§ 6.4.124 – L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:01/02/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Norma programmatica.
Art. 2.  Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Enti locali in attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (programma 0.6.2.).
Art. 3.  Trasferimenti alle Province.
Art. 4.  Trasferimenti ai Comuni.
Art. 5.  Trasferimenti aggiuntivi ai comuni.
Art. 6.  Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 7.  Modalità di ripartizione, erogazione, impiego e controllo delle assegnazioni.
Art. 8.  Capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.
Art. 9.  Capitoli di spesa esclusi dell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.
Art. 10.  Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).
Art. 11.  Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche (programma 1.1.2.).
Art. 12.  Controlli sulle acque marine (programma 1.1.1.).
Art. 13.  Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
Art. 14.  Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).
Art. 15.  Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
Art. 16.  Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
Art. 17.  Edilizia di interesse pubblico (programma 1.4.3.).
Art. 18.  Finanziamenti straordinari agli enti locali (programma 1.4.3.).
Art. 19.  Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).
Art. 20.  Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
Art. 21.  Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici (programma 2.1.4.).
Art. 22.  Presidi di dialisi (programma 2.1.4.).
Art. 23.  «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).
Art. 24.  Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).
Art. 25.  Beni culturali ed archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).
Art. 26.  Attività ed istituzioni culturali ed artistiche (programma 2.4.3.).
Art. 27.  Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.).
Art. 28.  Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 29.  Programmi di investimento dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 30.  Acquisto di scuola - bus (programma 1.5.5.).
Art. 31.  Opere di bonifica (programma 3.1.1.).
Art. 32.  Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).
Art. 33.  Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate (programma 3.1.2.).
Art. 34.  Finanziamenti per interventi nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).
Art. 35.  Finanziamenti all'E.R.S.A. per finanziamenti nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).
Art. 36.  Interventi pluriennali nel settore zootecnico finanziati con fondi statali (programma 3.1.3.).
Art. 37.  Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3.).
Art. 38.  Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).
Art. 39.  Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 40.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 41.  Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 42.  Zone industriali (programma 3.2.3.).
Art. 43.  Risorse estrattive (programma 3.2.5.).
Art. 44.  Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.7.).
Art. 45.  Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
Art. 46.  Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 47.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 48.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 49.  Finanziamenti all'E.S.A. per interventi a favore delle imprese artigiane (programmi 3.3.2. e 3.3.1.).
Art. 50.  Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.).
Art. 51.  Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 52.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 53.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 54.  Interventi a favore delle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 55.  Contributi in conto capitale per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
Art. 56.  Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
Art. 57.  Contributi pluriennali per strutture turistiche e ricettive finanziati con fondi statali (programma 3.4.4.).
Art. 58.  Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
Art. 59.  Promotur S.p.A. (programma 3.5.1.).
Art. 60.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.).
Art. 61.  Investimenti dei privati operatori nei porti regionali (programma 1.5.4.).
Art. 62.  Servizi informatici e telematici per i servizi portuali e dei traffici (programma 1.5.4.).
Art. 63.  Revisione del programma speciale attuato ai sensi del Regolamento(C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio (programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.).
Art. 64.  Progetto di recupero ambientale (programma 1.4.3.).
Art. 65.  Intervento a favore del settore artigiano (programma 3.3.1.).
Art. 66.  Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.).
Art. 67.  Autorizzazione di spese finanziate con mutuo (programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2. e 2.4.4.).
Art. 68.  Interventi nei settori del territorio dell'ambiente e delle opere pubbliche (programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.).
Art. 69.  Infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3).
Art. 70.  Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.).
Art. 71.  Interventi nei settori economici (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.).
Art. 72.  Interventi per opere igienico - sanitarie a favore dei Comuni delle zone terremotate (programma 4.1.1.).
Art. 73.  Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (programma 3.5.1.).
Art. 74.  Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 della legge regionale n. 58 del 1979, 1 della legge regionale n. 77 del 1982, e 4 della legge regionale n. 5 del 1986.
Art. 75.  Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali (programmi 0.6.2 e 1.4.3.).
Art. 76.  Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone (programma 1.1.2.).
Art. 77.  Udine ' 90 (programma 3.4.3.).
Art. 78.  Sedi regionali (programma 0.1.3.).
Art. 79.  Rimborsi allo Stato (programma 3.1.7.).
Art. 80.  Attuazione di progetti formativi (programma 2.5.1.).
Art. 81.  Edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
Art. 82.  Modifica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22.
Art. 83.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1974, n. 14.
Art. 84.  Ulteriore modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
Art. 85.  Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Art. 86.  Integrazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Art. 87.  Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14.
Art. 88.  Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 89.  Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
Art. 90.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25.
Art. 91.  Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29.
Art. 92.  Assistenza a favore degli immigrati.
Art. 93.  Pubblicazioni ai sensi dell'art. 20 legge n. 55 del 1990.
Art. 94.  Copertura finanziaria.
Art. 95.  Entrata in vigore.


§ 6.4.124 – L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

(B.U. 1 febbraio 1991, n. 13).

 

TITOLO I

Indirizzi di politica di spesa

 

Art. 1. Norma programmatica.

     1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti della revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, attribuisce alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, dovranno essere destinate, a partire dall'anno 1992, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e mediante provvedimento di integrazione ed assestamento del bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, prioritariamente ai seguenti interventi:

     a) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l'attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell'art. 10 della medesima legge regionale n. 10 del 1988;

     b) finanziamento, nell'anno 1992, di programmi organici di intervento nonché dei nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate per l'anno 1993 nell'elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993;

     c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione Friuli - Venezia Giulia con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 ed al D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

 

TITOLO II

Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia

e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

 

     Art. 2. Ammontare complessivo dei trasferimenti agli Enti locali in attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (programma 0.6.2.).

     1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni per l'anno 1991, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell'anno 1991:

     a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991;

     b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

     3. Le annualità relative al limite d'impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

     4. L'onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per gli anni 1991.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 3. Trasferimenti alle Province.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, alle Province viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 3.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli di legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale13 giugno 1988, n. 48, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, viene assegnata alle province, per l'anno 1991, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l'articolazione per materie di seguito specificata:

     a) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

     1) dell'articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;

     2) dell'articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;

     3) dell'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;

     4) dell'articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali;

     5) dell'articolo 47, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;

     6) dell'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;

     7) dell'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;

     8) dell'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;

     b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

     1) dell'articolo 29, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;

     2) dell'articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;

     3) dell'articolo 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;

     4) dell'articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;

     5) dell'articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;

     6) dell'articolo 54, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di gestione dei parchi urbani, con l'esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

     7) dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;

     c) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 47, comma 1, in materia di gestione delle zone industriali;

     d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;

     e) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottonotati articoli, che attengono, ad eccezione del punto 4, ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane:

     1) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;

     2) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;

     3) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;

     4) dell'articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l'esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;

     5) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

     6) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

     f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 58.

     3. Viene assegnato alle province, per l'anno 1991, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale, indicate, ad eccezione delle lettere d) ed e) del presente comma, al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3:

     a) dall'articolo 27, comma 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;

     b) dell'articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;

     c) dell'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;

     d) dell'articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) dall'articolo 47, comma 3, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;

     g) dall'articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;

     h) dall'articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;

     i) dall'articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.

     4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3) e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).

     5. Viene assegnata alle Province, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 8.000 milioni:

     a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

     b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

     c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

 

     Art. 4. Trasferimenti ai Comuni.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l'anno 1991, la somma di lire 12.000 milioni, secondo l'articolazione per materie di seguito specificata:

     a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;

     b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:

     1) dell'articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;

     2) dell'articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;

     3) dell'articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

     3. Viene assegnata ai Comuni, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 27.000 milioni:

     a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

     b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

     c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

 

     Art. 5. Trasferimenti aggiuntivi ai comuni.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni.

     a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani;

     b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

     2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai comuni di supporto comprensoriale, per l'anno 1991, l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni.

     3. All'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

 

     Art. 6. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l'anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d'impegno assegnato con il comma 4.

     2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:

     a) dell'articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;

     b) dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

     3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l'anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:

     a) dell'articolo 40, comma 3, come inserito con l'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

     b) dell'articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;

     c) dell'articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;

     d) dell'articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale;

     e) dell'articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

     f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

     4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l'anno 1991, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.

     5. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.

     6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:

     a) per le finalità di cui all'articolo 28-bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (fondi regionali);

     b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (fondi statali);

     c) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (fondi regionali).

 

     Art. 7. Modalità di ripartizione, erogazione, impiego e controllo delle assegnazioni.

     1. La ripartizione dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 2 si effettua con le modalità ed i criteri indicati all'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

     2. All'erogazione degli importi assegnati con il presente titolo si provvede - con esclusione delle somme menzionate all'articolo 6, comma 6, in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale degli enti locali.

     3. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le prescrizioni dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

     4. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

     5. L'accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate con il presente titolo abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni ivi previste è effettuato dai componenti Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

 

TITOLO III

Ricognizione e ridefinizione delle spese di investimento

 

     Art. 8. Capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.

     1. I capitoli 401, 2244, 2261, 2979, 2980, 4529, 4764, 4766, 4781, 5413, 5583 e 6103 vengono inseriti nell'elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 9. Capitoli di spesa esclusi dell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale.

     1. A decorrere dall'anno 1991, non sono più inseriti nell'elenco 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i seguenti capitoli di spesa: 2019, 2496, 2546, 2547, 2548, 2755, 2811, 2812, 2813, 2912, 3000, 3002, 3004, 4004, 4403, 4404, 4405, 4409, 4493, 5244, 6101, 6102, 6260, 6261, 6262, 6284, 6362, 6364, 6385, 6395, 6460, 6470, 6520, 6538, 6539, 6583, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6597, 6650, 6652, 6744, 6751, 6752, 7413, 7655, 7657, 7658, 7660, 7661, 8421, 8422, 8504, 8505 e 8515.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1991 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 6470, 6588, 6589, 6590, 6591, 6751 e 7413, corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 2019, 2755, 2813, 3004, 6260, 6261, 6284, 6520, 6650, 6744, 7657, 7658, 7661, 8422 e 8504 corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 e per l'anno 1991 con l'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 a carico del capitolo 7660 corrispondente al capitolo, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 6262 e 6252 corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

TITOLO IV

Interventi nel settore del territorio

 

Capo I - Interventi nel settore della tutela dell'ambiente

 

     Art. 10. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2. e 1.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 210 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 210 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 11. Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 12. Controlli sulle acque marine (programma 1.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2-bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 13. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità previste dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 900 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 14. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.1. e 1.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.

     8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

Capo II - Interventi nel settore dell'abitazione

 

     Art. 15. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

     3. L'onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 daranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 16. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).

     [1. (Omissis).] [1]

     2. Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata), fino all'ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1991, e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli I.A.C.P., in deroga a quanto disposto dall'articolo 81 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

     3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo IV della legge regionale n. 75 del 1982 e del comma 2, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75 del 1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:

     a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire2.800 milioni per l'anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli I.A.C.P., a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;

     b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991, lire 8.500 milioni per l'anno 1993 e lire 9.000 milioni per l'anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

     4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1° settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell'anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l'anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.

     5. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 17. Edilizia di interesse pubblico (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

     3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni, per l'anno 1993 [2].

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 18. Finanziamenti straordinari agli enti locali (programma 1.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi, per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali e sociali e di promozione turistica [3].

     1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali [4].

     2. Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello futuro dell'immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione dei finanziamenti predetti, gli immobili oggetto dell'intervento non potranno mutare destinazione [5].

     [3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, per i pareri da acquisire e le modalità di concessione e revoca dei finanziamenti. L'erogazione dei predetti finanziamenti potrà essere disposta in via anticipata contestualmente alla concessione degli stessi.] [6]

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore degli enti locali a sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità , ivi compresi gli atti dei procedimenti espropriativi necessari all'attuazione dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transitoria od in sede giudiziale.

     7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L'erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.

     8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

     9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

TITOLO V

Interventi nel settore dei servizi sociali

 

Capo I - Interventi nei settori della sanità e dell'assistenza

 

     Art. 19. Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli - Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di essere ai sensi della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, e della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28.

     2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avverrà con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 170.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 20. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di complessive lire 80.000 milioni, ivi autorizzata per gli anni 1991 e 1992, viene suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni predetti, e lire 20.000 milioni per l'anno 1993, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per il 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     2. L'onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 100.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 40.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 21. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici (programma 2.1.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 17, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 22. Presidi di dialisi (programma 2.1.4.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata ed integrata dall'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 23. «Progetto Spilimbergo» per la riabilitazione sociale e sanitaria (programma 2.2.4.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato ''Progetto Spilimbergo'' [7].

     2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione [8].

     3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

Capo II - Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura della formazione professionale e dello sport

 

     Art. 24. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. [Nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile, n. 18, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, degli Enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle sue istituzioni private a carattere culturale ed assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari] [9].

     4. [Le domande per la concessione dei predetti contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno. Si applicano le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la documentazione che deve essere prodotta, la concessione e l'erogazione dei predetti contributi ed il vincolo di destinazione delle opere utilizzate] [10].

     5. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni] [11].

     6. [Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011] [12].

     7. [L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993] [13].

     8. [Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [14].

     9. Per le finalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     11. Per le finalità previste dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 25. Beni culturali ed archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 26. Attività ed istituzioni culturali ed artistiche (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1992, e lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. [Per le finalità previste dal Titolo V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese relative all'attuazione delle iniziative culturali di carattere internazionale da realizzarsi nel territorio regionale, nel quadro dei programmi di collaborazione della «Iniziativa Pentagonale» promossi dal Governo italiano con i Paesi dell'area danubiano - adriatica] [15].

     4. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993] [16].

     5. [Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991] [17].

 

     Art. 27. Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.).

     1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2 e quarto comma, come rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

TITOLO VI

Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali

 

     Art. 28. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [18]

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 91.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 - ad incremento dello stanziamento di lire 82.000 milioni già autorizzato per ciascuno degli anni medesimi dal precitato articolo 39 della legge regionale n. 3 del 1990 - e lire 85.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 91.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo risulta, conseguentemente, determinato in lire 225.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

 

     Art. 29. Programmi di investimento dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, punto 1), e dell'articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale n. 41 del 1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 30. Acquisto di scuola - bus (programma 1.5.5.). [19]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni dal 1991 al 1995.

     3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO VII

Interventi nel settore delle attività economiche

 

CAPO I - Interventi nel settore dell'agricoltura

 

     Art. 31. Opere di bonifica (programma 3.1.1.).

     1. Per le finalità previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 32. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 33. Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate (programma 3.1.2.).

     1. Per la concessione dell'indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 34. Finanziamenti per interventi nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 35. Finanziamenti all'E.R.S.A. per finanziamenti nel settore zootecnico (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'agricoltura un ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 36. Interventi pluriennali nel settore zootecnico finanziati con fondi statali (programma 3.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

     3. L'onere di lire 400 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1993, fa carico al capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 37. Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3.). [20]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della Regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell'annata 1990, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.

     2. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 38. Avversità atmosferiche. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 17 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

     3. L'onere complessivo di lire 51 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 39 milioni.

     7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

     8. L'onere complessivo di lire 117 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 6, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     10. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

Capo II - Interventi nel settore dell'industria

 

     Art. 39. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'articolo 17 della legge 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1991 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell'anno 1992.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 1.000 per l'anno 1991;

     b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;

     c) lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

     3. L'onere complessivo di lire 11.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 40. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

     3. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 41. Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale n. 25 del 1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 42. Zone industriali (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     2. Le annualità relative sanno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2201.

     3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 43. Risorse estrattive (programma 3.2.5.).

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 44. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

Capo III - Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione

 

     Art. 45. Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     2. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

     3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

     4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 46. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [21]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli - Venezia Giulia (E.S.A.) un contributo straordinario di lire 6.300 milioni per le finalità di cui al terzo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e sostituito con l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1991 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 47. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [22]

     1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1991 e un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1992.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per l'anno 1991;

     b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1995;

     c) lire 1.000 milioni per l'anno 1996.

     3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 48. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [23]

     1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. L'onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 49. Finanziamenti all'E.S.A. per interventi a favore delle imprese artigiane (programmi 3.3.2. e 3.3.1.). [24]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Al fine di assicurare la qualificazione ed i necessari supporti tecnici per l'attività nel settore del mosaico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, da destinare ad imprese artigiane produttrici dei materiali necessari all'attività musiva, per la copertura, sino a concorrenza del costo ritenuto ammissibile, delle spese sostenute per la realizzazione di strutture, nonché per l'acquisto di attrezzature e di materie prime.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale saranno fissati criteri e modalità cui l'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia dovrà attenersi per la concessione dei finanziamenti stessi.

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 50. Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.). [25]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.

     2. Il finanziamento annuale potrà essere erogato anticipatamente e in un'unica soluzione. Il Consorzio dovrà presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

Capo IV - Interventi nel settore del commercio

 

     Art. 51. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1992.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per l'anno 1991;

     b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;

     c) lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

     3. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1992.

     6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per l'anno 1991;

     b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000:

     c) lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

     7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 52. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

     3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 53. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» costituiti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dal Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 54. Interventi a favore delle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

Capo V - Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 55. Contributi in conto capitale per strutture turistiche (programma 3.4.4.). [26]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1991.

     6. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale n. 35 del 1987.

     8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 56. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

     3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell'anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell'anno 1993.

     6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 1.000 milioni per l'anno 1991;

     b) lire 5.000 milioni per l'anno 1992;

     c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;

     d) lire 9.000 milioni per l'anno 2011;

     e) lire 5.000 milioni per l'anno 2012.

     7. L'onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 57. Contributi pluriennali per strutture turistiche e ricettive finanziati con fondi statali (programma 3.4.4.). [27]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 556 del 1988 è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno decennale di lire 283.700.000.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 851.100.000 per l'anno 1991 e di lire 283.700.000 ciascuno degli anni dal 1992 al 1998.

     3. L'onere complessivo di lire 1.418.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, ed iscritta sul capitolo 534 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 58. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). [28]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. Per le finalità dell'articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991, lire 2,500 milioni per l'anno 1992 e lire 13.000 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

          Art. 59. Promotur S.p.A. (programma 3.5.1.). [29]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Promotur» S.p.A. contributi pluriennali, nella misura di lire 500 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione del costo dei mutui e dei prefinanziamenti dei mutui medesimi stipulato per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti funiviari, delle relative pertinenze e delle piste da discesa.

     2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

     5. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

Capo VI - Interventi nel settore dello sviluppo dei traffici e del trasporto merci

 

     Art. 60. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

     3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

     6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

     7. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 61. Investimenti dei privati operatori nei porti regionali (programma 1.5.4.).

     1. Per la finalità dell'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

     Art. 62. Servizi informatici e telematici per i servizi portuali e dei traffici (programma 1.5.4.).

     1. Per la realizzazione delle finalità previste all'articolo 33 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sistemi informatici Trieste - S.I.T: - S.p.A., con sede a Trieste, un finanziamento straordinario di lire 750 milioni, da utilizzare per la formazione di sistemi e di servizi informatici e telematici relativi alle gestioni portuali, per le attività di trasporto marittimo e terrestre, nonché per le connesse operazioni doganali.

     2. La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono raggiungere. La quota annuale relativa al finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogata in via preventiva ed in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno. È fatto obbligo alla S.I.T. S.p.A. di provvedere alla presentazione di un rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui termini di presentazione saranno fissati all'atto della concessione del finanziamento.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

TITOLO VIII

Interventi finanziati con fondi comunitari

 

     Art. 63. Revisione del programma speciale attuato ai sensi del Regolamento(C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio (programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.).

     1. In relazione alla revisione dello scadenzario finanziario del programma speciale per le zone di Trieste e di Gorizia approvato con decisione (C.E.E.) n. C (88) 1596/1 del 27 settembre 1988 in attuazione del Regolamento (C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento (C.E.E.) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento (C.E.E.) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, resta confermato in lire 3.420.400.000 per l'anno 1991 il finanziamento della parte ancora in corso di attuazione del programma medesimo, come rideterminato, limitatamente all'importo di lire 1.265.400.000, nella ripartizione tra gli interventi iscritti ai capitoli 3788, 3925, 3926, 3927, 7280, 7281, 7282, 7283, 7481, 7971, 7972 e 7973, risultante dall'elenco A- 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l'anno 1991, e riallocato, per l'importo di lire 2.155 milioni, sugli interventi previsti agli articoli 64 e 65.

     2. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno 1991 l'entrata di pari importo complessivo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato Regolamento (C.E.E.) n. 2617/80 e successive modificazioni ed integrazioni sul capitolo 495 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

 

     Art. 64. Progetto di recupero ambientale (programma 1.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo di lire 2.000 milioni per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del Regolamento (C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento (C.E.E.) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento (C.E.E.) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, del progetto di recupero ambientale dell'area dell'ex cantiere Alto Adriatico.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991.

     3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 65. Intervento a favore del settore artigiano (programma 3.3.1.). [30]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 155 milioni per la realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del Regolamento (C.E.E.) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento (C.E.E.) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento (C.E.E.) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, nonché dall'articolo 2, comma 2, lettera a) e h), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, di interventi di consulenza nel campo dell'igiene e della sicurezza nei posti di lavoro, dell'antinquinamento e del risanamento energetico a favore delle imprese artigiane ubicate nelle province di Trieste e di Gorizia.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l'anno 1991.

     3. Il predetto onere di lire 155 milioni fa carico al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

TITOLO IX

Spese finanziate con ricorso a mutuo

 

     Art. 66. Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese già autorizzate (programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.).

     1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione precitato.

     2. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 25, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, e lire 5.000 milioni per l'anno 1993. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1991 viene imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, mentre la quota di 5.000 milioni per l'anno 1993 rimane a carico del capitolo 2326 dello stato di previsione precitato.

     3. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione precitato.

     4. La spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fa carico al capitolo 2398 dello stato di previsione precitato.

     5. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, come rideterminata per tale anno dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall'articolo 87, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene ridotta dell'importo di lire 3.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.

     6. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l'anno 1991 dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene imputata, per l'importo di lire 3.000 milioni, al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione precitato.

     7. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, e posta a carico, rispettivamente per ciascuno dei due anni, del capitolo 2504 e del capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata e, rispettivamente, rideterminata dagli articoli 33, comma 5 e 87, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.

     9. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 33, comma 7, della legge regionale 20 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, per interventi da effettuarsi nell'ambito dei territori compresi nei comprensori delle Comunità montane, viene imputata, per lire 1.900 milioni, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.

     10. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene imputata al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.

     11. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, corrispondente alle quote autorizzate dall'articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, dall'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dagli articoli 37, comma 3, e 87, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all'ente autonomo del porto di Trieste, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fa carico al capitolo 3790 dello stato di previsione precitato.

     12. La quota di lire 25.000 milioni per l'anno 1991, confermata dall'articolo 82 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene imputata, per l'importo di lire 10.000 milioni, a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 67. Autorizzazione di spese finanziate con mutuo (programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2. e 2.4.4.).

     1. Per le finalità prevista dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1991 e lire 15.000 milioni per l'anno 1992. Il predetto onere complessivo di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     2. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, rideterminata dall'articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 del predetto articolo 44, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato, il cui stanziamento viene ulteriormente incrementato, per le finalità suddette, dell'autorizzazione di spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e lire 10.000 milioni per l'anno 1992.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

TITOLO X

Rideterminazione, riduzione e revoca di quote annuali di spesa nel triennio 1991-1993

 

     Art. 68. Interventi nei settori del territorio dell'ambiente e delle opere pubbliche (programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.).

     1. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 autorizzata dall'articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, così determinata dall'articolo 89, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991 e lire 500 milioni per l'anno 1992, ed incrementata con l'ulteriore autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991. L'onere relativo alla maggiore spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992 e 1993 fa parimenti carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     4. La quota di lire 500 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. La spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1991, lire 1.000 milioni per l'anno 1992, e lire 700 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992 autorizzata dall'articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     7. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1991 e lire 8.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 5.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     9. La quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     10. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 740 milioni, suddivisi in ragione di lire 420 milioni per l'anno 1991 e lire 320 milioni per l'anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     12. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 430 milioni, suddivisi in ragione di lire 240 milioni per l'anno 1991 e lire 190 milioni per l'anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     13. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1991, e lire 300 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     14. È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 26 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     15. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992, e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     16. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, punto 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e di lire 400 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     17. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, punto 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     18. La spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1991, lire 4.000 milioni per l'anno 1992 e lire 8.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     19. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 autorizzata dall'articolo 74, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 69. Infrastrutture di trasporto (programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3).

     1. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     2. La spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1992, e lire 2.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1991.

     3. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote, dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1991 dall'articolo 37, comma 10, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 37, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. La quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1992, come rideterminata dall'articolo 37, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi autorizzate per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993; è altresì revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 autorizzata dall'articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, ed iscritta a carico del predetto capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa predetta.

     7. La quota di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, rideterminata dall'articolo 88, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 70. Interventi nei settori dei servizi sociali (programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.).

     1. La spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     2. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. La spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e lire 6.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata per ciascuno degli anni predetti, dall'articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall'articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. La quota di lire 500 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 54, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     6. La spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1991, autorizzata, per lire 1.500 milioni dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per lire 500 milioni dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, deve intendersi autorizzata per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993

 

     Art. 71. Interventi nei settori economici (programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.).

     1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, autorizzata con l'articolo 4 dalla legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     2. La spesa complessiva di lire 6.500 milioni, autorizzata con l'articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1992 con l'articolo 92, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 500 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     3. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata con l'articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata con l'articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.

     4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 19921, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 500 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     6. La spesa complessiva di lire 24.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     7. È revocata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l'articolo 58, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     9. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1991 e lire 8.500 milioni per l'anno 1992 con l'articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell'importo complessivo di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, e dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell'importo di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     11. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni autorizzata per l'anno 1992 con l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     12. La spesa di complessive lire 43.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1991, e lire 28.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per l'anno 1991 dall'articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per l'anno 1992 dall'articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1991, e lire 15.000 per l'anno 1992 e lire 18.000 milioni per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     13. La spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 88 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     14. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l'articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

     15. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     16. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 84 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 2.000 milioni, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale n. 16 del 1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 e per lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.

     17. La spesa di lire 7.000 milioni autorizzata per l'anno 1991 con l'articolo 88 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per le finalità di cui all'articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale n. 16 del 1965, ed il relativo onere deve intendersi a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     18. La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l'anno 1992 con l'articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale n. 16 del 1965, ed il relativo onere deve intendersi per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, e per lire 9.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.

 

TITOLO XI

Altre norme finanziarie contabili e procedurali

 

     Art. 72. Interventi per opere igienico - sanitarie a favore dei Comuni delle zone terremotate (programma 4.1.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, 0714/Pres. e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Comuni col medesimo provvedimento, classificati danneggiati purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare che facciano ricorso a operazioni di mutuo per l'esecuzione di opere pubbliche igienico - sanitarie di cui all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato. Per le frazioni di milione l'importo del contributo viene ridotto proporzionalmente.

     2. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un'istanza, documentata e corredata del parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale, la quale, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l'ordine di priorità degli interventi, la spesa da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.

     3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento [31].

     3 bis. La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo [32].

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.

     5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

     6, L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ed ai sensi dell'articolo 94, comma 3.

 

     Art. 73. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (programma 3.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'acquisto di obbligazioni dell'istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18 e della legge regionale 20 giugno 1988, n. 55, nei limiti delle future disponibilità annuali che saranno accertate alla scadenza dei prestiti obbligazionari sottoscritti con l'istituto medesimo.

     2. Le obbligazioni di cui al comma 1 dovranno essere costituite in serie speciali e remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'italia.

     3. Le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti concessi dal Mediocredito, nell'ambito della durata dei prestiti obbligazionari in essere, possono essere reimpegnati sulla base di direttive della Giunta regionale.

     4. L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 74. Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 della legge regionale n. 58 del 1979, 1 della legge regionale n. 77 del 1982, e 4 della legge regionale n. 5 del 1986.

     1. L'organismo cooperativo costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 può destinare i residui fondi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, come interpretato dall'articolo 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77 e dell'articolo 4, quinto comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, anche al ripianamento delle passività conseguenti al proprio funzionamento.

 

     Art. 75. Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali (programmi 0.6.2 e 1.4.3.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.

     6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1991.

     7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario, sino all'importo di lire 300 milioni, per l'acquisizione dell'immobile denominato «Casa di Attila», da destinare a finalità culturali, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salvaguardia dell'ambiente.

     9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L'erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.

     10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 76. Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone (programma 1.1.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario per gli oneri relativi alle spese di gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo saranno specificate nel decreto di concessione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 77. Udine ' 90 (programma 3.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 «Udine ' 90» - Società a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia - in relazione alla cessazione dell'attività al 31 dicembre 1990 - ai sensi dell'articolo 2448 primo comma, del Codice civile - un contributo straordinario, sino all'importo massimo di lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passività .

     2. Per la concessione del contributi di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione comprovante l'ammontare delle passività predette.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1991.

     4. Il predetto onere di lire 250 milione fa carico al capitolo 8375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 78. Sedi regionali (programma 0.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1991 e lire 15.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 15.100 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 79. Rimborsi allo Stato (programma 3.1.7.).

     1. L'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l'attività svolta nell'ambito della collaborazione funzionale connessa all'applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 80. Attuazione di progetti formativi (programma 2.5.1.).

     1. Per l'integrazione dei contributi comunitari concessi ad imprese, loro associazioni e consorzi e ad enti vari, per la realizzazione di progetti formativi ai sensi dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l'anno 1991.

     2. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 81. Edilizia residenziale (programma 1.4.1.).

     1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell'entrata e 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, già ridotto dell'importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l'articolo 11, comma 3 legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ulteriormente ridotto dell'importo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.

     2. In corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 80 milioni.

     3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l'anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2022.

     4. L'onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     5. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l'entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 82. Modifica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22. [33]

     [1. (Omissis). [34]

     2. Nel testo del terzo comma dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 22 del 1972, la locuzione «l'Assessore alle finanze» viene sostituita dalla locuzione «il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato». ]

 

     Art. 83. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1974, n. 14. [35]

     1. Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1974, la locuzione «lire 500» viene sostituita dalla locuzione «lire 1.500».

 

     Art. 84. Ulteriore modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

     1. (Omissis). [36]

 

     Art. 85. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

     1. (Omissis). [37]

 

     Art. 86. Integrazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

     1. (Omissis). [38]

 

     Art. 87. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14. [39]

     1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, già prorogata dall'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 9, e dall'articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 1991.

     2. Con successiva legge regionale, in relazione alla disciplina ed agli interventi in materia mineraria di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, si procederà alla riderminazione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge regionale n. 14 del 1988, con riferimento anche all'esercizio 1991, a completamento degli interventi della normativa statale.

 

     Art. 88. Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

     [1. (Omissis).] [40]

 

     Art. 89. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

     1. (Omissis). [41]

 

     Art. 90. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25.

     1. (Omissis). [42]

 

     Art. 91. Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29.

     1. (Omissis). [43]

     2. Nel testo del comma 2 del precitato articolo 36 della legge regionale n. 29 del 1990, la locuzione «dal comma 1» viene sostituita dalla locuzione «dai commi 1 e 1-bis».

 

     Art. 92. Assistenza a favore degli immigrati.

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, e dagli articoli 7, comma 2, lettera g) e 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, l'ente regionale per i problemi dei migranti può concedere, in via straordinaria nel corso del 1991, i finanziamenti previsti dal predetto articolo 21 della legge regionale n. 29 del 1990 per le iniziative intraprese nel corso del 1990. Le domande per l'ottenimento dei predetti finanziamenti devono essere presentate all'ente corredate da una relazione illustrativa nonché da prospetti riassuntivi da cui risultino le spese sostenute e dalla documentazione relativa.

 

     Art. 93. Pubblicazioni ai sensi dell'art. 20 legge n. 55 del 1990.

     1. Gli oneri relativi alla pubblicazione prevista dall'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, fanno carico ai capitoli di spesa relativi al finanziamento delle opere o dei lavori da appaltare.

 

     Art. 94. Copertura finanziaria.

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l'anno 1991, lire 100.708 milioni per l'anno 1992 e lire 253.118 milioni per l'anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

     2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l'anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l'anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l'anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l'anno 1991, lire 42.060 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Alla maggior spesa derivante dall'articolo 72, rispetto alle quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, si provvederà , per lire 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e per lire 1.500 milioni annui dal 2007 al 2010, con la cessazione del limite d'impegno di lire 2.000 milioni autorizzato dall'articolo 148 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 95. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1° gennaio 1991.


[1] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6 Il presente comma Aggiungeva un comma modificava l'art. 82 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 1991, n. 98.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[6] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[7] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così modificato dall’art. 36 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[9] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[11] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[12] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[14] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[15] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[16] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[17] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell'art. 7 della L.R. 6 novembre 1995, n .42.

[32] L’originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell'art. 7 della L.R. 6 novembre 1995, n .42. Il presente comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 2 agosto 1991, n. 98.

[33] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[34] Modifica l'art. 1 della L.R. 27 aprile 1972, n. 22.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[36] Modifica l'art. 19 della L.R. 3 giugno 1981, n. 35.

[37] Modifica l'art. 1 della L.R. 23 agosto 1982, n. 63.

[38] Modifica l'art. 12 della L.R. 27 dicembre 1986, n. 59.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[40] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6. Modifica l'art. 9 della L.R. 19 maggio 1988, n. 33.

[41] Modifica l'art. 6 della L.R. 21 maggio 1990, n. 23.

[42] Modifica l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1990, n. 25.

[43] Modifica l'art. 36 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.