fa carico al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
TITOLO IX
Spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 66. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.).
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 1, della
2. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 25, comma 9, della
3. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 6, della
4. La spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 26, comma 3, della
5. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, come rideterminata per tale anno dall'articolo 23, comma 1, della
6. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l'anno 1991 dall'articolo 24, comma 1, della
7. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 28 della
8. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata e, rispettivamente, rideterminata dagli articoli 33, comma 5 e 87, comma 3, della
9. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 33, comma 7, della
10. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 29 della
11. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, corrispondente alle quote autorizzate dall'articolo 2, settimo comma, della
12. La quota di lire 25.000 milioni per l'anno 1991, confermata dall'articolo 82 della
Art. 67. Autorizzazione di spese finanziate con mutuo (programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2. e 2.4.4.).
1. Per le finalità prevista dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, rideterminata dall'articolo 44, comma 6, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 46 del
4. Per le finalità previste dall'articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
TITOLO X
Rideterminazione, riduzione e revoca di quote annuali di spesa nel triennio 1991-1993
Art. 68. Interventi nei settori del territorio dell'ambiente e delle opere pubbliche (programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.).
1. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 autorizzata dall'articolo 16 della
2. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 17, comma 2, della
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, così determinata dall'articolo 89, comma 3, della
4. La quota di lire 500 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 27 della
5. La spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 20, comma 3, della
6. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 autorizzata dall'articolo 23 della
7. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 23, comma 4, della
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e lire 8.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 24, comma 1, della
9. La quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 33, comma 1, della
10. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 33, comma 4, della
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della
12. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4, della
13. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1991, e lire 300 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 26, comma 1, della
14. È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 26 della
15. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della
16. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della
17. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della
18. La spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 22, comma 2, della
19. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 autorizzata dall'articolo 74, comma 3, della
Art. 69. Infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3).
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 36, comma 1, della
2. La spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 37, comma 3, della
3. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote, dall'articolo 37, comma 9, della
4. La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1991 dall'articolo 37, comma 10, della
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 37, comma 5, della
6. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 37, comma 3, della
7. La quota di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, rideterminata dall'articolo 88, comma 3, della
Art. 70. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.).
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 44, comma 6, della
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 46, comma 1, della
3. La spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e lire 6.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata per ciascuno degli anni predetti, dall'articolo 48 della
4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4, della
5. La quota di lire 500 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 54, comma 3, della
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1991, autorizzata, per lire 1.500 milioni dall'articolo 47, comma 1, della
Art. 71. Interventi nei settori economici (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.).
1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata con l'articolo 4 dalla
2. La spesa complessiva di lire 6.500 milioni, autorizzata con l'articolo 88, comma 1, della
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 38 della
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della
5. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della
6. La spesa complessiva di lire 24.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della
7. È revocata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l'articolo 58, comma 5, della
8. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l'articolo 4 della
9. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1991 e lire 8.500 milioni per l'anno 1992 con l'articolo 60 della
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 4 della
11. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni autorizzata per l'anno 1992 con l'articolo 4 della
12. La spesa di complessive lire 43.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1991, e lire 28.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per l'anno 1991 dall'articolo 60 della
13. La spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 88 della
14. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 41 della
15. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 4 della
16. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 84 della
17. La spesa di lire 7.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 88 della
18. La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l'anno 1992 con l'articolo 84 della
TITOLO XI
Altre norme finanziarie contabili e procedurali
Art. 72. Interventi per opere igienico - sanitarie a favore dei Comuni delle zone terremotate (programma 4.1.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, 0714/Pres. e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Comuni col medesimo provvedimento, classificati danneggiati purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare che facciano ricorso a operazioni di mutuo per l'esecuzione di opere pubbliche igienico - sanitarie di cui all'articolo 75 della
2. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un'istanza, documentata e corredata del parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale, la quale, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l'ordine di priorità degli interventi, la spesa da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.
3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento [31].
3 bis. La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo [32].
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6, L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ed ai sensi dell'articolo 94, comma 3.
Art. 73. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (programma 3.5.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'acquisto di obbligazioni dell'istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 dovranno essere costituite in serie speciali e remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'italia.
3. Le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti concessi dal Mediocredito, nell'ambito della durata dei prestiti obbligazionari in essere, possono essere reimpegnati sulla base di direttive della Giunta regionale.
4. L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 74. Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 della
1. L'organismo cooperativo costituito ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 75. Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali (programmi 0.6.2 e 1.4.3.).
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 74, comma 9, della
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 4, della
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario, sino all'importo di lire 300 milioni, per l'acquisizione dell'immobile denominato «Casa di Attila», da destinare a finalità culturali, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salvaguardia dell'ambiente.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L'erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 76. Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone (programma 1.1.2.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario per gli oneri relativi alle spese di gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo saranno specificate nel decreto di concessione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 77. Udine ' 90 (programma 3.4.3.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 «Udine ' 90» - Società a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia - in relazione alla cessazione dell'attività al 31 dicembre 1990 - ai sensi dell'articolo 2448 primo comma, del Codice civile - un contributo straordinario, sino all'importo massimo di lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passività .
2. Per la concessione del contributi di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione comprovante l'ammontare delle passività predette.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 250 milione fa carico al capitolo 8375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 78. Sedi regionali (programma 0.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.100 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 79. Rimborsi allo Stato (programma 3.1.7.).
1. L'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l'attività svolta nell'ambito della collaborazione funzionale connessa all'applicazione dell'articolo 4 del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 80. Attuazione di progetti formativi (programma 2.5.1.).
1. Per l'integrazione dei contributi comunitari concessi ad imprese, loro associazioni e consorzi e ad enti vari, per la realizzazione di progetti formativi ai sensi dell'articolo 24 della
2. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
Art. 81. Edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della
2. In corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l'anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2022.
4. L'onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
5. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82. Modifica degli articoli 1 e 2 della
[1. (Omissis). [34]
2. Nel testo del terzo comma dell'articolo 2 della medesima
Art. 83. Modifica dell'articolo 2 della
1. Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1974, la locuzione «lire 500» viene sostituita dalla locuzione «lire 1.500».
Art. 84. Ulteriore modifica dell'articolo 19 della
1. (Omissis). [36]
Art. 85. Integrazione dell'articolo 1 della
1. (Omissis). [37]
Art. 86. Integrazione dell'articolo 12 della
1. (Omissis). [38]
Art. 87. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della
1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. Con successiva legge regionale, in relazione alla disciplina ed agli interventi in materia mineraria di cui alla
Art. 88. Integrazione dell'articolo 9 della
[1. (Omissis).] [40]
Art. 89. Integrazione dell'articolo 6 della
1. (Omissis). [41]
Art. 90. Modifica dell'articolo 2 della
1. (Omissis). [42]
Art. 91. Modifica dell'articolo 36 della
1. (Omissis). [43]
2. Nel testo del comma 2 del precitato articolo 36 della
Art. 92. Assistenza a favore degli immigrati.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 21 della
Art. 93. Pubblicazioni ai sensi dell'art. 20
1. Gli oneri relativi alla pubblicazione prevista dall'articolo 20 della
Art. 94. Copertura finanziaria.
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l'anno 1991, lire 100.708 milioni per l'anno 1992 e lire 253.118 milioni per l'anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l'anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l'anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l'anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l'anno 1991, lire 42.060 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Alla maggior spesa derivante dall'articolo 72, rispetto alle quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, si provvederà , per lire 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e per lire 1.500 milioni annui dal 2007 al 2010, con la cessazione del limite d'impegno di lire 2.000 milioni autorizzato dall'articolo 148 della
Art. 95. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1° gennaio 1991.
[1] Comma abrogato dall'art. 23 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 1991, n. 98.
[3] Comma così modificato dall'art. 19 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[5] Comma così modificato dall'art. 19 della
[6] Comma abrogato dall'art. 19 della
[7] Comma sostituito dall'art. 3 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[9] Comma abrogato dall'art. 7 della
[10] Comma abrogato dall'art. 7 della
[11] Comma abrogato dall'art. 7 della
[12] Comma abrogato dall'art. 7 della
[13] Comma abrogato dall'art. 7 della
[14] Comma abrogato dall'art. 7 della
[15] Comma abrogato dall'art. 38 della
[16] Comma abrogato dall'art. 38 della
[17] Comma abrogato dall'art. 38 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[31] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell'art. 7 della L.R. 6 novembre 1995, n .42.
[32] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell'art. 7 della L.R. 6 novembre 1995, n .42. Il presente comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 1991, n. 98.
[33] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[34] Modifica l'art. 1 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[36] Modifica l'art. 19 della
[37] Modifica l'art. 1 della
[38] Modifica l'art. 12 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[40] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[41] Modifica l'art. 6 della
[42] Modifica l'art. 2 della
[43] Modifica l'art. 36 della